CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 febbraio 2022
Cassazione n. 05941/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente vF ORDINANZA sul ricorso 7509-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in qualità di erede del padre Sig. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 1525/3/2018 della [OSCURATO:PERSONA] della LIGURIA, depositata il 12/11/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 07509 sez. MT - ud. 09-02-2022 -2- Rg 7509/2020 FATTO Ritenuto che: [OSCURATO:PERSONA] impugna con un unico motivo la decisione della CTR Liguria che con sentenza nr 1525/2018 aveva rigettato l'appello dalla stessa proposto avverso la pronuncia della CTP di Imperia che aveva a sua volta respinto il ricorso avente ad oggetto l'avviso di accertamento Ici emesso dal Comune di Imperia per l'anno di imposta 2007. Il giudice di appello riteneva non sussistenti i requisiti previsti dall'art 9 del Dl 557/1993 per fruire dell'esenzione Ici considerando assorbite le ulteriori ragioni dedotte con il gravame. Il Comune di Imperia non si è costituito. Con ordinanza nr 26425/2021 la Corte rilevava l'opportunità di acquisire il fascicolo relativo alla fase di merito rimettendo la causa sul ruolo. Assolto al relativo incombente veniva nuovamente fissata l'udienza camerale in prossimità della quale la contribuente ha depositato memoria illustrativa. Diritto Considerato che: Con l'unico motivo si denuncia la violazione dell'art 112 c.p.c. e la conseguente nullità della sentenza ai sensi dell'art 360 nr 4 c.p.c. lamentandosi che la CTR avrebbe omesso di pronunciarsi sul motivo di gravame con cui era stato dedotto che la contribuente si era avvalsa della facoltà prevista dall'art 7 comma 2 bis del D.L. 2011 nr 70 convertito con modificazioni dalla I. 2011 nr 106 di presentare domanda di variazione catastale per l'attribuzione all'immobili di cui è causa della categoria D/10. Si osserva che il giudice di appello si era limitato ad enunciare il principio di diritto sancito dalla sentenza S.U. nr 18565 del 2009 senza valutare che la ricorrente si era avvalsa della norma agevolativa di cui all'art 7 ,comma 2 bis del i D.L. 2011 nr 70 la cui efficacia retroattiva estende i suoi effetti anche all'anno di imposta in oggetto. La questione era stata introdotta fra i motivi di appello avendo l'appellante evidenziato di aver aderito all'invito che gli era stato rivolto dal Comune proponendo ai sensi dell'art 7 comma secondo bis del D.L. nr 70/2011 la domanda di variazione catastale per l'attribuzione agli immobili per cui è causa della categoria D/10 . E' pertanto configurabile in questo quadro il dedotto vizio di omessa pronuncia . La sentenza va cassata e rinviata alla CTR della Liguria in diversa composizione per un nuovo esame. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso; cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR della Liguria, in diversa composizione, anche per le