CassazionedecretoSezione 1Decisione del 17 dicembre 2021
Cassazione n. 01085/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RLOCUTORIA sul ricorso 29718/2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]., in persona del curatore dott. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.7, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale; -controricorrente e ricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; -controricorrente al ricorso incidentale - avverso il decreto del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/12/2021 dal cons. [OSCURATO:PERSONA].La Corte, premesso che l'odierno ricorso intercetta la questione rimessa, con ordinanza n.10885 del 2021, all'attenzione delle Sezioni unite civili, in tema di prededucibilità del credito del professionista che abbia prestato la propria opera in vista dell'accesso alla procedura concordataria; P.Q.M. rinvia a nuovo ruolo in attesa della pubblicazione della decisione delle sezion unite indicate in premessa. Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio del 17 dicembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] de e Dott. Car