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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 marzo 2022

Cassazione n. 18579/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 11959/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 14. - RICORRENTE- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Milano, [OSCURATO:PERSONA] n. 15. - CONTRORICORRENTE - e [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA]. -INTIMATO- avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Milano n. 4877/2019, depositata in data 30.12.2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23.3.2022 dal [OSCURATO:PERSONA].

Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Renzis, che ha chiesto di respingere il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il notaio [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione avverso il provvedimento del Consiglio notarile di Milano, con cui le era stata applicata la sanzione della sospensione di mesi otto dall'esercizio della professionale - poi convertita nella pena pecuniaria di € 15.000,00 - sulla base delle seguenti contestazioni: a) violazione dell'art. 147, lett. a), L.N., per aver: - serbato una condotta gravemente lesiva del decoro e della dignità professionali, con riferimento a una vicenda di carattere successorio nella quale la Romano aveva svolto gli adempimenti inerenti alla pubblicazione di due testamenti (almeno parzialmente contrastanti tra loro) in modo irragionevolmente frettoloso; - fatto accettare l'eredità a un soggetto la cui chiamata era quanto meno dubbia; - svolto una serie di attività non necessarie senza fornire spiegazioni alle parti; - sottaciuto agli assistiti che la parte di cui era dubbia e contestata la qualifica di erede aveva già comunicato al Notaio di avere rinunciato alla eredità; - cercato, nonostante tale comunicazione, nel corso di una riunione con tutti gli assistiti, di ottenere ugualmente un ingiustificato beneficio economico a favore del rinunciante; - chiesto a varie riprese un compenso sproporzionato per la propria opera con varie duplicazioni di voci e per attività non svolte (inviando ai clienti addirittura n. 10 note pro-forma); - condizionato al pagamento la consegna dei documenti relativi all'eredità; - costretto gli eredi ad assumere vari avvocati per interloquire con il Notaio; b) violazione dell'art. 41 dei Principi di Deontologia professionale dei Notai, per non aver serbato una condotta equidistante dalle parti assistite, essendo stata accordata una indubbia preferenza a uno solo dei soggetti coinvolti (il sig.

Ferrara, che aveva conferito l'incarico per primo al Notaio); per aver apposto il suo sigillo sull'originale di un testamento e, nello specifico, su di una parte di quest'ultimo che avrebbe dovuto essere preservata con la massima cura (coprendo con il timbro proprio la parola che avrebbe potuto definire il Ferrara come erede), per aver erroneamente trascritto la scheda testamentaria posto che la parola "nominando" è stata trascritta "nominando lo"; c) violazione dell'art. 40 dei Principi di Deontologia professionale dei Notai, per non aver sottoposto alle parti il preventivo dei costi e compensi, oltre ad aver esposto voci inerenti a prestazioni non richieste e non portate a compimento, ovvero duplicato le voci esposte, il tutto condizionando la consegna di documenti al pagamento del compenso. d) violazione dell'art. 42 dei Principi di Deontologia professionale dei Notai, per non avere svolto la necessaria attività di consiglio e di indirizzo, ostacolando la corretta e agevole definizione bonaria della vicenda transattiva; e) violazione dell'art. 28 dei principi di deontologia, per aver coinvolto come testimone un proprio dipendente; Si è costituto il Consiglio notarile distrettuale di Milano, chiedendo di confermare la sanzione.

All'esito la Corte territoriale di Milano ha respinto l'opposizione, regolando le spese.

La pronuncia è stata impugnata in cassazione da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso in sette motivi.

Con sentenza n. 29456/2018, questa Corte ha respinto tutte le censure, ad eccezione dei motivi quinto e sesto, giudicando insussistente la violazione sub e), sul rilievo che l'art. 28 della legge professionale fa divieto al notaio di impiegare propri dipendenti come procuratori e non è applicabile alla diversa ipotesi, sussistente nel caso concreto, in cui i collaboratori si limitino a svolgere una mera funzione di attestazione di circostanze relative ad atti di notorietà riguardanti gli aventi diritto alla successione.

Riassunto ritualmente il giudizio, la Corte d'appello di Milano ha rideterminato la sanzione, riducendone l'importo ad € 14.000,00.

Il giudice distrettuale ha ritenuto infondata la tesi del notaio, secondo cui l'annullamento di una delle contestazioni consentiva solo all'organo di disciplina, e non al giudice, di quantificare nuovamente l'importo dovuto, evidenziando che, a differenza del diverso principio operante per le sanzioni in materia di lavoro dipendente, per gli illeciti disciplinari notarili compete anche al giudice il potere di stabilirne l'ammontare nei limiti del minimo e massimo edittale, non venendo in considerazione profili attinenti alla discrezionalità riservata all'amministrazione.

La cassazione dell'ordinanza è chiesta da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso affidato ad un unico motivo, illustrato con memoria.

Il Consiglio notarile dì Milano resiste con controricorso; il Procuratore della Repubblica presso la Corte d'appello di Milano non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'unico motivo di ricorso si denuncia la violazione degli artt. 135 e 158 L. 89/1913, nonché dell'art. 26 d.lgs. 150/2011, ai sensi dell'art. 360, comma primo n. 3 c.p.c., sostenendo che, per effetto del parziale accoglimento del ricorso in cassazione e dell'insussistenza di una delle violazioni contestate, l'intera sanzione - per come quantificata - doveva considerarsi illegittima e, poiché la Coredi, in presenza di plurime violazioni, aveva richiesto il versamento di un importo globale, senza indicare la somma riferibile a ciascuna di esse, al giudice era precluso ogni apprezzamento, dovendosi operare una nuova valutazione discrezionale riservata all'organo di disciplina, secondo principi già affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di lavoro subordinato, essendo il controllo giudiziale limitato alla mera legittimità formale de1 provvedimento sanzionatorio.

Il ricorso è inammissibile.Nel cassare la decisione emessa a seguito del reclamo proposto dal notaio, gusta Corte aveva esplicitamente demandato al giudice del rinvio il compito di conformarsi al principio di diritto enunciato al par. 12 della decisione, anche in funzione della rideterminazione della sanzione in melius nei confronti del notaio ricorrente, disponendo che la corretta quantificazione della somma dovuta per le violazioni ritenute sussistenti avesse - quindi - luogo nel processo e non, come sostiene la ricorrente, ad opera dell'organo di disciplina.

La censura, nel sottoporre a critica la decisione del giudice del rinvio, che ha proceduto ad una nuova quantificazione, contestandone la legittimità, finisce - dunque - per porsi in contrasto con le stesse disposizioni impartite con la precedente pronuncia di cassazione.

Non è tuttavia ammissibile contestare il potere del giudice di rideterminare in melius la sanzione per effetto della dichiarata infondatezza di una soltanto delle incolpazioni, trattandosi di questione da ritenersi risolta in senso positivo con la sentenza n. 29456/2018, ove ha prescritto un'attenuazione del trattamento sanzionatorio, da quantificare in concreto ad opera del giudice del rinvio.

Ai sensi dell'art. 384, comma secondo, c.p.c., detto giudice deve attenersi al principio di diritto e a tutto quanto statuito da questa Corte, non potendosi porre nel nulla o limitare gli effetti intangibili della sentenza di cassazione (Cass. 13957/1991; Cass. 6126/1998; Cass. 538/2000; Cass. 3568/2002).

Nei limiti delle contestazioni sollevate in questa sede, può solo rilevarsi che la sentenza impugnata ha statuito in coerenza con i compiti affidatctgri e nell'osservanza dei relativi limiti i mentre è preclusa anche in questa sede la possibilità di disattendere le disposizioni adottate all'esito del precedente giudizio di legittimità.

Il ricorso è - per tali ragioni - inammissibile, con aggravio delle spese processuali liquidate in dispositivo.

Si dà atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in C. 200,00 per esborsi ed C. 2800,00 per compenso, oltre ad Iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Suprema Corte di C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 11959/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 14. - RICORRENTE- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Milano, [OSCURATO:PERSONA] n. 15. - CONTRORICORRENTE - e [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA]. -INTIMATO- avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Milano n. 4877/2019, depositata in data 30.12.2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23.3.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Renzis, che ha chiesto di respingere il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il notaio [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione avverso il provvedimento del Consiglio notarile di Milano, con cui le era stata applicata la sanzione della sospensione di mesi otto dall'esercizio della professionale - poi convertita nella pena pecuniaria di € 15.000,00 - sulla base delle seguenti contestazioni: a) violazione dell'art. 147, lett. a), L.N., per aver: - serbato una condotta gravemente lesiva del decoro e della dignità professionali, con riferimento a una vicenda di carattere successorio nella quale la Romano aveva svolto gli adempimenti inerenti alla pubblicazione di due testamenti (almeno parzialmente contrastanti tra loro) in modo irragionevolmente frettoloso; - fatto accettare l'eredità a un soggetto la cui chiamata era quanto meno dubbia; - svolto una serie di attività non necessarie senza fornire spiegazioni alle parti; - sottaciuto agli assistiti che la parte di cui era dubbia e contestata la qualifica di erede aveva già comunicato al Notaio di avere rinunciato alla eredità; - cercato, nonostante tale comunicazione, nel corso di una riunione con tutti gli assistiti, di ottenere ugualmente un ingiustificato beneficio economico a favore del rinunciante; - chiesto a varie riprese un compenso sproporzionato per la propria opera con varie duplicazioni di voci e per attività non svolte (inviando ai clienti addirittura n. 10 note pro-forma); - condizionato al pagamento la consegna dei documenti relativi all'eredità; - costretto gli eredi ad assumere vari avvocati per interloquire con il Notaio; b) violazione dell'art. 41 dei Principi di Deontologia professionale dei Notai, per non aver serbato una condotta equidistante dalle parti assistite, essendo stata accordata una indubbia preferenza a uno solo dei soggetti coinvolti (il sig. Ferrara, che aveva conferito l'incarico per primo al Notaio); per aver apposto il suo sigillo sull'originale di un testamento e, nello specifico, su di una parte di quest'ultimo che avrebbe dovuto essere preservata con la massima cura (coprendo con il timbro proprio la parola che avrebbe potuto definire il Ferrara come erede), per aver erroneamente trascritto la scheda testamentaria posto che la parola "nominando" è stata trascritta "nominando lo"; c) violazione dell'art. 40 dei Principi di Deontologia professionale dei Notai, per non aver sottoposto alle parti il preventivo dei costi e compensi, oltre ad aver esposto voci inerenti a prestazioni non richieste e non portate a compimento, ovvero duplicato le voci esposte, il tutto condizionando la consegna di documenti al pagamento del compenso. d) violazione dell'art. 42 dei Principi di Deontologia professionale dei Notai, per non avere svolto la necessaria attività di consiglio e di indirizzo, ostacolando la corretta e agevole definizione bonaria della vicenda transattiva; e) violazione dell'art. 28 dei principi di deontologia, per aver coinvolto come testimone un proprio dipendente; Si è costituto il Consiglio notarile distrettuale di Milano, chiedendo di confermare la sanzione. All'esito la Corte territoriale di Milano ha respinto l'opposizione, regolando le spese. La pronuncia è stata impugnata in cassazione da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso in sette motivi. Con sentenza n. 29456/2018, questa Corte ha respinto tutte le censure, ad eccezione dei motivi quinto e sesto, giudicando insussistente la violazione sub e), sul rilievo che l'art. 28 della legge professionale fa divieto al notaio di impiegare propri dipendenti come procuratori e non è applicabile alla diversa ipotesi, sussistente nel caso concreto, in cui i collaboratori si limitino a svolgere una mera funzione di attestazione di circostanze relative ad atti di notorietà riguardanti gli aventi diritto alla successione. Riassunto ritualmente il giudizio, la Corte d'appello di Milano ha rideterminato la sanzione, riducendone l'importo ad € 14.000,00. Il giudice distrettuale ha ritenuto infondata la tesi del notaio, secondo cui l'annullamento di una delle contestazioni consentiva solo all'organo di disciplina, e non al giudice, di quantificare nuovamente l'importo dovuto, evidenziando che, a differenza del diverso principio operante per le sanzioni in materia di lavoro dipendente, per gli illeciti disciplinari notarili compete anche al giudice il potere di stabilirne l'ammontare nei limiti del minimo e massimo edittale, non venendo in considerazione profili attinenti alla discrezionalità riservata all'amministrazione. La cassazione dell'ordinanza è chiesta da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso affidato ad un unico motivo, illustrato con memoria. Il Consiglio notarile dì Milano resiste con controricorso; il Procuratore della Repubblica presso la Corte d'appello di Milano non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'unico motivo di ricorso si denuncia la violazione degli artt. 135 e 158 L. 89/1913, nonché dell'art. 26 d.lgs. 150/2011, ai sensi dell'art. 360, comma primo n. 3 c.p.c., sostenendo che, per effetto del parziale accoglimento del ricorso in cassazione e dell'insussistenza di una delle violazioni contestate, l'intera sanzione - per come quantificata - doveva considerarsi illegittima e, poiché la Coredi, in presenza di plurime violazioni, aveva richiesto il versamento di un importo globale, senza indicare la somma riferibile a ciascuna di esse, al giudice era precluso ogni apprezzamento, dovendosi operare una nuova valutazione discrezionale riservata all'organo di disciplina, secondo principi già affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di lavoro subordinato, essendo il controllo giudiziale limitato alla mera legittimità formale de1 provvedimento sanzionatorio. Il ricorso è inammissibile.Nel cassare la decisione emessa a seguito del reclamo proposto dal notaio, gusta Corte aveva esplicitamente demandato al giudice del rinvio il compito di conformarsi al principio di diritto enunciato al par. 12 della decisione, anche in funzione della rideterminazione della sanzione in melius nei confronti del notaio ricorrente, disponendo che la corretta quantificazione della somma dovuta per le violazioni ritenute sussistenti avesse - quindi - luogo nel processo e non, come sostiene la ricorrente, ad opera dell'organo di disciplina. La censura, nel sottoporre a critica la decisione del giudice del rinvio, che ha proceduto ad una nuova quantificazione, contestandone la legittimità, finisce - dunque - per porsi in contrasto con le stesse disposizioni impartite con la precedente pronuncia di cassazione. Non è tuttavia ammissibile contestare il potere del giudice di rideterminare in melius la sanzione per effetto della dichiarata infondatezza di una soltanto delle incolpazioni, trattandosi di questione da ritenersi risolta in senso positivo con la sentenza n. 29456/2018, ove ha prescritto un'attenuazione del trattamento sanzionatorio, da quantificare in concreto ad opera del giudice del rinvio. Ai sensi dell'art. 384, comma secondo, c.p.c., detto giudice deve attenersi al principio di diritto e a tutto quanto statuito da questa Corte, non potendosi porre nel nulla o limitare gli effetti intangibili della sentenza di cassazione (Cass. 13957/1991; Cass. 6126/1998; Cass. 538/2000; Cass. 3568/2002). Nei limiti delle contestazioni sollevate in questa sede, può solo rilevarsi che la sentenza impugnata ha statuito in coerenza con i compiti affidatctgri e nell'osservanza dei relativi limiti i mentre è preclusa anche in questa sede la possibilità di disattendere le disposizioni adottate all'esito del precedente giudizio di legittimità. Il ricorso è - per tali ragioni - inammissibile, con aggravio delle spese processuali liquidate in dispositivo. Si dà atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in C. 200,00 per esborsi ed C. 2800,00 per compenso, oltre ad Iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Suprema Corte di C
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