CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 gennaio 2022
Cassazione n. 02561/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di POTENZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/serrtfte-le conclusioni del PG . kk2...0Qs.2„, het.„,--tu.„6,2AA2;uk._43 CLI 1--7 .L9 ,ft Q, NA 1/41LA..1/4 CPU '-t-Z ao (D 1.45 \p1/4..x [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 28 aprile 2021, il Tribunale di sorveglianza di Potenza dichiarava inammissibile il reclamo proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza del 17.11.2020, con il quale la richiesta di concessione della liberazione anticipata, formulata personalmente dal predetto condannato, era stata dichiarata inammissibile per i periodi dal 18.4.2015 al 5.11,2015 e dal 3.6.2019 al 20.8.2019 e rigettata in relazione al periodo da 21.8.2018 al 21.2.2020. A ragione della decisione, il Tribunale rilevava che l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza era stato notificato al Brinzoi il 17,11.2020 e che il reclamo a firma dell'avvocato di fiducia dell'interessato, nominato in data 26.11.2020, era stato spedito a mezzo posta 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] (come risultava dal timbro postale dell'Ufficio di Copertino rinvenibile sulla busta), cioè oltre il termine di dieci giorni previsto dall'art. 69 -bis, comma 3, Ord. Pen., tenuto conto della natura di mezzo di impugnazione riconosciuto al reclamo e, quindi, della applicabilità a detto rimedio delle regole generali che disciplinano le impugnazioni e, in particolare, di quelle relative alle modalità di presentazione delle impugnazioni stesse, dettate dagli artt. 582 e 583, commi 1 e 2, cod. proc. pen.. 2. Avverso detta ordinanza, il difensore di fiducia del condannato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, deducendo "violazione di legge in relazione all'art. 69 -bis Ord. Pen,. 583, commi 1 e 2, cod. proc. pen., 127 cod. proc. pen.; violazione del diritto di difesa di cui all'art. 24 Costituzione". Ha, in proposito, evidenziato che il reclamo a sua firma era stato "consegnato" per la spedizione in data 27.11.2020 (venerdì) e che era effettivamente "partito" il giorno 1.12.2020; e ha, quindi, sostenuto che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto spirato il termine dei dieci giorni per la proposizione del reclamo medesimo; ha, altresì, osservato che il provvedimento del Magistrato di sorveglianza, emesso de plano su richiesta formulata personalmente dal Brinzoi, avrebbe dovuto essere notificato al difensore di fiducia dell'interessato, nominato il [OSCURATO:DATA_NASCITA], stante il richiamo operato dall'art. 69 bis, comma 1, Ord. Pen. come riferito a tutti i soggetti indicati nell'art. 127 cod. proc. pefl. i ovvero al difensore nominato di ufficio, in mancanza di una nomina di fiducia; che, nel caso di specie, il provvedimento del Magistrato di sorveglianza era stato, invece, notificato al solo Brinzoi. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, d.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. 4. Il ricorso merita accoglimento, dovendosi attribuire rilievo preminente e assorbente alla censura relativa alla mancata notifica del provvedimento del Magistrato di sorveglianza al difensore del condannato (sia esso di fiducia, ovvero d'ufficio, all'uopo nominato).E ciò in applicazione del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la pronuncia n. 12581 del 25/02/2021 (Rv. 280736 - 01), secondo cui "l'ordinanza che decide sull'istanza di concessione della liberazione anticipata deve essere in ogni caso notificata al difensore del condannato, se del caso nominato d'ufficio, che è legittimato a proporre reclamo, quale strumento soggetto alla disciplina delle impugnazioni". Poiché l'ordinanza impugnata non indica la data in cui il provvedimento reclamato era stato notificato (se era stato notificato) al difensore del Brinzoi (di fiducia, ovvero d'ufficio) il termine previsto dall'art. 69 -bis, comma 3, Ord. Pen. per l'impugnazione non poteva essere ritenuto spirato, alla stregua del disposto di cui all'art. 585, comma 3, cod. proc. pen.. 5. Ne consegue che l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Potenza, che dovrà decidere nel merito il reclamo avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza del 17.11.2020. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Potenza. Così deciso, 1'11 gennaio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]