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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 gennaio 2023

Cassazione n. 04075/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché il ricorrente ha ritualmente rinunziato all'impugnazione come da dichiarazione resa dal difensore munito di procura speciale rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono comunque le pronunce di cui all'art.616 cod. proc. pen. in caso, come quello di specie, di rinunzia non altrimenti argomentata P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 9 gennaio 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché il ricorrente ha ritualmente rinunziato all'impugnazione come da dichiarazione resa dal difensore munito di procura speciale rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono comunque le pronunce di cui all'art.616 cod. proc. pen. in caso, come quello di specie, di rinunzia non altrimenti argomentata P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 gennaio 2023.
Sentenza Cassazione n. 04075/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris