CassazionedecretoSezione 1Decisione del 2 luglio 2026
Cassazione n. 24095/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
-controMinistero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentatoe difeso dall’Avvocatura generale dello Stato-resistente-avverso il provvedimento del Giudice di pace di Brindisi n. 2963/2026depositato il 06/07/2026.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Questore di Brindisi ha chiesto la convalida deldecreto emesso dal Questore della Provincia di Pesaro il 2.7.2026, amezzo del quale è stato disposto il trattenimento di TOUATI MohamedNumero registro generale 16428/2026Numero sezionale 3136/2026Numero di raccolta generale 24095/2026Data pubblicazione 27/07/2026Amine, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], presso il CPR di Bari-Palese, nonchéla convalida dell’accompagnamento coattivo alla frontiera.All’esito dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il giudice di pace di Brindisi, allapresenza della persona straniera trattenuta e del difensore d’ufficio, haconvalidato il provvedimento di trattenimento e il provvedimento diaccompagnamento coattivo alla frontiera.2. Avverso questo decreto ha proposto ricorso per cassazione il cittadinostraniero, affidato ad un unico motivo.3. Il Ministero dell’Interno ha depositato una memoria difensiva,eccependo l’improcedibilità del ricorso, per omessa notifica allacontroparte presso l’Avvocatura generale dello Stato.4. Il P.G., [OSCURATO:PERSONA], ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendol’accoglimento del ricorso.Ragioni della decisione1. Il ricorso, avendo ad oggetto un provvedimento del giudice di paceemesso il 6.7.2026 in udienza, è assoggettato alla disciplina normativanovellata, sia in relazione all’individuazione del giudice competente, nelmerito ed in fase di legittimità, sia in relazione al modello procedimentale,introdotto dal d.l. n. 100 del 2026.Il decreto, come espressamente precisato nell’art. 19 del d.l. 100, entra invigore il giorno stesso della sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale, il 12giugno.Trova, pertanto, applicazione il nuovo regime processuale in relazione aiprovvedimenti, relativi a trattenimenti amministrativi, proroghe, riesami,emessi dall’organo giurisdizionale competente dal 12 giugno 2026.Trattandosi di disciplina normativa (art. 14 1.1. d.lgs. n. 286 del 1998)che attiene al modello impugnatorio dei provvedimenti emessi dal giudicedi merito competente, occorre, infatti, avere riguardo alla data delprovvedimento giurisdizionale impugnato.Numero registro generale 16428/2026Numero sezionale 3136/2026Numero di raccolta generale 24095/2026Data pubblicazione 27/07/20262. Occorre premettere che la lettera g), dell’art. 12 del d.l. 100 del 2026ha introdotto il nuovo art. 14.1 del d.lgs. n. 286 del 1998, a norma delquale «1. Contro il decreto che decide sulla convalida, sulla proroga o sulriesame del trattenimento o delle misure alternative, è proponibile ricorsoper cassazione ai sensi dell’artico lo 360 del codice di procedura civile,entro dieci giorni dalla pronuncia in udienza o dalla comunicazione. 2. Ilricorso è depositato, a pena di improcedibilità, entro cinque giorni dallanotificazione. Si applica il secondo comma dell’articolo 369 del codice diprocedura civile. 3. La parte contro la quale il ricorso è diretto puòdepositare sintetica memoria difensiva nel termine di cinque giorni daldeposito del ricorso. La memoria difensiva può contenere anche motivi diricorso incidentale. 4. La Corte decide in camera di consiglio entro trentagiorni dal deposito del ricorso. Della fissazione del ricorso in camera diconsiglio è data comunicazione agli avvocati delle parti e al pubblicoministero almeno quindici giorni prima dell’adunanza. 5. Il pubblicoministero può depositare conclusioni scritte non oltre dieci giorni primadell’adunanza in camera di consiglio. Nello stesso termine le parti possonopresentare i documenti previsti dall’articolo 372 del codice di proceduracivile. 6. Le parti possono depositare sintetiche memorie illustrative nonoltre cinque giorni prima dell’adunanza. 7. L’adunanza può svolgersi anchemediante collegamenti audiovisivi a distanza. L’ordinanza, sinteticamentemotivata, è depositata al termine della camera di consiglio, ma il collegiopuò depositare il solo dispositivo riservandosi il deposito della motivazionenei successivi quindici giorni. 8. Per quanto non previsto dal presentearticolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del codiceprocedura civile.».3. Con un unico motivo di ricorso, si censura, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c. la violazione degli artt. 14, comma 4, del d.lgs. n. 286del 1998 e 24 della Costituzione, per avere il giudice di pace celebratol’udienza di convalida senza la partecipazione del difensore d’ufficio dellaNumero registro generale 16428/2026Numero sezionale 3136/2026Numero di raccolta generale 24095/2026Data pubblicazione 27/07/2026persona straniera trattenuta, dallo stesso nominato in data 3.7.2026, almomento del suo ingresso nel CPR di Brindisi.4. Il ricorso, in accoglimento dell’eccezione spiegata dalla parte resistente,deve essere dichiarato improcedibile.Il ricorso, infatti, è stato depositato il 9.7.2026, ma non risulta prodottané la prova della notifica dell’atto né dell’iscrizione a ruolo.Il ricorso risulta quindi improcedibile, in quanto, in difetto della produzionedell’atto presupposto (la notifica del ricorso), non è possibile verificare latempestività del deposito dello stesso, ai sensi dell’art. dell’art. 14.1.comma 2, del d.lgs. n. 286 del 1998.5. In conclusione il ricorso va dichiarato improcedibile.6. L’assoluta novità della disciplina normativa che ha introdotto il citatoart. 14.1 giustifica, in questa prima fase di applicazione della novella, lacompensazione delle spese di lite tra le parti. P.Q.MLa Corte dichiara improcedibile il ricorso e compensa le spese del presenteprocedimento.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24/07/2026.La PresidenteMaria Acierno