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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 ottobre 2023

Cassazione n. 46572/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che i motivi di ricorso (sulla sussistenza del reato ed il trattamento sanzionatorio) sono reiterativi di mere considerazioni in ordine alla valutazione del quadro probatorio, senza che forniscano elementi idonei a dimostrare la sussistenza di un vizio motivazionale rilevabile in Cassazione; rilevato, in particolare, che il fatto che gli operanti fossero consapevoli dei plurimi precedenti a carico dell'imputato non incidono sull'effettivo rinvenimento della sostanza stupefacente, di cui l'imputato si disfaceva con modalità di per sé sintomatiche dell'illecita detenzione; ritenuto che la Corte di appello, con motivazione immune da censure rilevabili in questa sede, ha adeguatamente illustrato le ragioni giustificative del riconoscimento della recidiva (p.4); ritenuto che le censure sul trattamento sanzionatorio sono del tutto generiche; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 27 ottobre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che i motivi di ricorso (sulla sussistenza del reato ed il trattamento sanzionatorio) sono reiterativi di mere considerazioni in ordine alla valutazione del quadro probatorio, senza che forniscano elementi idonei a dimostrare la sussistenza di un vizio motivazionale rilevabile in Cassazione; rilevato, in particolare, che il fatto che gli operanti fossero consapevoli dei plurimi precedenti a carico dell'imputato non incidono sull'effettivo rinvenimento della sostanza stupefacente, di cui l'imputato si disfaceva con modalità di per sé sintomatiche dell'illecita detenzione; ritenuto che la Corte di appello, con motivazione immune da censure rilevabili in questa sede, ha adeguatamente illustrato le ragioni giustificative del riconoscimento della recidiva (p.4); ritenuto che le censure sul trattamento sanzionatorio sono del tutto generiche; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 ottobre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 46572/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris