CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 20577/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 13/02/2023 dalla Corte d'Appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Lecce ha parzialmente riformato la sentenza emessa dal Tribunale di Brindisi in data 23/12/2019, con la quale CAIULO Daniele era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al delitto di cui all'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000. In particolare, la Corte d'Appello ha escluso la contestata recidiva, rideterminando conseguentemente il trattamento sanzionatorio e confermando nel resto. 2. Ricorre per cassazione il CAIULO, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione del regime sanzionatorio meno grave, previsto prima dell'entrata in vigore delle modifiche di cui all'art. 6 d.l.vo n. 158 del 2015. Si censura la sentenza per aver individuato il tempus commissi delitti nella data di accertamento del reato (04/03/2016), laddove invece l'unica data certa era costituita da quella della consegna al CAIULO della documentazione da parte del consulente [OSCURATO:PERSONA], avvenuta il [OSCURATO:DATA_NASCITA], in vista della consegna al responsabile commerciale RENDA. Si osserva che la diversa data appena indicata avrebbe dovuto comportare, ai sensi dell'art. 2, quarto comma, cod. pen., l'applicazione delle più lievi sanzioni a quel tempo vigenti. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla omessa declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Si deduce che, prendendo le mosse dalle più lievi sanzioni e dalla diversa data di consumazione, il reato doveva ritenersi prescritto sin dal 31/01/2023. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza del reato. Si deduce la mancanza di motivazione anche alla luce delle dichiarazioni del teste PATISSO Antonio (secondo cui ad interessarsi delle vicende societarie era stato RENDA Franco), e dell'atteggiamento collaborativo del ricorrente, che avrebbe dovuto indurre ad escludere la sussistenza del dolo specifico. 2.4. Vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. Si deduce che il più grave regime sanzionatorio applicato aveva determinato la mancata applicazione della causa di non punibilità. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, per la manifesta infondatezza e genericità delle censure prospettate. 4. Con atto ritualmente trasmesso, il difensore conclude insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile.2. La censura dedotta con il primo motivo di ricorso, oltre che tardiva (perché proposta per la prima volta in questa sede, e dovendosi escludere ogni profilo di illegalità della pena inflitta) è comunque manifestamente infondata. Questa Suprema Corte ha ripetutamente affermato che «in tema di reati tributari, l'art. 10, d.lgs. 10 marzo 2000 n.74, nella parte in cui sanziona l'occultamento totale o parziale delle scritture contabili, ha natura permanente, perdurando l'obbligo di esibizione dei documenti finché dura il controllo da parte degli organi verificatori, con la conseguenza che il momento consumativo del reato deve individuarsi nella conclusione e non nell'inizio di detto accertamento» (Sez. 3, n. 40317 del 23/09/2021, Narcisi, Rv. 282340 - 01). In tale prospettiva ermeneutica, che si condivide e qui si intende ribadire, risulta priva di ogni fondamento la pretesa difensiva di retrodatare la consumazione del reato al momento in cui il commercialista FORLEO - che secondo quanto prospettato agli operanti dal CAIULO avrebbe dovuto essere ancora in possesso della documentazione - aveva in realtà integralmente restituito quest'ultima all'odierno ricorrente ben prima dell'inizio delle operazioni di verifica (circostanza documentalmente provata, con verbali sottoscritti dallo stesso CAIULO). 3. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. La deduzione difensiva risulta del tutto erronea non solo perchè imperniata su una retrodatazione al 2015 che - per le ragioni appena evidenziate - non può essere in alcun modo condivisa, ma anche perché il calcolo del termine di prescrizione, prospettato dalla difesa, dimentica di prendere in considerazione l'aumento di un terzo previsto, anche per il reato contestato al CAIULO, dal comma 1-bis dell'art. 17 d.lgs. n. 74 del 2000. 4. Ad analoghe conclusioni di manifesta infondatezza deve pervenirsi quanto al motivo volto a contestare l'affermazione di penale responsabilità. Si tratta di doglianze reiterative, a fronte di una sentenza della Corte territoriale imperniata - oltre che su quanto già osservato a proposito della comprovata restituzione dei documenti al ricorrente, da parte del commercialista - sull'assenza di adeguati elementi idonei a comprovare che la gestione della società fosse stata affidata al RENDA (circostanza comunque inidonea a sollevare l'odierno rispondente dalle responsabilità correlate alla qualifica rivestita), nonché sul fatto che il CAIULO aveva rivestito la carica di amministratore di diritto sin dal 2014. 5. Anche la residua censura è manifestamente infondata. La mancata applicazione dell'art. 131-bis è stata per un verso censurata sulla base di un presupposto - quello della erronea applicazione di una sanzione più severa - rivelatosi fallace (cfr. supra, § 2); per altro verso, il motivo di ricorso risulta del tutto generico, quanto alla sussistenza dei presupposti per una eventuale applicabilità dell'istitutoviep-O-Ideflii.tlopo-la-mottificà, dei limiti .31 0 I a PA "I" • .4.edittali previsti dall'art. 131-bis, essendo privo delle indispensabili allegazioni idonee a supportare una valutazione di particolare tenuità del fatto. 6. Quanto fin qui esposto impone una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammen