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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 ottobre 2021

Cassazione n. 43059/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Torino, provvedendo sulla impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sentenza 8/10/2018 del Tribunale di Torino, con la quale lo stesso era stato condannato alla pena di otto mesi di reclusione e 7.000 euro di multa in relazione al reato di cui all'art. 6, comma 6,

I. 401/89, ha escluso la recidiva e ha ridotto la pena a sette mesi di reclusione e 6.000 euro di multa, confermando nel resto la sentenza impugnata.

Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando un vizio della motivazione nella parte relativa alla rideterminazione della pena, non essendo stati valutati con completezza tutti i criteri indicati dall'art. 133 cod. pen., in particolare la provenienza dell'imputato da un ambiente sociale degradato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile, sia a causa della sua genericità, sia per la sua palese infondatezza.

Esso, infatti, consiste nel generico richiamo al disposto dell'art. 133 cod. pen., senza alcun riferimento al ricorrente e alla condotta da questi realizzata, disgiunto da qualsiasi confronto, tantomeno critico, con la motivazione della sentenza impugnata, nella quale il trattamento sanzionatorio è stato giustificato in considerazione della personalità negativa dell'imputato, gravato da numerosi precedenti, per reati dello stesso e di altro genere, che se pur privi di rilievo ai fini della recidiva connotano negativamente la sua personalità: si tratta di motivazione idonea, essendo stati indicati gli elementi tra quelli di cui all'art. 133 cod. pen. giudicati prevalenti nella valutazione negativa formulata sul conto dell'imputato, non sindacabile sul piano del merito in sede di legittimità.

Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Torino, provvedendo sulla impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sentenza 8/10/2018 del Tribunale di Torino, con la quale lo stesso era stato condannato alla pena di otto mesi di reclusione e 7.000 euro di multa in relazione al reato di cui all'art. 6, comma 6, I. 401/89, ha escluso la recidiva e ha ridotto la pena a sette mesi di reclusione e 6.000 euro di multa, confermando nel resto la sentenza impugnata. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando un vizio della motivazione nella parte relativa alla rideterminazione della pena, non essendo stati valutati con completezza tutti i criteri indicati dall'art. 133 cod. pen., in particolare la provenienza dell'imputato da un ambiente sociale degradato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile, sia a causa della sua genericità, sia per la sua palese infondatezza. Esso, infatti, consiste nel generico richiamo al disposto dell'art. 133 cod. pen., senza alcun riferimento al ricorrente e alla condotta da questi realizzata, disgiunto da qualsiasi confronto, tantomeno critico, con la motivazione della sentenza impugnata, nella quale il trattamento sanzionatorio è stato giustificato in considerazione della personalità negativa dell'imputato, gravato da numerosi precedenti, per reati dello stesso e di altro genere, che se pur privi di rilievo ai fini della recidiva connotano negativamente la sua personalità: si tratta di motivazione idonea, essendo stati indicati gli elementi tra quelli di cui all'art. 133 cod. pen. giudicati prevalenti nella valutazione negativa formulata sul conto dell'imputato, non sindacabile sul piano del merito in sede di legittimità. Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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