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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 41991/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2019 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in difesa di: [OSCURATO:PERSONA], insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione per l'annullamento della sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] che ha confermato quella del GUP del Tribunale di Frosinone con cui il ricorrente è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al delitto di rapina aggravata (capo A), nonché di detenzione e porto illegale di arma (capo B).

1.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza per mancanza assoluta di motivazione in ordine al primo motivo di appello.

Al riguardo, precisa, infatti, di avere censurato la decisione del primo giudice sull'esclusivo rilievo che l'imputato non era stato assolto dal reato di porto di pistola, dovendosi ritenere l'insussistenza del fatto poiché il ricorrente aveva utilizzato un'arma giocattolo, circostanza confermata dal fatto che nulla era stato rilevato dal metal detector della banca (dispositivo regolarmente funzionante per come risulta dall'informativa di PG) al momento in cui l'imputato vi fece ingresso.

La Corte territoriale, invece, travisando il contenuto del motivo, aveva erroneamente riferito la censura alla sussistenza dell'aggravante dell'uso dell'arma ex art. 628, comma 1 n. 1, cod. pen. 1.2.

Con il secondo motivo lamenta la mancanza di motivazione in ordine al motivo aggiunto (istanza del 23/10/2019) con cui, a sostegno del terzo motivo di appello volto ad ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione, il ricorrente aveva richiamato una successiva ordinanza della stessa Corte di appello del 16/6/2016 quale giudice dell'esecuzione, che in sede di rinvio di questa Corte (sentenza n. 1883/2015) ed alla luce dei principi ivi dettati, aveva ritenuto il vincolo della continuazione con altre rapine, invece escluso dalla sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

2. Il ricorso va accolto con riguardo al secondo motivo (vedi oltre sub 2.2.).

Va, invece, dichiarata, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., l'estinzione per prescrizione del delitto di cui al capo B) della rubrica, stante la non manifesta infondatezza del motivo spiegato al riguardo dalla difesa del ricorrente (vedi sub 2.1 e 2.3).

2.1. La Corte territoriale, infatti, a fronte del primo motivo dell'atto di appello con cui l'imputato lamentava espressamente l'insussistenza del delitto di illegale detenzione e porto di pistola (contestato al capo B della rubrica), si è soffermata sulla differente questione, non dedotta con il gravame, relativa all'integrazione dell'aggravante di cui all'art. 628, comma 3, n. 1 cod. pen.

La questione posta era invece differente ed atteneva all'insussistenza nella commissione del fatto di un'arma vera, tale da integrare l'ipotesi delittuosa di cui agli artt. 10 e 12 legge n. 497 del 1974 (già arrt. 2 e 4 legge n. 895 del 1967).

La censura, quindi, era volta ad escludere i delitti in materia di armi ritenuti in continuazione ai fini dell'aumento della pena inflitta nel presente giudizio.

Né può ritenersi che la Corte di merito, in sentenza, abbia implicitamente affrontato e risolto la questione, laddove si è fatto riferimento - al fine di escludere che la pistola avesse il tappo rosso (e quindi non fosse integrata l'aggravante speciale della rapina) - alle dichiarazioni dei presenti ai fatti che "hanno parlato di un rapinatore munito di arma, senza alcun cenno che si trattasse di una pistola giocattolo".

Si tratta, all'evidenza, di un'affermazione continente con il tema dell'aggravante, ossia volta ad escludere l'esistenza coram populo dei connotati offensivi legati all'oggetto impiegato (presenza del tappo rosso, chiara riproduzione di un giocattolo), ma che non si confronta col tema di prova relativo all'effettiva presenza ed impiego di un'arma comune da sparo.

Né, parimenti, può la questione considerarsi "risolta" dalla circostanza - riportata in sentenza - che l'arma non fu rinvenuta, per cui non sarebbe possibile stabilirne la natura di arma giocattolo o meno.

Al di là del rilievo che tale esclusivo argomento si risolverebbe in un'inversione dell'onere della prova, dovendo essere l'accusa a dimostrare che l'oggetto impiegato, per caratteristiche e modalità di impiego, fosse o meno un'arma, resta il fatto, non scrutinato, della presenza di una serie di circostanze, asseverate dallo stesso giudice del merito, che paiono invece deporre per l'esclusione di una tale ipotesi, quali l'assenza di rilevamento del meta/ detector (circostanza constatata dalla stessa P.G. alla presenza del personale della banca per come espressamente risulta a pag. 2 dell'annotazione di PG del [OSCURATO:DATA_NASCITA]), l'assenza di vigilanza armata (che avrebbe potuto imporre l'uso di un'arma reale) e le analoghe modalità impiegate dal ricorrente in altre rapine con lo stesso coimputato (per cui altri giudici di merito sono pervenuti all'assoluzione dai reati in materia di detenzione e porto di armi per come risulta dalle stesse sentenze allegate), elementi con cui la Corte di merito avrebbe dovuto confrontarsi al fine di verificare la sussistenza dell'ipotesi criminosa contestata (ovvero, in ipotesi, quantomeno del diverso reato contravvenzionale di cui all'art. 4, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, come modificato dall'art. 5 d.lgs. 26 ottobre 2010, n. 204, in relazione all'art. 5, quarto comma, della predetta legge).

2.2. La motivazione in punto di esclusione della continuazione non tiene conto dei rilievi e delle produzioni allegate dalla difesa (ordinanza Corte appello di Roma quale giudice dell'esecuzione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e sentenza di annullamento di questa Corte n. 32207/2015) ai motivi aggiunti prodotti nel corso del giudizio di appello che si riferiscono a decisioni intervenute successivamente al deposito dell'appello (i motivi aggiunti sono stati depositati in data 24/10/2019 per l'udienza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] in cui è stata poi deliberata la sentenza impugnata; l'appello è dell'8-9 novembre 2012).

Pur dovendosi riaffermare l'autonomia del giudice della cognizione rispetto agli orientamenti adottati da quello dell'esecuzione con riguardo a reati di carattere analogo commessi dall'imputato nel medesimo arco temporale, ciò che rileva in questa sede è l'omesso parziale esame della censura spiegata sul punto dalla difesa del ricorrente, tenuto conto che gli atti allegati alla memoria, ai cui esiti e principi si è fatto riferimento, integrano appieno il contenuto del terzo motivo di appello, in punto di possibile maggiore pregnanza.

Competeva, pertanto, alla Corte di merito - ai fini del suo autonomo giudizio sulla questione - comunque confrontarsi con le nuove allegazioni prodotte dalla difesa e successivamente intervenute alla sentenza di cui si è chiesto il riconoscimento della continuazione.

2.3. Va, pertanto, annullata senza rinvio la sentenza impugnata con riguardo ai reati di detenzione e porto in luogo pubblico di arma di cui al capo B) della rubrica, essendo questi estinti per prescrizione già al momento della deliberazione della Corte di appello che ha omesso di rilevare, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., il verificarsi della causa estintiva in assenza del rilievo di sospensioni (i fatti sono del 30/4/2009; la detenzione è prescritta al 30/10/2016, il porto al 30/8/2017, la sentenza impugnata è stata deliberata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; quella di primo grado il 24/10/2012).

2.4. Va, invece, annullata con rinvio la sentenza impugnata in ordine al tema della continuazione ed al trattamento sanzionatorio a diversa sezione della Corte di appello di Roma per nuovo giudizio sul punto, con irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità dell'imputato con riguardo al delitto di rapina aggravata di cui al capo A) della rubrica.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo B) perché il reato è estinto per prescrizione e, per l'effetto, elimina la relativa pena; annulla la sentenza impugnata limitatamente all'omessa motivazione sulla continuazione con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma per nuovo giudizio sul punto.

Dichiara irrevocabile la responsabilità in ordine al delitto di cui al capo A).

Così deciso, il 10/9/2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2019 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in difesa di: [OSCURATO:PERSONA], insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione per l'annullamento della sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] che ha confermato quella del GUP del Tribunale di Frosinone con cui il ricorrente è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al delitto di rapina aggravata (capo A), nonché di detenzione e porto illegale di arma (capo B). 1.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza per mancanza assoluta di motivazione in ordine al primo motivo di appello. Al riguardo, precisa, infatti, di avere censurato la decisione del primo giudice sull'esclusivo rilievo che l'imputato non era stato assolto dal reato di porto di pistola, dovendosi ritenere l'insussistenza del fatto poiché il ricorrente aveva utilizzato un'arma giocattolo, circostanza confermata dal fatto che nulla era stato rilevato dal metal detector della banca (dispositivo regolarmente funzionante per come risulta dall'informativa di PG) al momento in cui l'imputato vi fece ingresso. La Corte territoriale, invece, travisando il contenuto del motivo, aveva erroneamente riferito la censura alla sussistenza dell'aggravante dell'uso dell'arma ex art. 628, comma 1 n. 1, cod. pen. 1.2. Con il secondo motivo lamenta la mancanza di motivazione in ordine al motivo aggiunto (istanza del 23/10/2019) con cui, a sostegno del terzo motivo di appello volto ad ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione, il ricorrente aveva richiamato una successiva ordinanza della stessa Corte di appello del 16/6/2016 quale giudice dell'esecuzione, che in sede di rinvio di questa Corte (sentenza n. 1883/2015) ed alla luce dei principi ivi dettati, aveva ritenuto il vincolo della continuazione con altre rapine, invece escluso dalla sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 2. Il ricorso va accolto con riguardo al secondo motivo (vedi oltre sub 2.2.). Va, invece, dichiarata, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., l'estinzione per prescrizione del delitto di cui al capo B) della rubrica, stante la non manifesta infondatezza del motivo spiegato al riguardo dalla difesa del ricorrente (vedi sub 2.1 e 2.3). 2.1. La Corte territoriale, infatti, a fronte del primo motivo dell'atto di appello con cui l'imputato lamentava espressamente l'insussistenza del delitto di illegale detenzione e porto di pistola (contestato al capo B della rubrica), si è soffermata sulla differente questione, non dedotta con il gravame, relativa all'integrazione dell'aggravante di cui all'art. 628, comma 3, n. 1 cod. pen. La questione posta era invece differente ed atteneva all'insussistenza nella commissione del fatto di un'arma vera, tale da integrare l'ipotesi delittuosa di cui agli artt. 10 e 12 legge n. 497 del 1974 (già arrt. 2 e 4 legge n. 895 del 1967). La censura, quindi, era volta ad escludere i delitti in materia di armi ritenuti in continuazione ai fini dell'aumento della pena inflitta nel presente giudizio. Né può ritenersi che la Corte di merito, in sentenza, abbia implicitamente affrontato e risolto la questione, laddove si è fatto riferimento - al fine di escludere che la pistola avesse il tappo rosso (e quindi non fosse integrata l'aggravante speciale della rapina) - alle dichiarazioni dei presenti ai fatti che "hanno parlato di un rapinatore munito di arma, senza alcun cenno che si trattasse di una pistola giocattolo". Si tratta, all'evidenza, di un'affermazione continente con il tema dell'aggravante, ossia volta ad escludere l'esistenza coram populo dei connotati offensivi legati all'oggetto impiegato (presenza del tappo rosso, chiara riproduzione di un giocattolo), ma che non si confronta col tema di prova relativo all'effettiva presenza ed impiego di un'arma comune da sparo. Né, parimenti, può la questione considerarsi "risolta" dalla circostanza - riportata in sentenza - che l'arma non fu rinvenuta, per cui non sarebbe possibile stabilirne la natura di arma giocattolo o meno. Al di là del rilievo che tale esclusivo argomento si risolverebbe in un'inversione dell'onere della prova, dovendo essere l'accusa a dimostrare che l'oggetto impiegato, per caratteristiche e modalità di impiego, fosse o meno un'arma, resta il fatto, non scrutinato, della presenza di una serie di circostanze, asseverate dallo stesso giudice del merito, che paiono invece deporre per l'esclusione di una tale ipotesi, quali l'assenza di rilevamento del meta/ detector (circostanza constatata dalla stessa P.G. alla presenza del personale della banca per come espressamente risulta a pag. 2 dell'annotazione di PG del [OSCURATO:DATA_NASCITA]), l'assenza di vigilanza armata (che avrebbe potuto imporre l'uso di un'arma reale) e le analoghe modalità impiegate dal ricorrente in altre rapine con lo stesso coimputato (per cui altri giudici di merito sono pervenuti all'assoluzione dai reati in materia di detenzione e porto di armi per come risulta dalle stesse sentenze allegate), elementi con cui la Corte di merito avrebbe dovuto confrontarsi al fine di verificare la sussistenza dell'ipotesi criminosa contestata (ovvero, in ipotesi, quantomeno del diverso reato contravvenzionale di cui all'art. 4, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, come modificato dall'art. 5 d.lgs. 26 ottobre 2010, n. 204, in relazione all'art. 5, quarto comma, della predetta legge). 2.2. La motivazione in punto di esclusione della continuazione non tiene conto dei rilievi e delle produzioni allegate dalla difesa (ordinanza Corte appello di Roma quale giudice dell'esecuzione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e sentenza di annullamento di questa Corte n. 32207/2015) ai motivi aggiunti prodotti nel corso del giudizio di appello che si riferiscono a decisioni intervenute successivamente al deposito dell'appello (i motivi aggiunti sono stati depositati in data 24/10/2019 per l'udienza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] in cui è stata poi deliberata la sentenza impugnata; l'appello è dell'8-9 novembre 2012). Pur dovendosi riaffermare l'autonomia del giudice della cognizione rispetto agli orientamenti adottati da quello dell'esecuzione con riguardo a reati di carattere analogo commessi dall'imputato nel medesimo arco temporale, ciò che rileva in questa sede è l'omesso parziale esame della censura spiegata sul punto dalla difesa del ricorrente, tenuto conto che gli atti allegati alla memoria, ai cui esiti e principi si è fatto riferimento, integrano appieno il contenuto del terzo motivo di appello, in punto di possibile maggiore pregnanza. Competeva, pertanto, alla Corte di merito - ai fini del suo autonomo giudizio sulla questione - comunque confrontarsi con le nuove allegazioni prodotte dalla difesa e successivamente intervenute alla sentenza di cui si è chiesto il riconoscimento della continuazione. 2.3. Va, pertanto, annullata senza rinvio la sentenza impugnata con riguardo ai reati di detenzione e porto in luogo pubblico di arma di cui al capo B) della rubrica, essendo questi estinti per prescrizione già al momento della deliberazione della Corte di appello che ha omesso di rilevare, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., il verificarsi della causa estintiva in assenza del rilievo di sospensioni (i fatti sono del 30/4/2009; la detenzione è prescritta al 30/10/2016, il porto al 30/8/2017, la sentenza impugnata è stata deliberata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; quella di primo grado il 24/10/2012). 2.4. Va, invece, annullata con rinvio la sentenza impugnata in ordine al tema della continuazione ed al trattamento sanzionatorio a diversa sezione della Corte di appello di Roma per nuovo giudizio sul punto, con irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità dell'imputato con riguardo al delitto di rapina aggravata di cui al capo A) della rubrica. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo B) perché il reato è estinto per prescrizione e, per l'effetto, elimina la relativa pena; annulla la sentenza impugnata limitatamente all'omessa motivazione sulla continuazione con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma per nuovo giudizio sul punto. Dichiara irrevocabile la responsabilità in ordine al delitto di cui al capo A). Così deciso, il 10/9/2
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