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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 febbraio 2023

Cassazione n. 33061/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, che ha confermato la condanna riportata in primo grado dal predetto in ordine al reato di cui all'art.612 cod. pen.; Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si denuncia la nullità della sentenza impugnata per mancata celebrazione dell'udienza pubblica, è manifestamente infondato sul presupposto che, in assenza di rituale richiesta di trattazione orale, la normativa processuale emergenziale imponeva alla Corte territoriale di svolgere il procedimento in camera di consiglio, instaurando il contraddittorio cartolare, ai sensi dell'artt. 23 bis d.l. 137/2020, convertito nella

I. 176/2020; manifestamente infondata, inoltre, è la questione di legittimità costituzionale sollevata in ordine alla norma de qua, in quanto l'attribuzione del diritto potestativo non sindacabile di formulare istanza di trattazione orale o camerale partecipata rende il rito cartolare compatibile con il principio del giusto processo. (Sez. 1, Sent. n. 11501 del 28/02/2023 Rv. 284259 - 01); Ritenuto che gli altri tre motivi di ricorso, con cui si lamenta la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello e si censurano vizi motivazionali riguardo l'affermazione di responsabilità dell'odierno ricorrente, non sono deducibili in sede di legittimità in quanto meramente reiterativi di profili di censura proposti in modo aspecifico già in sede di appello, e in ogni caso adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito, che nella prima pagina della motivazione della sentenza ha ripercorso la ricostruzione dei fatti di causa emersa in primo grado esprimendo un iter logico-giuridico lineare, coerente, esauriente e conforme con la disamina dei dati probatori; Rilevato, come poi noto, che sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, 0., Rv. 262965, nonché Sez.

U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944).

Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. / n P. Q. M.Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, che ha confermato la condanna riportata in primo grado dal predetto in ordine al reato di cui all'art.612 cod. pen.; Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si denuncia la nullità della sentenza impugnata per mancata celebrazione dell'udienza pubblica, è manifestamente infondato sul presupposto che, in assenza di rituale richiesta di trattazione orale, la normativa processuale emergenziale imponeva alla Corte territoriale di svolgere il procedimento in camera di consiglio, instaurando il contraddittorio cartolare, ai sensi dell'artt. 23 bis d.l. 137/2020, convertito nella I. 176/2020; manifestamente infondata, inoltre, è la questione di legittimità costituzionale sollevata in ordine alla norma de qua, in quanto l'attribuzione del diritto potestativo non sindacabile di formulare istanza di trattazione orale o camerale partecipata rende il rito cartolare compatibile con il principio del giusto processo. (Sez. 1, Sent. n. 11501 del 28/02/2023 Rv. 284259 - 01); Ritenuto che gli altri tre motivi di ricorso, con cui si lamenta la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello e si censurano vizi motivazionali riguardo l'affermazione di responsabilità dell'odierno ricorrente, non sono deducibili in sede di legittimità in quanto meramente reiterativi di profili di censura proposti in modo aspecifico già in sede di appello, e in ogni caso adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito, che nella prima pagina della motivazione della sentenza ha ripercorso la ricostruzione dei fatti di causa emersa in primo grado esprimendo un iter logico-giuridico lineare, coerente, esauriente e conforme con la disamina dei dati probatori; Rilevato, come poi noto, che sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, 0., Rv. 262965, nonché Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944). Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. / n P. Q. M.Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle a
Sentenza Cassazione n. 33061/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris