CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 21044/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16147/2016R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 23, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale a margine del controricorso; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 11832/47/15, depositata il 22 dicembre 2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24gennaio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: Tributi -Sequestro preventivo di azienda -Avviso di accertamento -Notifica.Cons. est. G.M. Nonno [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 11832/47/15 del 2 2 / 12 /201 5 la C ommissione tributaria regionale della Campania (di seguito CTR) respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate(di seguito AE) avverso la sentenza n. 26567/14/14 della Commissione tributaria provinciale di Napoli (di seguito CTP), la quale aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta [OSCURATO:PERSONA],nei confronti dell’avviso di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA relativ e all’anno d’imposta 2007. 1.1. Come si evince anche dalla sentenza della CTR , l’avviso di accertamento era stato emesso in relazione a maggiori ricavi accertati e minori costi deducibili concernenti l’attività di gestione di apparecchi di intrattenimento distribuenti vincite in denaro. 1.2. La CTR rigettava l’appello di AE evidenziando che: a) l’azienda del ricorrente era stata soggetta a sequestro preventivo penale dal Tribunale di Roma, sequestro non revocato in sede di riesame, ma operativo alla data di notificazione dell’atto impositivo; b) gli atti di accertamento avrebbero dovuto essere notificati all’amministratore giudiziario e non già a [OSCURATO:PERSONA], che non era nella disponibilità dell’azienda; c) ne conseguiva la conferma della sentenza impugnata. 2. Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, affidato a duemotivi . 3.[OSCURATO:PERSONA] resisteva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso AE deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 321 cod. proc. pen., dell’art. 114 bis disp. att. cod. pen. e dell’art. 1 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR Cons. est. G.M. Nonno erroneamente ritenuto la nullità della notificazione dell’avviso di accertamento al titolare della impresa invece che al custode giudiziario dell’azienda sottoposta a sequestro preventivo. 1.1. Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 156 e 160 cod. proc. civ. e dell’art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere la CTR comminato la nullità della notificazione dell’avviso di accertamento non ritenendo ammissibile la sanatoria in ragione della regolare impugnazione dell’atto impositivo. 2. Il primo motivo è fondato mentre il secondo resta assorbito. 2.1. Secondo la giurisprudenza diquesta Corte, in caso di sequestro preventivo di azienda exart. 321 cod. proc. pen., il custode giudiziario è chiamato a gestire l'impresa solo dall'esecuzione della misura, sicché, per quanto riguarda gli anni precedenti, soggetto passivo delle imposte, obbligato anche a presentare le dichiarazioni fiscali, resta l'imprenditore sequestratario, nei cui confronti l'imponibile fiscale si è "cristallizzato" alla fine dei menzionati esercizi. Ne consegue che, con riferimento a detti anni d’imposta, l'avviso di accertamento deve essere a lui notificato, in qualità di "contribuente", ai sensi dell'art. 42, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 56, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972 (così Cass. n. 6111 del 01/03/2019; si veda anche Cass. n. 29487 del 21/10/2021; Cass. n. 869 del 20/01/2010). 2.2. Nel caso di specie, secondo quanto riferito dal controricorrente, il provvedimento di sequestro preventivo è stato adottato in data 04/07/2012 mentre l’avviso di accertamento riguarda l’anno d’imposta 2007. 2.3. Ne consegue la piena legittimità della notifica dell’avviso di accertamento al contribuente. 3. In conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. La sentenza impugnata va cassata e rinviata alla Corte di Cons. est. G.M. Nonno giustizia tributaria di secondo grado, in diversa composizione, per nuovo esame nel merito e per le spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anc