CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 dicembre 2022
Cassazione n. 22557/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate, con requisitoria scritta ai sensi delliart.23 d.l. n. 137/2020 dal PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del primo motivo di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 20 dicembre 2022 il Tribunale di sorveglianza di Milano ha revocato la misura della liberazione condizionale concessa a [OSCURATO:PERSONA] in data 28 gennaio 2020, a seguito del suo arresto in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa a suo carico il 10 novembre 2022 dal G.i.p. del Tribunale di Milano con l'accusa di avere, in concorso con altri, illegalmente detenuto e portato in pubblico una pistola, agendo quale fornitore dell'arma stessa. Il Tribunale ha infatti ritenuto che, pur trattandosi di un'incolpazione provvisoria e ferma restando la presunzione di innocenza dell'accusato, sono venuti meno i presupposti della liberazione condizionale, per la natura del delitto di cui il Moscato è stato accusato e per la gravità degli indizi di colpevolezza contenuti nel provvedimento del G.i.p., ed in particolare delle conversazioni intercettate a carico del presunto acquirente dell'arma. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi. 2.1 Con il primo motivo censura l'inosservanza della legge penale e la mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione, con violazione dell'art. 606, primo comma lett. b), cod. proc. pen., in relazione all'art. 177 cod.pen. Detta norma prevede la revoca della liberazione condizionale in caso di commissione di un altro reato, accertata con sentenza definitiva, mentre il Moscato è stato destinatario solo di una ordinanza di custodia cautelare emessa nell'ambito di un procedimento ancora pendente in fase di indagini, per il quale non è stata emessa alcuna sentenza. E' insussistente, quindi, la prima condizione prevista dall'art. 177 cod. pen. per la revoca del predetto beneficio. E insussistente anche la seconda evenienza prevista dalla norma, cioè la violazione della libertà vigilata, non essendo stati segnalati a carico del Moscato elementi di giudizio negativi ad eccezione della predetta notizia di reato, la cui fondatezza deve essere ancora accertata. La revoca è stata disposta, quindi, in assenza dei presupposti stabiliti dall'art. 177 cod. pen. 2.2 Con il secondo motivo il ricorrente censura la carenza di motivazione, con violazione dell'art. 606, comma 1 lett. e), cod.proc.pen. Il Tribunale non ha infatti indicato quale violazione della libertà vigilata sarebbe stata commessa dal Moscato, limitandosi a rinviare alla commissione del delitto a base dell'ordinanza cautelare. Il Tribunale ha quindi ritenuto sussistente sia l'ipotesi di cui all'art. 177, primo comma, cod. pen., sia quella di cui all'art. 177, secondo comma, cod. peri., sulla base di un'unica condotta, mentre le due ipotesi possono concorrere ma si riferiscono, con evidenza, a comportamenti diversi. 3. Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'accoglimento del primo motivo di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. 1.1 Nel primo motivo di ricorso il ricorrente interpreta correttamente la norma di cui all'art. 177, primo comma, cod.pen., laddove essa stabilisce che «la liberazione condizionale è revocata, se la persona liberata commette un delitto o una contravvenzione della stessa indole». L'interpretazione letterale impone, infatti, di ritenere che il verbo utilizzato dal legislatore, in merito alla condotta che impone la revoca del beneficio, descriva un comportamento accertato con sentenza definitiva, e non ancora in corso di valutazione. Detto termine è utilizzato, ad esempio, nell'art. 168, primo comma n. 1), cod.pen., dove la prescrizione che il reato commesso, che comporta la revoca della sospensione condizionale, debba essere stato anche sanzionato con pena detentiva, rende evidente che il verbo «commettere» è riferito ad una condotta accertata con sentenza definitiva. La gravità della sanzione, appunto la revoca della liberazione condizionale, rende peraltro necessario che la condotta negativa consistente nella commissione di un nuovo reato venga accertata giudizialmente. La Corte di cassazione, preso atto della natura dell'istituto, fortemente sfavorevole per il condannato, ha stabilito che la commissione del nuovo reato deve essere accertata definitivamente, affermando che «L'art. 177 cod. pen. subordina la revoca della liberazione condizionale a due essenziali condizioni, in relazione di alternatività, e cioè la commissione di un delitto o di una contravvenzione della stessa indole, accertata con sentenza irrevocabile, oppure la trasgressione degli obblighi inerenti alla libertà vigilata, con la differenza che, mentre nel primo caso la revoca ha carattere automatico, nel secondo caso occorre che le trasgressioni siano tali da far ritenere il mancato ravvedimento della persona cui sia stata concessa la liberazione condizionale, nel senso che il giudice deve compiere una penetrante indagine diretta ad accertare, senza ombra di dubbio, se l'addebito possa concretare, o non, una grave trasgressione al regime di vita cui il liberato è stato sottoposto, e se costituisca un sicuro elemento rivelatore della mancanza di ravvedimento e della non meritevolezza dell'anticipato reinserimento nella vita sociale.» (Sez. 1, n. 436 del 24/01/1997, Rv. 20687; conformi le sentenze citate nel ricorso e nella requisitoria scritta del Procuratore generale). Anche in una diversa pronuncia, con la quale ha stabilito che: «Ai fini della revoca automatica della liberazione condizionale, è necessario che il nuovo reato che ne è causa venga commesso durante il periodo di libertà, ma non anche la sentenza di condanna per tale reato divenga irrevocabile durante questo periodo» (Sez. 1, n. 7184 del 19/12/1997, Rv. 209837), la Corte ha ritenuto necessario quanto meno che il nuovo reato fosse accertato con sentenza. L'ordinanza impugnata, che ha revocato la liberazione condizionale solo sulla base di un atto di incolpazione provvisoria, cioè un'ordinanza di custodia cautelare relativa ad un grave delitto in materia di armi, non ha quindi applicato correttamente l'art. 177 cod. pen., non potendo affermarsi, solo a seguito di un simile provvedimento, che il Moscato abbia commesso un nuovo delitto ovvero che, come afferma il Tribunale di sorveglianza di Milano «risulta ... essersi reso responsabile di un grave delitto». 1.2 Anche il secondo motivo di ricorso è fondato. Il ricorrente lamenta la carenza di motivazione dell'ordinanza impugnata in merito all'asserita violazione della libertà vigilata a cui il Moscato è stato sottoposto a seguito della concessione della liberazione condizionale, e tale censura è corretta. Il Tribunale di sorveglianza si è limitato ad affermare che «la condotta della quale il condannato è gravemente indiziato ... costituisce una palese e grave violazione delle prescrizioni correlate alla misura della libertà vigilata», senza indicare quali sono le prescrizioni asseritamente violate, e soprattutto senza effettuare quella «penetrante indagine diretta ad accertare, senza ombra di dubbio» la veridicità e la gravità della trasgressione, come richiesto dalla sentenza della Corte di cassazione n. 436/1997, sopra citata. Il Tribunale non ha infatti compiuto alcuna autonoma valutazione degli indizi posti alla base dell'ordinanza di custodia cautelare emessa a carico del Moscato, né ha valutato la rilevanza negativa della condotta attribuita a quest'ultimo, apparentemente occasionale, e cioè se essa «costituisca un sicuro elemento rivelatore della mancanza di ravvedimento e della non meritevolezza dell'anticipato reinserimento nella vita sociale» (cfr. anche Sez. 1, n. 52020 del 13/09/2017, Rv. 271606) L'ordinanza impugnata non può quindi essere ritenuta adeguatamente motivata neppure con riferimento alla asserita violazione delle prescrizioni della libertà vigilata a cui il ricorrente è sottoposto.2. Deve quindi essere disposto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza emessa il 20 dicembre 2022 dal Tribunale di sorveglianza di Milano, avendo essa disposto la revoca della liberazione condizionale concessa a [OSCURATO:PERSONA] in assenza dei presupposti richiesti dall'art. 177 cod. pen. Il provvedimento deve essere comunicato al Procuratore generale presso la Corte di appello di Milano, per le sue determinazioni. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Si comunichi al Procurato