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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2000

ECLI:EU:C:2000:146
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61998CJ0217_IT

[OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] procedimento C-217/98, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dal [OSCURATO:PERSONA] (Germania) nella causa dinanzi ad esso pendente tra [OSCURATO:PERSONA]Jonas e

LFZ [OSCURATO:PERSONA] AG,

domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 33, n. 1, secondo comma, del regolamento (CEE) della [OSCURATO:PERSONA] 27 novembre 1987, n. 3665, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (GU L 351, pag. 1), quale modificato dal regolamento (CEE) della [OSCURATO:PERSONA] 15 giugno 1990, n. 1615 (GU L 152, pag. 33), in combinato disposto con l'art. 29, primo comma, del regolamento (CEE) della [OSCURATO:PERSONA] 22 luglio 1985, n. 2220, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli (GU L 205, pag. 5),

LA CORTE

(Prima Sezione), composta dai signori L. Sevón (relatore), presidente di sezione, P. Jann e M. Wathelet, giudici, avvocato generale: A. [OSCURATO:PERSONA] cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore viste le osservazioni scritte presentate: - per la LFZ [OSCURATO:PERSONA] AG, dall'avv.

K. Landry, del foro di Amburgo; - per la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, dai signori K.-D.

Borchardt e M. Niejahr, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti; vista la relazione d'udienza, sentite le osservazioni orali della LFZ [OSCURATO:PERSONA] AG e della [OSCURATO:PERSONA] all'udienza del 9 settembre 1999, sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza dell'11 novembre 1999, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con ordinanza 7 aprile 1998, pervenuta alla Corte il 12 giugno successivo, il [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), una questione pregiudiziale vertente sull'interpretazione dell'art. 33, n. 1, secondo comma, del regolamento (CEE) della [OSCURATO:PERSONA] 27 novembre 1987, n. 3665, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (GU L 351, pag. 1), quale modificato dal regolamento (CEE) della [OSCURATO:PERSONA] 15 giugno 1990, n. 1615 (GU L 152, pag. 33), in combinato disposto con l'art. 29, primo comma, del regolamento (CEE) della [OSCURATO:PERSONA] 22 luglio 1985, n. 2220, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli (GU L 205, pag. 5). 2 Tale questione è sorta nell'ambito di una controversia tra lo [OSCURATO:PERSONA]Jonas (in prosieguo: lo «[OSCURATO:PERSONA]») e la LFZ [OSCURATO:PERSONA] AG, subentrata nei diritti della [OSCURATO:PERSONA] GmbH (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), in merito al pagamento da parte di quest'ultima dell'aumento del 20% di cui all'art. 33, n. 1, secondo comma, del regolamento n. 3665/87.

La normativa applicabile 3 Il regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 1968, n. 805, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (GU L 148, pag. 24), quale modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 14 febbraio 1977, n. 425 (GU L 61, pag. 1), prevede al suo art. 18, n. 1, che, nella misura necessaria per consentire l'esportazione dei prodotti di carne bovina in base ai corsi o ai prezzi di tali prodotti sul mercato mondiale, la differenza tra questi corsi o prezzi ed i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione. 4 Questo regolamento dispone al suo art. 15, n. 1, che tutte le esportazioni dalla Comunità possono essere subordinate alla presentazione di un titolo di esportazione.

Il rilascio di tali titoli è subordinato alla costituzione di un deposito cauzionale che garantisca l'impegno ad importare o ad esportare durante il periodo di validità del titolo.

Il deposito cauzionale viene interamente o parzialmente incamerato se entro il termine fissato nel titolo l'operazione non viene realizzata o è realizzata solo in parte. 5 Le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri in base ai quali vengono fissati i loro importi, nel settore della carne bovina, sono stati stabiliti mediante il regolamento (CEE) del Consiglio 28 giugno 1968, n. 885 (GU L 156, pag. 2), quale integrato dal regolamento (CEE) del Consiglio 21 giugno 1976, n. 1504 (GU L 168, pag. 7). 6 L'art. 5, nn. 2 e 3, di questo regolamento precisa che l'importo della restituzione è quello valido il giorno dell'esportazione ma che, su richiesta, la restituzione può essere fissata in anticipo. 7 L'art. 5 bis del medesimo regolamento prevede in particolare che, nell'ipotesi in cui la restituzione sia stata fissata in anticipo, la concessione di quest'ultima è subordinata alla presentazione di un titolo di fissazione anticipata rilasciato dagli Stati membri.

Ai sensi del n. 2 di questo articolo: «Il rilascio del titolo di fissazione anticipata è subordinato alla costituzione di una cauzione a garanzia dell'impegno di effettuare le esportazioni di cui trattasi nel periodo di validità del titolo; tale cauzione viene incamerata totalmente o in parte se le esportazioni non sono realizzate nel periodo suddetto o lo sono solo in parte». 8 Le modalità di applicazione dell'art. 15 del regolamento n. 805/68 e dell'art. 5 bis del regolamento n. 885/68 sono stabilite dal regolamento (CEE) della [OSCURATO:PERSONA] 16 novembre 1988, n. 3719, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime di titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (GU L 331, pag. 1). 9 L'art. 39 di questo regolamento determina le conseguenze del regime delle reintroduzioni disciplinato dal regolamento (CEE) del Consiglio 25 marzo 1976, n. 754, relativo al trattamento tariffario applicabile alle merci in reintroduzione nel territorio doganale della Comunità (GU L 89, pag. 1), e dal regolamento (CEE) della [OSCURATO:PERSONA] 26 novembre 1976, n. 2945, che stabilisce delle disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 754/76 (GU L 335, pag. 1).

L'art. 43 del regolamento n. 3719/88 disciplina peraltro l'ipotesi del ritiro dei prodotti dal controllo doganale nonché l'inosservanza dei termini di deposito o di esportazione. 10 Il regolamento (CEE) del Consiglio 4 marzo 1980, n. 565, relativo al pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (GU L 62, pag. 5), quale modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 18 luglio 1983, n. 2026 (GU L 199, pag. 12), dispone al suo art. 5, n. 1: «A richiesta dell'interessato, viene pagato un importo pari alla restituzione all'esportazione non appena i prodotti o le merci siano sottoposti al regime di deposito doganale o di zona franca ai fini della loro esportazione entro un determinato termine». 11 Ai sensi dell'art. 6 del medesimo regolamento: «Il beneficio dei regimi previsti dal presente regolamento è subordinato alla costituzione di una cauzione che garantisca il rimborso di un importo pari a quello pagato, maggiorato di un importo supplementare.

A prescindere dai casi di forza maggiore, questa cauzione viene incamerata totalmente o parzialmente: - nel caso in cui il rimborso non sia stato effettuato in quanto l'esportazione non ha avuto luogo entro il termine di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 5, paragrafo 1, o - se risulta che non è sorto alcun diritto alla restituzione o che il diritto alla restituzione riguardava un importo inferiore». 12 Il regolamento n. 3665/87 disciplina nei particolari il pagamento delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli. 13 Il titolo 2, capitolo 3, di questo regolamento descrive le modalità d'applicazione del regolamento n. 565/80 e le formalità da adempiere o i presupposti da soddisfare per godere dell'anticipo della restituzione in caso di trasformazione o di magazzinaggio prima dell'esportazione. 14 Ai sensi dell'art. 25, nn. 1 e 2, del regolamento n. 3665/87, l'esportatore esprime il proprio intento di esportare i prodotti o le merci dopo trasformazione o magazzinaggio e di fruire di una restituzione mediante una dichiarazione di pagamento presentata alle autorità doganali.

Questa dichiarazione di pagamento deve recare tutti i dati necessari per calcolare la restituzione. 15 Come previsto dall'art. 31, n. 1, del regolamento n. 3665/87, prima dell'accettazione della dichiarazione di pagamento da parte della competente autorità doganale, l'esportatore deve costituire una cauzione d'importo pari a quello calcolato conformemente all'art. 29, n. 3, vale a dire uguale all'importo pagabile in anticipo, aumentato del 20%. 16 Secondo l'art. 26 del medesimo regolamento, alla data di accettazione della dichiarazione di pagamento, i prodotti o le merci devono essere sottoposti a controllo doganale fino a quando lasciano il territorio doganale della Comunità.

La data di accettazione della dichiarazione condiziona il tasso della restituzione. 17 L'art. 28, n. 5, prevede che i prodotti o le merci possono rimanere sottoposti ad un regime di deposito doganale per un periodo di sei mesi dalla data di accettazione della dichiarazione di pagamento. 18 In forza dell'art. 29, n. 2, l'anticipo sulla restituzione è pagato soltanto previa domanda scritta dell'esportatore.

L'art. 29, n. 3, determina le modalità per il calcolo dell'importo pagabile in anticipo. 19 Dall'art. 30, n. 1, si evince che la dichiarazione d'esportazione deve essere presentata al più tardi l'ultimo giorno del detto periodo di sei mesi.

Secondo l'art. 32, n. 1, entro 60 giorni dalla data in cui hanno cessato di essere sottoposti al regime del deposito, i prodotti o le merci devono lasciare il territorio doganale della Comunità. 20 Nella versione modificata dal regolamento n. 1615/90, l'art. 33, il quale rientra parimenti nel titolo 2, capitolo 3, del regolamento n. 3665/87, applicabile all'anticipo della restituzione nell'ipotesi specifica del magazzinaggio prima dell'esportazione, dispone al suo n. 1, quanto segue: «Allorché è stato dimostrato il diritto ad una restituzione e/o ad un importo compensativo monetario per i prodotti o le merci ammessi a beneficiare delle disposizioni del presente capitolo, l'importo di cui trattasi forma oggetto di una compensazione con quello pagato in anticipo.

Se l'importo dovuto per il quantitativo esportato è superiore a quello pagato in anticipo, la differenza viene versata all'interessato.

Se l'importo dovuto per il quantitativo esportato è inferiore a quello pagato in anticipo, in particolare in caso di applicazione del paragrafo 2, la competente autorità avvia senza indugio la procedura di cui all'articolo 29 del regolamento (CEE) n. 2220/85, affinché l'operatore paghi la differenza tra questi due importi, maggiorata del 20%». 21 L'art. 29 del regolamento n. 2220/85 precisa le modalità per l'incameramento totale o parziale della cauzione, quando l'interessato non rimborsi l'importo della cauzione incamerata entro un termine massimo di 30 giorni dalla data della richiesta di pagamento formulata dall'autorità nazionale.

Ai sensi di questo articolo: «Quando ha avuto conoscenza degli elementi che determinano l'incameramento totale o parziale della cauzione, l'organismo competente chiede senza indugio alla persona tenuta ad adempiere l'obbligo il pagamento dell'importo della cauzione incamerata, concedendo un termine massimo di 30 giorni dalla data della richiesta.

Se il pagamento non viene effettuato entro tale termine, l'organismo competente:

a) incassa senza indugio definitivamente la cauzione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a),

b) chiede senza indugio il pagamento al garante di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), concedendo un termine di 30 giorni dalla data della richiesta,

c) adotta senza indugio i provvedimenti necessari affinché:

i) le cauzioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettere a), c), d) ed e), siano convertite in denaro in modo da poter ottenere la somma dovuta, ii) i depositi bancari siano trasferiti sul proprio conto.

L'organismo competente può incassare definitivamente la cauzione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettere a), senza chiedere preventivamente il pagamento all'interessato».

I fatti e la questione pregiudiziale 22 In data 24, 25 e 27 luglio 1990 la [OSCURATO:PERSONA] ha richiesto la registrazione in regime di deposito doganale per circa 70 tonnellate di carne bovina al fine del pagamento anticipato di una restituzione all'esportazione e ha depositato una dichiarazione di pagamento ai sensi dell'art. 25 del regolamento n. 3665/87.

L'ufficio doganale ha accolto le richieste, ha verificato il quantitativo e l'idoneità della merce, ha annotato i quantitativi di quest'ultima sulle licenze indicate nelle dette richieste ed ha stabilito l'aliquota di restituzione applicabile. 23 Il 1_ agosto 1990 la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato una richiesta di pagamento anticipato della restituzione all'esportazione in base all'aliquota di restituzione precedentemente determinata, conformemente all'art. 29, n. 2, del regolamento n. 3665/87. 24 Nel periodo 2-6 agosto 1990 la [OSCURATO:PERSONA] ha ritirato le sue richieste di pagamento delle restituzioni, in quanto aveva intenzione di reintrodurre nel territorio doganale della Comunità le merci poste in regime di deposito doganale.

In relazione a ciascuna richiesta ritirata, essa ha chiesto e ottenuto un bollettino d'informazione, denominato bollettino «Inf 3», conformemente all'art. 9, n. 1, del regolamento della [OSCURATO:PERSONA] n. 2945/76. 25 Il 24 agosto 1990, nonostante il ritiro delle richieste di pagamento, lo [OSCURATO:PERSONA] ha emanato quattro ordini di pagamento della restituzione ed ha versato alla [OSCURATO:PERSONA] un importo totale pari a DEM 237 150,02, corrispondente alla restituzione all'esportazione relativa alla merce posta in regime di deposito doganale. 26 Con decisione 6 novembre 1990 lo [OSCURATO:PERSONA] ha richiesto il rimborso della somma corrispondente alla restituzione versata in anticipo, aumentato del 20%, ossia per un importo pari a DEM 47 370, conformemente all'art. 33, n. 1, secondo comma, del regolamento n. 3665/87. 27 [OSCURATO:PERSONA] ha respinto il ricorso in opposizione proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione di riscuotere l'aumento del 20%. 28 Viceversa, il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] avverso la detta decisione dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] di Amburgo è stato accolto.

Secondo tale giudice, dall'interpretazione delle disposizioni del diritto comunitario in materia (artt. 5 e 6 del regolamento n. 565/80, artt. 25, 29, n. 2, 31, n. 1, e 33 del regolamento n. 3665/87) discenderebbe che l'aumento del 20% non sarebbe destinato a garantire l'espletamento della procedura di registrazione in regime di deposito doganale al fine di una restituzione all'esportazione con pagamento anticipato, bensì avrebbe ad oggetto, al contrario, di garantire la compensazione forfettaria dei vantaggi ottenuti dall'ingiustificato godimento del pagamento anticipato della detta restituzione.

La modifica della destinazione delle merci di cui trattasi farebbe venir meno l'obbligo di versare la cauzione di cui all'art. 31 del regolamento n. 3665/87, proprio in quanto si rinunzierebbe così al finanziamento anticipato della restituzione all'esportazione. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la stessa soluzione si imponga quando, nonostante il ritiro da parte dell'esportatore delle richieste di pagamento, l'amministrazione doganale, per errore e quindi senza alcun fondamento giuridico, versi comunque l'importo corrispondente alla restituzione. 29 [OSCURATO:PERSONA] ha proposto un ricorso in cassazione («Revision») avverso tale sentenza. 30 [OSCURATO:PERSONA] ritiene, innanzi tutto, un elemento decisivo il fatto che la merce sia stata registrata in regime di deposito doganale al fine di una restituzione all'esportazione e che, a tale titolo, sussista il diritto a un pagamento anticipato, indipendentemente dalla questione se esso sia stato effettivamente esercitato.

Secondo quest'ultimo giudice, dato che la [OSCURATO:PERSONA] non ha rispettato l'obbligo di fare uscire le merci fuori dal territorio doganale della Comunità nei termini previsti, lo [OSCURATO:PERSONA] aveva effettivamente il diritto di richiederle il pagamento dell'aumento del 20% ai sensi dell'art. 33, n. 1, secondo comma, del regolamento n. 3665/87. 31 La cauzione prestata dall'esportatore non avrebbe quindi come unico obiettivo quello di garantire l'eventuale rimborso dell'importo pagato in anticipo e di compensare forfettariamente eventuali vantaggi finanziari ingiustificati derivanti dalla riscossione del detto importo, bensì sarebbe parimenti destinata a garantire l'esecuzione regolare della registrazione in regime di deposito doganale e ad impedire agli operatori di richiedere abusivamente il godimento di tale diritto. [OSCURATO:PERSONA] rileva a tale proposito che l'aumento del 20% sarebbe sproporzionato se esso mirasse unicamente a compensare il vantaggio finanziario discendente dal beneficio ingiustificato del pagamento anticipato della restituzione all'esportazione.

Se fosse stato questo l'unico obiettivo del detto aumento, sarebbe bastato che l'aliquota del medesimo superasse di pochi punti soltanto il tasso di sconto vigente nello Stato membro interessato. 32 Ritenendo tuttavia di non poter dissipare ogni dubbio sulla fondatezza della propria analisi, il [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto necessario sottoporre alla Corte, conformemente all'art. 177, terzo comma, del Trattato, la seguente questione pregiudiziale: «Se l'art. 33, n. 1, secondo comma, del regolamento (CEE) della [OSCURATO:PERSONA] 27 novembre 1987, n. 3665, in correlazione con l'art. 29, primo comma, del regolamento (CEE) della [OSCURATO:PERSONA] 22 luglio 1985, n. 2220, vada interpretato nel senso che la maggiorazione del 20% sull'importo della restituzione all'esportazione di cui trattasi va applicata anche allorché le merci assoggettate al regime di deposito doganale in vista di una restituzione all'esportazione ai sensi del combinato disposto dell'art. 5 del regolamento (CEE) del Consiglio 4 marzo 1980, n. 565, e degli artt. 25 e 26 del regolamento (CEE) n. 3665/87 non vengono esportate - come originariamente previsto - bensì reimmesse in libera circolazione nella Comunità subito dopo il loro magazzinaggio in regime di deposito doganale ed il ritiro delle domande di pagamento [art. 29, n. 2, del regolamento (CEE) n. 3665/87]». 33 [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], che hanno presentato osservazioni dinanzi alla Corte, sostengono entrambe che l'aumento del 20% può essere riscosso solo qualora il pagamento anticipato sia stato effettivamente richiesto, circostanza che non si sarebbe verificata nella causa principale. [OSCURATO:PERSONA] sostiene in particolare che l'obbligo di prestare la cauzione prima dell'accettazione della dichiarazione di pagamento si spiega con la circostanza che la detta accettazione costituisce il fondamento di un diritto al pagamento anticipato della restituzione a vantaggio dell'esportatore.

Tuttavia, quest'ultimo deve parimenti presentare una richiesta scritta di pagamento del detto anticipo.

Lo stretto collegamento esistente tra la costituzione della garanzia e il pagamento anticipato sarebbe del resto ricavabile dal regolamento n. 3665/87, il cui art. 31, n. 3, primo trattino, prevede che la garanzia deve essere prestata in tutti i casi prima che venga effettuato il pagamento anticipato. [OSCURATO:PERSONA] precisa che l'ipotesi dell'inosservanza dell'obbligo di esportazione costituisce già oggetto di altre sanzioni, disciplinate tassativamente mediante il combinato disposto degli artt. 43, n. 3, e 39, n. 1, lett. b) e c), del regolamento n. 3719/88. 34 A tale proposito, occorre preliminarmente rilevare che le varie operazioni descritte nel titolo 2, capitolo 3, del regolamento n. 3665/87 costituiscono le fasi, in ordine successivo, del regime applicabile all'anticipo della restituzione nell'ipotesi di deposito prima dell'esportazione. 35 L'operatore deve, in un primo tempo, presentare una dichiarazione di pagamento che, qualora sia accolta dall'autorità doganale competente, gli attribuisce un diritto al pagamento anticipato della restituzione all'esportazione. 36 Tuttavia, l'accoglimento della dichiarazione di pagamento non autorizza l'amministrazione doganale a versargli il detto anticipo.

Infatti, siffatto versamento può avvenire solo dopo che, in un secondo tempo, l'esportatore ha presentato una richiesta scritta a tal fine; e ciò onde attribuire a quest'ultimo la facoltà o di decidere in merito alla data del pagamento dell'anticipo oppure, in caso di cambiamento di destinazione della merce, di rinunciare totalmente a tale pagamento. 37 Dall'art. 6 del regolamento n. 565/80 si ricava peraltro che il beneficio del pagamento anticipato della restituzione all'esportazione è subordinato alla costituzione di una cauzione che garantisca il rimborso di un importo pari a quello versato, più un supplemento. 38 Per quanto concerne il regime applicabile alla restituzione anticipata nell'ipotesi di deposito prima dell'esportazione, l'esistenza di un nesso tra la garanzia e il pagamento anticipato si desume con chiarezza dal dettato dell'art. 31, n. 3, del regolamento n. 3665/87, secondo il quale gli Stati membri possono consentire che la cauzione venga costituita dopo l'accettazione della dichiarazione di pagamento, sempreché le norme nazionali facciano obbligo all'esportatore di costituire la cauzione, in particolare, prima della data in cui verrà effettuato il pagamento anticipato. 39 Si deve riconoscere che la detta garanzia ha lo scopo di assicurare il rimborso integrale dell'importo anticipato nell'ipotesi di inosservanza delle disposizioni comunitarie relative al regime del pagamento anticipato, nonché la compensazione dei vantaggi ricavati dall'ingiustificato godimento del pagamento anticipato, i quali vengono valutati forfettariamente secondo la percentuale stabilita dall'art. 31, n. 1, del regolamento n. 3665/87. 40 In mancanza di disposizioni comunitarie che ostino a ciò, l'esportatore ha facoltà di ritirare la propria richiesta di pagamento anticipato della restituzione prima che venga emanata la decisione dell'autorità doganale in merito a tale richiesta.

In tal caso, quest'ultima non è legittimata a soddisfare le proprie ragioni mediante la cauzione prestata dall'esportatore, bensì deve restituirla integralmente. 41 Qualora, malgrado il ritiro della richiesta di pagamento, le autorità nazionali procedano comunque al pagamento anticipato della restituzione, questo pagamento avvenuto dopo tale ritiro è ininfluente sulle sorti della cauzione. 42 Quest'ultima non può essere incamerata al fine di sanzionare l'inosservanza degli altri obblighi derivanti dal regime delle restituzioni all'esportazione.

Infatti, l'irregolare esecuzione della registrazione in regime di deposito doganale o l'inosservanza dei termini previsti dalla normativa sono sanzionati in altro modo, in particolare ex artt. 39 e 43 del regolamento n. 3719/88. 43 Si deve pertanto risolvere la questione pregiudiziale dichiarando che il combinato disposto dell'art. 33, n. 1, secondo comma, del regolamento n. 3665/87, quale modificato dal regolamento n. 1615/90, e dell'art. 29, primo comma, del regolamento n. 2220/85 non è applicabile alla posizione dell'esportatore che, dopo aver presentato alle competenti autorità nazionali una richiesta di pagamento anticipato di una restituzione all'esportazione per merce registrata in regime di deposito doganale, conformemente all'art. 29, n. 2, del regolamento n. 3665/87, ritira la propria richiesta al fine di reintrodurre la detta merce nel territorio doganale della Comunità, ma, ciononostante, riceve il pagamento anticipato della restituzione all'esportazione inizialmente richiesto. 44 In tali circostanze, la cauzione di cui all'art. 31, n. 1, del regolamento n. 3665/87 deve essere restituita e l'esportatore deve rimborsare soltanto l'importo versato a titolo di pagamento anticipato della restituzione all'esportazione, conformemente alle norme nazionali applicabili in materia di ripetizione dell'indebito.

Decisione relativa alle spese Sulle spese 45 Le spese sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA], che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione.

Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi,

LA CORTE

(Prima Sezione), pronunciandosi sulla questione sottopostale dal [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza 7 aprile 1998, dichiara: Il combinato disposto dell'art. 33, n. 1, secondo comma, del regolamento (CEE) della [OSCURATO:PERSONA] 27 novembre 1987, n. 3665, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli, quale modificato dal regolamento (CEE) della [OSCURATO:PERSONA] 15 giugno 1990, n. 1615, e dell'art. 29, primo comma, del regolamento (CEE) della [OSCURATO:PERSONA] 22 luglio 1985, n. 2220, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli, non è applicabile alla posizione dell'esportatore che, dopo aver presentato alle competenti autorità nazionali una richiesta di pagamento anticipato di una restituzione all'esportazione per merce registrata in regime di deposito doganale, conformemente all'art. 29, n. 2, del regolamento n. 3665/87, ritira la propria richiesta al fine di reintrodurre la detta merce nel territorio doganale della Comunità, ma, ciononostante, riceve il pagamento anticipato della restituzione all'esportazione inizialmente richiesto.

In tali circostanze, la cauzione di cui all'art. 31, n. 1, del regolamento n. 3665/87 deve essere restituita e l'esportatore deve rimborsare soltanto l'importo versato a titolo di pagamento anticipato della restituzione all'esportazione, conformemente alle norme nazionali applicabili in materia di ripetizione dell'indebito.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61998CJ0217_IT [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] procedimento C-217/98, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dal [OSCURATO:PERSONA] (Germania) nella causa dinanzi ad esso pendente tra [OSCURATO:PERSONA]Jonas e LFZ [OSCURATO:PERSONA] AG, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 33, n. 1, secondo comma, del regolamento (CEE) della [OSCURATO:PERSONA] 27 novembre 1987, n. 3665, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (GU L 351, pag. 1), quale modificato dal regolamento (CEE) della [OSCURATO:PERSONA] 15 giugno 1990, n. 1615 (GU L 152, pag. 33), in combinato disposto con l'art. 29, primo comma, del regolamento (CEE) della [OSCURATO:PERSONA] 22 luglio 1985, n. 2220, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli (GU L 205, pag. 5), LA CORTE (Prima Sezione), composta dai signori L. Sevón (relatore), presidente di sezione, P. Jann e M. Wathelet, giudici, avvocato generale: A. [OSCURATO:PERSONA] cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore viste le osservazioni scritte presentate: - per la LFZ [OSCURATO:PERSONA] AG, dall'avv. K. Landry, del foro di Amburgo; - per la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, dai signori K.-D. Borchardt e M. Niejahr, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti; vista la relazione d'udienza, sentite le osservazioni orali della LFZ [OSCURATO:PERSONA] AG e della [OSCURATO:PERSONA] all'udienza del 9 settembre 1999, sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza dell'11 novembre 1999, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con ordinanza 7 aprile 1998, pervenuta alla Corte il 12 giugno successivo, il [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), una questione pregiudiziale vertente sull'interpretazione dell'art. 33, n. 1, secondo comma, del regolamento (CEE) della [OSCURATO:PERSONA] 27 novembre 1987, n. 3665, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (GU L 351, pag. 1), quale modificato dal regolamento (CEE) della [OSCURATO:PERSONA] 15 giugno 1990, n. 1615 (GU L 152, pag. 33), in combinato disposto con l'art. 29, primo comma, del regolamento (CEE) della [OSCURATO:PERSONA] 22 luglio 1985, n. 2220, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli (GU L 205, pag. 5). 2 Tale questione è sorta nell'ambito di una controversia tra lo [OSCURATO:PERSONA]Jonas (in prosieguo: lo «[OSCURATO:PERSONA]») e la LFZ [OSCURATO:PERSONA] AG, subentrata nei diritti della [OSCURATO:PERSONA] GmbH (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), in merito al pagamento da parte di quest'ultima dell'aumento del 20% di cui all'art. 33, n. 1, secondo comma, del regolamento n. 3665/87. La normativa applicabile 3 Il regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 1968, n. 805, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (GU L 148, pag. 24), quale modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 14 febbraio 1977, n. 425 (GU L 61, pag. 1), prevede al suo art. 18, n. 1, che, nella misura necessaria per consentire l'esportazione dei prodotti di carne bovina in base ai corsi o ai prezzi di tali prodotti sul mercato mondiale, la differenza tra questi corsi o prezzi ed i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione. 4 Questo regolamento dispone al suo art. 15, n. 1, che tutte le esportazioni dalla Comunità possono essere subordinate alla presentazione di un titolo di esportazione. Il rilascio di tali titoli è subordinato alla costituzione di un deposito cauzionale che garantisca l'impegno ad importare o ad esportare durante il periodo di validità del titolo. Il deposito cauzionale viene interamente o parzialmente incamerato se entro il termine fissato nel titolo l'operazione non viene realizzata o è realizzata solo in parte. 5 Le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri in base ai quali vengono fissati i loro importi, nel settore della carne bovina, sono stati stabiliti mediante il regolamento (CEE) del Consiglio 28 giugno 1968, n. 885 (GU L 156, pag. 2), quale integrato dal regolamento (CEE) del Consiglio 21 giugno 1976, n. 1504 (GU L 168, pag. 7). 6 L'art. 5, nn. 2 e 3, di questo regolamento precisa che l'importo della restituzione è quello valido il giorno dell'esportazione ma che, su richiesta, la restituzione può essere fissata in anticipo. 7 L'art. 5 bis del medesimo regolamento prevede in particolare che, nell'ipotesi in cui la restituzione sia stata fissata in anticipo, la concessione di quest'ultima è subordinata alla presentazione di un titolo di fissazione anticipata rilasciato dagli Stati membri. Ai sensi del n. 2 di questo articolo: «Il rilascio del titolo di fissazione anticipata è subordinato alla costituzione di una cauzione a garanzia dell'impegno di effettuare le esportazioni di cui trattasi nel periodo di validità del titolo; tale cauzione viene incamerata totalmente o in parte se le esportazioni non sono realizzate nel periodo suddetto o lo sono solo in parte». 8 Le modalità di applicazione dell'art. 15 del regolamento n. 805/68 e dell'art. 5 bis del regolamento n. 885/68 sono stabilite dal regolamento (CEE) della [OSCURATO:PERSONA] 16 novembre 1988, n. 3719, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime di titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (GU L 331, pag. 1). 9 L'art. 39 di questo regolamento determina le conseguenze del regime delle reintroduzioni disciplinato dal regolamento (CEE) del Consiglio 25 marzo 1976, n. 754, relativo al trattamento tariffario applicabile alle merci in reintroduzione nel territorio doganale della Comunità (GU L 89, pag. 1), e dal regolamento (CEE) della [OSCURATO:PERSONA] 26 novembre 1976, n. 2945, che stabilisce delle disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 754/76 (GU L 335, pag. 1). L'art. 43 del regolamento n. 3719/88 disciplina peraltro l'ipotesi del ritiro dei prodotti dal controllo doganale nonché l'inosservanza dei termini di deposito o di esportazione. 10 Il regolamento (CEE) del Consiglio 4 marzo 1980, n. 565, relativo al pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (GU L 62, pag. 5), quale modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 18 luglio 1983, n. 2026 (GU L 199, pag. 12), dispone al suo art. 5, n. 1: «A richiesta dell'interessato, viene pagato un importo pari alla restituzione all'esportazione non appena i prodotti o le merci siano sottoposti al regime di deposito doganale o di zona franca ai fini della loro esportazione entro un determinato termine». 11 Ai sensi dell'art. 6 del medesimo regolamento: «Il beneficio dei regimi previsti dal presente regolamento è subordinato alla costituzione di una cauzione che garantisca il rimborso di un importo pari a quello pagato, maggiorato di un importo supplementare. A prescindere dai casi di forza maggiore, questa cauzione viene incamerata totalmente o parzialmente: - nel caso in cui il rimborso non sia stato effettuato in quanto l'esportazione non ha avuto luogo entro il termine di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 5, paragrafo 1, o - se risulta che non è sorto alcun diritto alla restituzione o che il diritto alla restituzione riguardava un importo inferiore». 12 Il regolamento n. 3665/87 disciplina nei particolari il pagamento delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli. 13 Il titolo 2, capitolo 3, di questo regolamento descrive le modalità d'applicazione del regolamento n. 565/80 e le formalità da adempiere o i presupposti da soddisfare per godere dell'anticipo della restituzione in caso di trasformazione o di magazzinaggio prima dell'esportazione. 14 Ai sensi dell'art. 25, nn. 1 e 2, del regolamento n. 3665/87, l'esportatore esprime il proprio intento di esportare i prodotti o le merci dopo trasformazione o magazzinaggio e di fruire di una restituzione mediante una dichiarazione di pagamento presentata alle autorità doganali. Questa dichiarazione di pagamento deve recare tutti i dati necessari per calcolare la restituzione. 15 Come previsto dall'art. 31, n. 1, del regolamento n. 3665/87, prima dell'accettazione della dichiarazione di pagamento da parte della competente autorità doganale, l'esportatore deve costituire una cauzione d'importo pari a quello calcolato conformemente all'art. 29, n. 3, vale a dire uguale all'importo pagabile in anticipo, aumentato del 20%. 16 Secondo l'art. 26 del medesimo regolamento, alla data di accettazione della dichiarazione di pagamento, i prodotti o le merci devono essere sottoposti a controllo doganale fino a quando lasciano il territorio doganale della Comunità. La data di accettazione della dichiarazione condiziona il tasso della restituzione. 17 L'art. 28, n. 5, prevede che i prodotti o le merci possono rimanere sottoposti ad un regime di deposito doganale per un periodo di sei mesi dalla data di accettazione della dichiarazione di pagamento. 18 In forza dell'art. 29, n. 2, l'anticipo sulla restituzione è pagato soltanto previa domanda scritta dell'esportatore. L'art. 29, n. 3, determina le modalità per il calcolo dell'importo pagabile in anticipo. 19 Dall'art. 30, n. 1, si evince che la dichiarazione d'esportazione deve essere presentata al più tardi l'ultimo giorno del detto periodo di sei mesi. Secondo l'art. 32, n. 1, entro 60 giorni dalla data in cui hanno cessato di essere sottoposti al regime del deposito, i prodotti o le merci devono lasciare il territorio doganale della Comunità. 20 Nella versione modificata dal regolamento n. 1615/90, l'art. 33, il quale rientra parimenti nel titolo 2, capitolo 3, del regolamento n. 3665/87, applicabile all'anticipo della restituzione nell'ipotesi specifica del magazzinaggio prima dell'esportazione, dispone al suo n. 1, quanto segue: «Allorché è stato dimostrato il diritto ad una restituzione e/o ad un importo compensativo monetario per i prodotti o le merci ammessi a beneficiare delle disposizioni del presente capitolo, l'importo di cui trattasi forma oggetto di una compensazione con quello pagato in anticipo. Se l'importo dovuto per il quantitativo esportato è superiore a quello pagato in anticipo, la differenza viene versata all'interessato. Se l'importo dovuto per il quantitativo esportato è inferiore a quello pagato in anticipo, in particolare in caso di applicazione del paragrafo 2, la competente autorità avvia senza indugio la procedura di cui all'articolo 29 del regolamento (CEE) n. 2220/85, affinché l'operatore paghi la differenza tra questi due importi, maggiorata del 20%». 21 L'art. 29 del regolamento n. 2220/85 precisa le modalità per l'incameramento totale o parziale della cauzione, quando l'interessato non rimborsi l'importo della cauzione incamerata entro un termine massimo di 30 giorni dalla data della richiesta di pagamento formulata dall'autorità nazionale. Ai sensi di questo articolo: «Quando ha avuto conoscenza degli elementi che determinano l'incameramento totale o parziale della cauzione, l'organismo competente chiede senza indugio alla persona tenuta ad adempiere l'obbligo il pagamento dell'importo della cauzione incamerata, concedendo un termine massimo di 30 giorni dalla data della richiesta. Se il pagamento non viene effettuato entro tale termine, l'organismo competente: a) incassa senza indugio definitivamente la cauzione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), b) chiede senza indugio il pagamento al garante di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), concedendo un termine di 30 giorni dalla data della richiesta, c) adotta senza indugio i provvedimenti necessari affinché: i) le cauzioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettere a), c), d) ed e), siano convertite in denaro in modo da poter ottenere la somma dovuta, ii) i depositi bancari siano trasferiti sul proprio conto. L'organismo competente può incassare definitivamente la cauzione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettere a), senza chiedere preventivamente il pagamento all'interessato». I fatti e la questione pregiudiziale 22 In data 24, 25 e 27 luglio 1990 la [OSCURATO:PERSONA] ha richiesto la registrazione in regime di deposito doganale per circa 70 tonnellate di carne bovina al fine del pagamento anticipato di una restituzione all'esportazione e ha depositato una dichiarazione di pagamento ai sensi dell'art. 25 del regolamento n. 3665/87. L'ufficio doganale ha accolto le richieste, ha verificato il quantitativo e l'idoneità della merce, ha annotato i quantitativi di quest'ultima sulle licenze indicate nelle dette richieste ed ha stabilito l'aliquota di restituzione applicabile. 23 Il 1_ agosto 1990 la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato una richiesta di pagamento anticipato della restituzione all'esportazione in base all'aliquota di restituzione precedentemente determinata, conformemente all'art. 29, n. 2, del regolamento n. 3665/87. 24 Nel periodo 2-6 agosto 1990 la [OSCURATO:PERSONA] ha ritirato le sue richieste di pagamento delle restituzioni, in quanto aveva intenzione di reintrodurre nel territorio doganale della Comunità le merci poste in regime di deposito doganale. In relazione a ciascuna richiesta ritirata, essa ha chiesto e ottenuto un bollettino d'informazione, denominato bollettino «Inf 3», conformemente all'art. 9, n. 1, del regolamento della [OSCURATO:PERSONA] n. 2945/76. 25 Il 24 agosto 1990, nonostante il ritiro delle richieste di pagamento, lo [OSCURATO:PERSONA] ha emanato quattro ordini di pagamento della restituzione ed ha versato alla [OSCURATO:PERSONA] un importo totale pari a DEM 237 150,02, corrispondente alla restituzione all'esportazione relativa alla merce posta in regime di deposito doganale. 26 Con decisione 6 novembre 1990 lo [OSCURATO:PERSONA] ha richiesto il rimborso della somma corrispondente alla restituzione versata in anticipo, aumentato del 20%, ossia per un importo pari a DEM 47 370, conformemente all'art. 33, n. 1, secondo comma, del regolamento n. 3665/87. 27 [OSCURATO:PERSONA] ha respinto il ricorso in opposizione proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione di riscuotere l'aumento del 20%. 28 Viceversa, il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] avverso la detta decisione dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] di Amburgo è stato accolto. Secondo tale giudice, dall'interpretazione delle disposizioni del diritto comunitario in materia (artt. 5 e 6 del regolamento n. 565/80, artt. 25, 29, n. 2, 31, n. 1, e 33 del regolamento n. 3665/87) discenderebbe che l'aumento del 20% non sarebbe destinato a garantire l'espletamento della procedura di registrazione in regime di deposito doganale al fine di una restituzione all'esportazione con pagamento anticipato, bensì avrebbe ad oggetto, al contrario, di garantire la compensazione forfettaria dei vantaggi ottenuti dall'ingiustificato godimento del pagamento anticipato della detta restituzione. La modifica della destinazione delle merci di cui trattasi farebbe venir meno l'obbligo di versare la cauzione di cui all'art. 31 del regolamento n. 3665/87, proprio in quanto si rinunzierebbe così al finanziamento anticipato della restituzione all'esportazione. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la stessa soluzione si imponga quando, nonostante il ritiro da parte dell'esportatore delle richieste di pagamento, l'amministrazione doganale, per errore e quindi senza alcun fondamento giuridico, versi comunque l'importo corrispondente alla restituzione. 29 [OSCURATO:PERSONA] ha proposto un ricorso in cassazione («Revision») avverso tale sentenza. 30 [OSCURATO:PERSONA] ritiene, innanzi tutto, un elemento decisivo il fatto che la merce sia stata registrata in regime di deposito doganale al fine di una restituzione all'esportazione e che, a tale titolo, sussista il diritto a un pagamento anticipato, indipendentemente dalla questione se esso sia stato effettivamente esercitato. Secondo quest'ultimo giudice, dato che la [OSCURATO:PERSONA] non ha rispettato l'obbligo di fare uscire le merci fuori dal territorio doganale della Comunità nei termini previsti, lo [OSCURATO:PERSONA] aveva effettivamente il diritto di richiederle il pagamento dell'aumento del 20% ai sensi dell'art. 33, n. 1, secondo comma, del regolamento n. 3665/87. 31 La cauzione prestata dall'esportatore non avrebbe quindi come unico obiettivo quello di garantire l'eventuale rimborso dell'importo pagato in anticipo e di compensare forfettariamente eventuali vantaggi finanziari ingiustificati derivanti dalla riscossione del detto importo, bensì sarebbe parimenti destinata a garantire l'esecuzione regolare della registrazione in regime di deposito doganale e ad impedire agli operatori di richiedere abusivamente il godimento di tale diritto. [OSCURATO:PERSONA] rileva a tale proposito che l'aumento del 20% sarebbe sproporzionato se esso mirasse unicamente a compensare il vantaggio finanziario discendente dal beneficio ingiustificato del pagamento anticipato della restituzione all'esportazione. Se fosse stato questo l'unico obiettivo del detto aumento, sarebbe bastato che l'aliquota del medesimo superasse di pochi punti soltanto il tasso di sconto vigente nello Stato membro interessato. 32 Ritenendo tuttavia di non poter dissipare ogni dubbio sulla fondatezza della propria analisi, il [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto necessario sottoporre alla Corte, conformemente all'art. 177, terzo comma, del Trattato, la seguente questione pregiudiziale: «Se l'art. 33, n. 1, secondo comma, del regolamento (CEE) della [OSCURATO:PERSONA] 27 novembre 1987, n. 3665, in correlazione con l'art. 29, primo comma, del regolamento (CEE) della [OSCURATO:PERSONA] 22 luglio 1985, n. 2220, vada interpretato nel senso che la maggiorazione del 20% sull'importo della restituzione all'esportazione di cui trattasi va applicata anche allorché le merci assoggettate al regime di deposito doganale in vista di una restituzione all'esportazione ai sensi del combinato disposto dell'art. 5 del regolamento (CEE) del Consiglio 4 marzo 1980, n. 565, e degli artt. 25 e 26 del regolamento (CEE) n. 3665/87 non vengono esportate - come originariamente previsto - bensì reimmesse in libera circolazione nella Comunità subito dopo il loro magazzinaggio in regime di deposito doganale ed il ritiro delle domande di pagamento [art. 29, n. 2, del regolamento (CEE) n. 3665/87]». 33 [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], che hanno presentato osservazioni dinanzi alla Corte, sostengono entrambe che l'aumento del 20% può essere riscosso solo qualora il pagamento anticipato sia stato effettivamente richiesto, circostanza che non si sarebbe verificata nella causa principale. [OSCURATO:PERSONA] sostiene in particolare che l'obbligo di prestare la cauzione prima dell'accettazione della dichiarazione di pagamento si spiega con la circostanza che la detta accettazione costituisce il fondamento di un diritto al pagamento anticipato della restituzione a vantaggio dell'esportatore. Tuttavia, quest'ultimo deve parimenti presentare una richiesta scritta di pagamento del detto anticipo. Lo stretto collegamento esistente tra la costituzione della garanzia e il pagamento anticipato sarebbe del resto ricavabile dal regolamento n. 3665/87, il cui art. 31, n. 3, primo trattino, prevede che la garanzia deve essere prestata in tutti i casi prima che venga effettuato il pagamento anticipato. [OSCURATO:PERSONA] precisa che l'ipotesi dell'inosservanza dell'obbligo di esportazione costituisce già oggetto di altre sanzioni, disciplinate tassativamente mediante il combinato disposto degli artt. 43, n. 3, e 39, n. 1, lett. b) e c), del regolamento n. 3719/88. 34 A tale proposito, occorre preliminarmente rilevare che le varie operazioni descritte nel titolo 2, capitolo 3, del regolamento n. 3665/87 costituiscono le fasi, in ordine successivo, del regime applicabile all'anticipo della restituzione nell'ipotesi di deposito prima dell'esportazione. 35 L'operatore deve, in un primo tempo, presentare una dichiarazione di pagamento che, qualora sia accolta dall'autorità doganale competente, gli attribuisce un diritto al pagamento anticipato della restituzione all'esportazione. 36 Tuttavia, l'accoglimento della dichiarazione di pagamento non autorizza l'amministrazione doganale a versargli il detto anticipo. Infatti, siffatto versamento può avvenire solo dopo che, in un secondo tempo, l'esportatore ha presentato una richiesta scritta a tal fine; e ciò onde attribuire a quest'ultimo la facoltà o di decidere in merito alla data del pagamento dell'anticipo oppure, in caso di cambiamento di destinazione della merce, di rinunciare totalmente a tale pagamento. 37 Dall'art. 6 del regolamento n. 565/80 si ricava peraltro che il beneficio del pagamento anticipato della restituzione all'esportazione è subordinato alla costituzione di una cauzione che garantisca il rimborso di un importo pari a quello versato, più un supplemento. 38 Per quanto concerne il regime applicabile alla restituzione anticipata nell'ipotesi di deposito prima dell'esportazione, l'esistenza di un nesso tra la garanzia e il pagamento anticipato si desume con chiarezza dal dettato dell'art. 31, n. 3, del regolamento n. 3665/87, secondo il quale gli Stati membri possono consentire che la cauzione venga costituita dopo l'accettazione della dichiarazione di pagamento, sempreché le norme nazionali facciano obbligo all'esportatore di costituire la cauzione, in particolare, prima della data in cui verrà effettuato il pagamento anticipato. 39 Si deve riconoscere che la detta garanzia ha lo scopo di assicurare il rimborso integrale dell'importo anticipato nell'ipotesi di inosservanza delle disposizioni comunitarie relative al regime del pagamento anticipato, nonché la compensazione dei vantaggi ricavati dall'ingiustificato godimento del pagamento anticipato, i quali vengono valutati forfettariamente secondo la percentuale stabilita dall'art. 31, n. 1, del regolamento n. 3665/87. 40 In mancanza di disposizioni comunitarie che ostino a ciò, l'esportatore ha facoltà di ritirare la propria richiesta di pagamento anticipato della restituzione prima che venga emanata la decisione dell'autorità doganale in merito a tale richiesta. In tal caso, quest'ultima non è legittimata a soddisfare le proprie ragioni mediante la cauzione prestata dall'esportatore, bensì deve restituirla integralmente. 41 Qualora, malgrado il ritiro della richiesta di pagamento, le autorità nazionali procedano comunque al pagamento anticipato della restituzione, questo pagamento avvenuto dopo tale ritiro è ininfluente sulle sorti della cauzione. 42 Quest'ultima non può essere incamerata al fine di sanzionare l'inosservanza degli altri obblighi derivanti dal regime delle restituzioni all'esportazione. Infatti, l'irregolare esecuzione della registrazione in regime di deposito doganale o l'inosservanza dei termini previsti dalla normativa sono sanzionati in altro modo, in particolare ex artt. 39 e 43 del regolamento n. 3719/88. 43 Si deve pertanto risolvere la questione pregiudiziale dichiarando che il combinato disposto dell'art. 33, n. 1, secondo comma, del regolamento n. 3665/87, quale modificato dal regolamento n. 1615/90, e dell'art. 29, primo comma, del regolamento n. 2220/85 non è applicabile alla posizione dell'esportatore che, dopo aver presentato alle competenti autorità nazionali una richiesta di pagamento anticipato di una restituzione all'esportazione per merce registrata in regime di deposito doganale, conformemente all'art. 29, n. 2, del regolamento n. 3665/87, ritira la propria richiesta al fine di reintrodurre la detta merce nel territorio doganale della Comunità, ma, ciononostante, riceve il pagamento anticipato della restituzione all'esportazione inizialmente richiesto. 44 In tali circostanze, la cauzione di cui all'art. 31, n. 1, del regolamento n. 3665/87 deve essere restituita e l'esportatore deve rimborsare soltanto l'importo versato a titolo di pagamento anticipato della restituzione all'esportazione, conformemente alle norme nazionali applicabili in materia di ripetizione dell'indebito. Decisione relativa alle spese Sulle spese 45 Le spese sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA], che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE (Prima Sezione), pronunciandosi sulla questione sottopostale dal [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza 7 aprile 1998, dichiara: Il combinato disposto dell'art. 33, n. 1, secondo comma, del regolamento (CEE) della [OSCURATO:PERSONA] 27 novembre 1987, n. 3665, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli, quale modificato dal regolamento (CEE) della [OSCURATO:PERSONA] 15 giugno 1990, n. 1615, e dell'art. 29, primo comma, del regolamento (CEE) della [OSCURATO:PERSONA] 22 luglio 1985, n. 2220, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli, non è applicabile alla posizione dell'esportatore che, dopo aver presentato alle competenti autorità nazionali una richiesta di pagamento anticipato di una restituzione all'esportazione per merce registrata in regime di deposito doganale, conformemente all'art. 29, n. 2, del regolamento n. 3665/87, ritira la propria richiesta al fine di reintrodurre la detta merce nel territorio doganale della Comunità, ma, ciononostante, riceve il pagamento anticipato della restituzione all'esportazione inizialmente richiesto. In tali circostanze, la cauzione di cui all'art. 31, n. 1, del regolamento n. 3665/87 deve essere restituita e l'esportatore deve rimborsare soltanto l'importo versato a titolo di pagamento anticipato della restituzione all'esportazione, conformemente alle norme nazionali applicabili in materia di ripetizione dell'indebito.
Sentenza Corte di giustizia UE/2000 — Fons Iuris — Fons Iuris