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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 settembre 2025

Cassazione n. 33492/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. 15713/25 Ritenuto che i motivi dedotti dal. ricorrente sono affetti da genericità rispetto alla puntuale motivazione della Corte di appello di Milano, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato sia sulle ragioni della ritenuta sussistenza del reato di resistenza a pubblico ufficiale per opporsi alle formalità necessarie alla sua identificazione, in coerenza con le risultanze processuali, mentre con riferimento alle ragioni del rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria in appello, considerato che in primo grado l'imputato ha richiesto il giudizio abbreviato non condizionato dopo il rigetto di quello condizionato, la mancata ammissione della prova cui era subordinata l'iniziale richiesta non può essere dedotta come motivo di gravame, residuando solo la facoltà di sollecitare l'esercizio dei poteri di integrazione istruttoria "ex officio" ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., cosa che il ricorrente non ha fatto, essendosi limitato in sede di appello solo a censurare la valutazione delle risultanze probatorie acquisite (Sez. 1, n. 12818 del 14/02/2020, Rv. 279324); ritenuto che la riproposizione delle medesime questioni affrontate in modo approfonditolcon motivazione puntuale, in assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, non è ammissibile in sede di legittimità, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, Cariolo e altri, Rv. 260608); analoghe considerazioni valgono anche per il motivo relativo al diniego delle circostanze attenuanti generiche, adeguatamente argomentato nella sentenza impugnata in relazione alle modalità dei fatti per le reiterate condotte violente e minacciose; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 26 settembre 2025 [OSCURATO:PERSONA] estenso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. 15713/25 Ritenuto che i motivi dedotti dal. ricorrente sono affetti da genericità rispetto alla puntuale motivazione della Corte di appello di Milano, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato sia sulle ragioni della ritenuta sussistenza del reato di resistenza a pubblico ufficiale per opporsi alle formalità necessarie alla sua identificazione, in coerenza con le risultanze processuali, mentre con riferimento alle ragioni del rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria in appello, considerato che in primo grado l'imputato ha richiesto il giudizio abbreviato non condizionato dopo il rigetto di quello condizionato, la mancata ammissione della prova cui era subordinata l'iniziale richiesta non può essere dedotta come motivo di gravame, residuando solo la facoltà di sollecitare l'esercizio dei poteri di integrazione istruttoria "ex officio" ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., cosa che il ricorrente non ha fatto, essendosi limitato in sede di appello solo a censurare la valutazione delle risultanze probatorie acquisite (Sez. 1, n. 12818 del 14/02/2020, Rv. 279324); ritenuto che la riproposizione delle medesime questioni affrontate in modo approfonditolcon motivazione puntuale, in assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, non è ammissibile in sede di legittimità, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, Cariolo e altri, Rv. 260608); analoghe considerazioni valgono anche per il motivo relativo al diniego delle circostanze attenuanti generiche, adeguatamente argomentato nella sentenza impugnata in relazione alle modalità dei fatti per le reiterate condotte violente e minacciose; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 settembre 2025 [OSCURATO:PERSONA] estenso
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