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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 06069/2026

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di ROVIGO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza n. 30254 del 15 luglio 2025, la Quinta sezione della Corte di cassazione ha riqualificato come appello il ricorso per saltum proposto in data 28 maggio 2025 da [OSCURATO:PERSONA], terza interessata, avverso l'ordinanza del 03 giugno 2025 con la quale il Tribunale di Rovigo aveva rigettato l'istanza di restituzione della somma di 15.000,00, della quale la ricorrente rivendicava l'esclusiva titolarità, sequestrata nell'ambito del procedimento a carico del genero [OSCURATO:PERSONA], indagato in ordine ai delitti di associazione a delinquere, bancarotta fraudolenta, truffa aggravata e abusiva attività bancaria.

2. In particolare, con la citata ordinanza il Tribunale di Rovigo, dopo aver riqualificato l'appello della [OSCURATO:PERSONA] come richiesta di revoca di sequestro, aveva dichiarato l'inammissibilità della stessa sia in quanto proposta personalmente dalla [OSCURATO:PERSONA] - la quale, portatrice di un interesse di natura civilistica, avrebbe potuto stare in giudizio solo con il ministero di un difensore munito di procura speciale -, sia perché reiterativa di motivi sui quali lo stesso tribunale si era pronunciato in occasione di una precedente richiesta di riesame del sequestro, risalente al 23 marzo 2023 e, ancora, di due richieste di revoca del sequestro, risalenti al 07 dicembre 2023 e al 16 ottobre 2024.

3. A seguito della decisione assunta dalla Quinta sezione di questa Corte, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello dinanzi al Tribunale di Rovigo, formulando quattro motivi di ricorso con i quali deduceva: - la confusione nella quale era incorso il giudice della cautela nell'attribuire alla misura ablatoria finalità sia cautelari, sia sanzionatorie proprie della confisca obbligatoria, omettendo di specificare a quale tipologia di sequestro ricondurre il provvedimento applicato, nonché di argomentare in merito all'attualità del pericolo; - l'omessa valutazione delle allegazioni documentali, nonché di ogni indicazione in merito alla titolarità della somma di denaro, alla natura, solo formale o anche sostanziale, della stessa e, ancoradalla sussistenza di un reale collegamento tra il denaro e le condotte criminose ascritte all'indagato [OSCURATO:PERSONA]; - la nullità del provvedimento impugnato, in quanto il giudice della cautela aveva tenuto conto del parere del pubblico ministero, espresso in epoca antecedente al deposito dell'istanza cautelare; - l'omessa valutazione dell'effettiva disponibilità della somma in sequestro, rinvenuta nell'abitazione nella quale la [OSCURATO:PERSONA] conviveva con la figlia, il genero e il nipote, frutto di risparmi destinati ai futuri studi di quest'ultimo, lamentando che, al momento dell'esecuzione del provvedimento, gli inquirenti non avevano provveduto alla registrazione dei numeri di serie delle banconote, utile all'individuazione dell'epoca di emissione delle stesse e, dunque, a valutare la compatibilità o meno di tale periodo con quello di commissione dei fatti addebitati all'indagato.

4. Con ordinanza del 03 ottobre 2025, il Tribunale di Rovigo ha rigettato l'appello, in quanto: - i motivi proposti esorbitavano dal thema decidendum sottoposto al primo giudice e non si confrontavano con l'ordinanza del 03 giugno 2025 che, correttamente, aveva dichiarato inammissibile l'istanza perché proposta personalmente dalla [OSCURATO:PERSONA]; - i motivi articolati erano coperti da giudicato cautelare, in quanto, in assenza di elementi nuovi, erano meramente ripropositivi di argomenti già valutati in precedenti decisioni; - il parere del pubblico ministero era stato espresso correttamente in data 28 maggio 2025, giorno nel quale era stata inoltrata l'istanza della [OSCURATO:PERSONA], in quanto il timbro riportante la data del 29 maggio 2025 era riferito alla ricezione del detto parere presso il Tribunale e non al deposito dell'istanza della [OSCURATO:PERSONA].

4. Avverso l'ordinanza del 03 ottobre 2025, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, articolando due motivi. 4.1 Con il primo, proposto per violazione di legge e vizio di motivazione, lamenta che il giudice del riesame ha omesso: - di argomentare in merito alla dedotta lesione al diritto di difesa determinata dalla mancata registrazione, in occasione del sequestro, dei numeri seriali delle banconote, limitandosi a richiamare i precedenti provvedimenti di rigetto; - di valutare le prove documentali prodotte, rappresentate da conti correnti e libretti postali intestati alla [OSCURATO:PERSONA], comprovanti l'esclusiva disponibilità e riconducibilità alla stessa della somma di denaro in sequestro, frutto di risparmi destinati ai futuri studi del nipote; - di argomentare in merito all'eccessiva durata del sequestro, pari a circa ventotto mesi. 4.2 Con il secondo, proposto per violazione di legge, lamenta che con l'ordinanza in verifica i giudici d'appello hanno rigettato la richiesta di revoca del sequestro sul presupposto che la questione fosse coperta da giudicato cautelare, senza tenere conto della documentazione prodotta, comprovante l'esclusiva riconducibilità del denaro sequestrato alla [OSCURATO:PERSONA].

5. In sintesi, la difesa lamenta che l'ordinanza del 03 ottobre 2025 non ha dato risposta ai motivi con i quali si era contestato sia il provvedimento di sequestro, in quanto relativo a denaro nella esclusiva titolarità della ricorrente, sia la modalità con la quale lo stesso era stato eseguito. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. L'atto che sorregge l'appello in relazione al quale il Tribunale di Rovigo ha emesso l'ordinanza oggi impugnata, è rappresentato dal ricorso per saltum che [OSCURATO:PERSONA], terza interessata, ha proposto, a mezzo di difensore munito di procura speciale, avverso l'ordinanza del 03 giugno 2025 del Tribunale di Rovigo, in merito alla quale la Quinta sezione della Corte di cassazione si è pronunciata disponendo, previa riqualificazione dell'impugnazione come appello, la trasmissione degli atti al tribunale.

3. Secondo la giurisprudenza di legittimità, ricorre violazione di legge nel caso in cui la motivazione sia del tutto assente o meramente apparente, non avendo quei requisiti minimi idonei a rendere comprensibile la vicenda contestata e l'iter logico seguito dal giudice del provvedimento impugnato, sicché, atteso l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, viene a mancare un elemento essenziale dell'atto.

4. Nell'ambito di un procedimento per plurimi fatti di bancarotta patrimoniale a carico di diversi soggetti, tra cui [OSCURATO:PERSONA], è stata sottoposta a sequestro anche la somma di euro 15.000,00, rinvenuta, assieme a documenti bancari e a libretti postali di pertinenza della [OSCURATO:PERSONA], all'interno di una cassetta di legno, riportante la dicitura «scatola preziosi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]» (rispettivamente nipote e figlia della ricorrente), sistemata nella cassaforte ubicata in un locale dell'abitazione, in cui l'indagato viveva con la moglie, il figlio e la suocera, munito di sistemi di sorveglianza intestati e gestiti unicamente dalla [OSCURATO:PERSONA].

5. Dagli atti trasmessi a questo ufficio, sembra potersi ritenere che il sequestro in discussione riguardi il profitto di una serie di reati fallimentari.

Premesso che la nozione di profitto indica come requisito imprescindibile la derivazione del bene dall'illecito, cioè il nesso di pertinenzialità del profitto rispetto al reato cui il sequestro accede, pertinenzialità che può essere anche indiretta, nel senso che di profitto può parlarsi anche quando sia specificamente dimostrato che un bene costituisca il frutto del reimpiego immediato di una somma di denaro proveniente da reato (Sez.

U, n. 13783 del 26/09/2024, dep. 2025, Massini, Rv. 287756 - 02), altro requisito necessario per la confiscabilità (e, prima ancora, per la sequestrabilità) del profitto è che esso sia effettivamente entrato nel patrimonio del destinatario della misura.

L

6. A riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha affernnato\fdi recente che «in tema di reati fallimentari, il sequestro preventivo funzionale alla confisca diretta del profitto del reato di bancarotta può riguardare solo somme di denaro per cui sia stato accertato un nesso di pertinenzialità rispetto al reato ovvero che costituiscono immediato reinvestimento o trasformazione di queste ultime e non già ogni somma reputata nella disponibilità dell'autore del fatto, altrimenti risolvendosi in un sequestro per equivalente, non consentito per il reato fallimentare» (Sez. 5, n. 17718 del 30/04/2025, Romagnoli, Rv. 288011).

7. Nel caso di specie, il Tribunale di Rovigo, nel ritenere, a fronte del ricorso formulato dalla [OSCURATO:PERSONA], la sussistenza di un giudicato cautelare - che tuttavia non rileva in ragione della posizione di terzo rivestita dalla stessa -, ha omesso di rispondere in merito al collegamento tra il denaro sottoposto al vincolo reale e i reati contestati all'indagato e di spiegare sulla base di quali emergenze indiziarie il denaro in sequestro fosse riconducibile a [OSCURATO:PERSONA] e non invece a [OSCURATO:PERSONA].

Nell'ordinanza in verifica, la valutazione di pertinenza della somma sequestrata ai reati contestati all'indagato è stata completamente elusa.

8. Occorre, pertanto, che il il Tribunale di Rovigo riesamini l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], fornendo adeguata giustificazione in merito alle ragioni del sequestro della somma di euro 15.000,00, nonché alla ritenuta riconducibilità del denaro all'indagato, spiegando anche se esiste il nesso di derivazione del denaro appreso dai reati per cui si procede a carico dello stesso, nesso, oggi, preteso dalla giurisprudenza di legittimità.

9. Le ragioni dell'annullamento impongono di ritenere assorbita ogni ulteriore censura formulata dalla ricorrente.

10. Alla luce delle suesposte considerazioni, il provvedimento impugnato deve essere annullato e la questione deve essere rimessa al vaglio del Tribunale di Rovigo, che dovrà giudicare nuovamente sull'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA].

P.Q.M.

Annu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di ROVIGO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza n. 30254 del 15 luglio 2025, la Quinta sezione della Corte di cassazione ha riqualificato come appello il ricorso per saltum proposto in data 28 maggio 2025 da [OSCURATO:PERSONA], terza interessata, avverso l'ordinanza del 03 giugno 2025 con la quale il Tribunale di Rovigo aveva rigettato l'istanza di restituzione della somma di 15.000,00, della quale la ricorrente rivendicava l'esclusiva titolarità, sequestrata nell'ambito del procedimento a carico del genero [OSCURATO:PERSONA], indagato in ordine ai delitti di associazione a delinquere, bancarotta fraudolenta, truffa aggravata e abusiva attività bancaria. 2. In particolare, con la citata ordinanza il Tribunale di Rovigo, dopo aver riqualificato l'appello della [OSCURATO:PERSONA] come richiesta di revoca di sequestro, aveva dichiarato l'inammissibilità della stessa sia in quanto proposta personalmente dalla [OSCURATO:PERSONA] - la quale, portatrice di un interesse di natura civilistica, avrebbe potuto stare in giudizio solo con il ministero di un difensore munito di procura speciale -, sia perché reiterativa di motivi sui quali lo stesso tribunale si era pronunciato in occasione di una precedente richiesta di riesame del sequestro, risalente al 23 marzo 2023 e, ancora, di due richieste di revoca del sequestro, risalenti al 07 dicembre 2023 e al 16 ottobre 2024. 3. A seguito della decisione assunta dalla Quinta sezione di questa Corte, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello dinanzi al Tribunale di Rovigo, formulando quattro motivi di ricorso con i quali deduceva: - la confusione nella quale era incorso il giudice della cautela nell'attribuire alla misura ablatoria finalità sia cautelari, sia sanzionatorie proprie della confisca obbligatoria, omettendo di specificare a quale tipologia di sequestro ricondurre il provvedimento applicato, nonché di argomentare in merito all'attualità del pericolo; - l'omessa valutazione delle allegazioni documentali, nonché di ogni indicazione in merito alla titolarità della somma di denaro, alla natura, solo formale o anche sostanziale, della stessa e, ancoradalla sussistenza di un reale collegamento tra il denaro e le condotte criminose ascritte all'indagato [OSCURATO:PERSONA]; - la nullità del provvedimento impugnato, in quanto il giudice della cautela aveva tenuto conto del parere del pubblico ministero, espresso in epoca antecedente al deposito dell'istanza cautelare; - l'omessa valutazione dell'effettiva disponibilità della somma in sequestro, rinvenuta nell'abitazione nella quale la [OSCURATO:PERSONA] conviveva con la figlia, il genero e il nipote, frutto di risparmi destinati ai futuri studi di quest'ultimo, lamentando che, al momento dell'esecuzione del provvedimento, gli inquirenti non avevano provveduto alla registrazione dei numeri di serie delle banconote, utile all'individuazione dell'epoca di emissione delle stesse e, dunque, a valutare la compatibilità o meno di tale periodo con quello di commissione dei fatti addebitati all'indagato. 4. Con ordinanza del 03 ottobre 2025, il Tribunale di Rovigo ha rigettato l'appello, in quanto: - i motivi proposti esorbitavano dal thema decidendum sottoposto al primo giudice e non si confrontavano con l'ordinanza del 03 giugno 2025 che, correttamente, aveva dichiarato inammissibile l'istanza perché proposta personalmente dalla [OSCURATO:PERSONA]; - i motivi articolati erano coperti da giudicato cautelare, in quanto, in assenza di elementi nuovi, erano meramente ripropositivi di argomenti già valutati in precedenti decisioni; - il parere del pubblico ministero era stato espresso correttamente in data 28 maggio 2025, giorno nel quale era stata inoltrata l'istanza della [OSCURATO:PERSONA], in quanto il timbro riportante la data del 29 maggio 2025 era riferito alla ricezione del detto parere presso il Tribunale e non al deposito dell'istanza della [OSCURATO:PERSONA]. 4. Avverso l'ordinanza del 03 ottobre 2025, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, articolando due motivi. 4.1 Con il primo, proposto per violazione di legge e vizio di motivazione, lamenta che il giudice del riesame ha omesso: - di argomentare in merito alla dedotta lesione al diritto di difesa determinata dalla mancata registrazione, in occasione del sequestro, dei numeri seriali delle banconote, limitandosi a richiamare i precedenti provvedimenti di rigetto; - di valutare le prove documentali prodotte, rappresentate da conti correnti e libretti postali intestati alla [OSCURATO:PERSONA], comprovanti l'esclusiva disponibilità e riconducibilità alla stessa della somma di denaro in sequestro, frutto di risparmi destinati ai futuri studi del nipote; - di argomentare in merito all'eccessiva durata del sequestro, pari a circa ventotto mesi. 4.2 Con il secondo, proposto per violazione di legge, lamenta che con l'ordinanza in verifica i giudici d'appello hanno rigettato la richiesta di revoca del sequestro sul presupposto che la questione fosse coperta da giudicato cautelare, senza tenere conto della documentazione prodotta, comprovante l'esclusiva riconducibilità del denaro sequestrato alla [OSCURATO:PERSONA]. 5. In sintesi, la difesa lamenta che l'ordinanza del 03 ottobre 2025 non ha dato risposta ai motivi con i quali si era contestato sia il provvedimento di sequestro, in quanto relativo a denaro nella esclusiva titolarità della ricorrente, sia la modalità con la quale lo stesso era stato eseguito. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. L'atto che sorregge l'appello in relazione al quale il Tribunale di Rovigo ha emesso l'ordinanza oggi impugnata, è rappresentato dal ricorso per saltum che [OSCURATO:PERSONA], terza interessata, ha proposto, a mezzo di difensore munito di procura speciale, avverso l'ordinanza del 03 giugno 2025 del Tribunale di Rovigo, in merito alla quale la Quinta sezione della Corte di cassazione si è pronunciata disponendo, previa riqualificazione dell'impugnazione come appello, la trasmissione degli atti al tribunale. 3. Secondo la giurisprudenza di legittimità, ricorre violazione di legge nel caso in cui la motivazione sia del tutto assente o meramente apparente, non avendo quei requisiti minimi idonei a rendere comprensibile la vicenda contestata e l'iter logico seguito dal giudice del provvedimento impugnato, sicché, atteso l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, viene a mancare un elemento essenziale dell'atto. 4. Nell'ambito di un procedimento per plurimi fatti di bancarotta patrimoniale a carico di diversi soggetti, tra cui [OSCURATO:PERSONA], è stata sottoposta a sequestro anche la somma di euro 15.000,00, rinvenuta, assieme a documenti bancari e a libretti postali di pertinenza della [OSCURATO:PERSONA], all'interno di una cassetta di legno, riportante la dicitura «scatola preziosi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]» (rispettivamente nipote e figlia della ricorrente), sistemata nella cassaforte ubicata in un locale dell'abitazione, in cui l'indagato viveva con la moglie, il figlio e la suocera, munito di sistemi di sorveglianza intestati e gestiti unicamente dalla [OSCURATO:PERSONA]. 5. Dagli atti trasmessi a questo ufficio, sembra potersi ritenere che il sequestro in discussione riguardi il profitto di una serie di reati fallimentari. Premesso che la nozione di profitto indica come requisito imprescindibile la derivazione del bene dall'illecito, cioè il nesso di pertinenzialità del profitto rispetto al reato cui il sequestro accede, pertinenzialità che può essere anche indiretta, nel senso che di profitto può parlarsi anche quando sia specificamente dimostrato che un bene costituisca il frutto del reimpiego immediato di una somma di denaro proveniente da reato (Sez. U, n. 13783 del 26/09/2024, dep. 2025, Massini, Rv. 287756 - 02), altro requisito necessario per la confiscabilità (e, prima ancora, per la sequestrabilità) del profitto è che esso sia effettivamente entrato nel patrimonio del destinatario della misura. L 6. A riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha affernnato\fdi recente che «in tema di reati fallimentari, il sequestro preventivo funzionale alla confisca diretta del profitto del reato di bancarotta può riguardare solo somme di denaro per cui sia stato accertato un nesso di pertinenzialità rispetto al reato ovvero che costituiscono immediato reinvestimento o trasformazione di queste ultime e non già ogni somma reputata nella disponibilità dell'autore del fatto, altrimenti risolvendosi in un sequestro per equivalente, non consentito per il reato fallimentare» (Sez. 5, n. 17718 del 30/04/2025, Romagnoli, Rv. 288011). 7. Nel caso di specie, il Tribunale di Rovigo, nel ritenere, a fronte del ricorso formulato dalla [OSCURATO:PERSONA], la sussistenza di un giudicato cautelare - che tuttavia non rileva in ragione della posizione di terzo rivestita dalla stessa -, ha omesso di rispondere in merito al collegamento tra il denaro sottoposto al vincolo reale e i reati contestati all'indagato e di spiegare sulla base di quali emergenze indiziarie il denaro in sequestro fosse riconducibile a [OSCURATO:PERSONA] e non invece a [OSCURATO:PERSONA]. Nell'ordinanza in verifica, la valutazione di pertinenza della somma sequestrata ai reati contestati all'indagato è stata completamente elusa. 8. Occorre, pertanto, che il il Tribunale di Rovigo riesamini l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], fornendo adeguata giustificazione in merito alle ragioni del sequestro della somma di euro 15.000,00, nonché alla ritenuta riconducibilità del denaro all'indagato, spiegando anche se esiste il nesso di derivazione del denaro appreso dai reati per cui si procede a carico dello stesso, nesso, oggi, preteso dalla giurisprudenza di legittimità. 9. Le ragioni dell'annullamento impongono di ritenere assorbita ogni ulteriore censura formulata dalla ricorrente. 10. Alla luce delle suesposte considerazioni, il provvedimento impugnato deve essere annullato e la questione deve essere rimessa al vaglio del Tribunale di Rovigo, che dovrà giudicare nuovamente sull'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.M. Annu
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