CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 20366/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
8593- 20 1 8 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. – p.i.v.a. 0 5445891004 – in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, allavia V ittoria Colonna , n. 4 0 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] disgiuntamente e congiuntamente la rappresentanoe difendono in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso. RICORRENTE contro MINISTERO delle INFRASTRUTTURE e dei TRASPORTI –[OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] – in persona del Ministro pro tempore, PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI, in persona del Presidente pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilianoper legge. CONTRORICORRENTIavverso la sentenza n. 822/2017della Corte d’Appello di Roma, udita la relazione nella camera di consiglio del 3 maggio 2023 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1.Con atto notificato il 24. 2 .2004 l ’ “ AMA – [OSCURATO:PERSONA]” s.p.a.citava a comparire dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Deduceva che,su incarico con direttiva di coordinamento operativo n. 3/1998 del commissario straordinario del Governo, aveva fatto luogo alla prestazione di servizi di igiene urbana in occasione del Giubileo dell’anno 2000. Deduceva che il relativo corrispettivoera rimasto insoluto. Chiedeva la condanna in solido dei convenuti al pagamento della somma di euro 11.000.531,95, oltre interessi; la condanna in solido dei convenuti al risarcimento del danno correlato agli oneri finanziari sopportati in dipendenza della tardiva erogazione dei finanziamenti;in subordine la condanna in solido dei convenuti al pagamento della somma di euro 11.000.531,95 ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia a titolo di ingiustificato arricchimento(cfr. ricorso, pagg. 11 –12). 2.Si costituivano la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Instavano per il rigetto dell’avversa domanda. In riconvenzionale domandavanola condanna dell’attrice alla restituzione dei contributi corrisposti in anticipo per attività non documentate con rendiconto.3.Con sentenza n . 3 689 / 200 8 il Tribunale di Roma dichiarava il difetto di giurisdizione dell’A.G.O. in ordine alledomande principali dell’attrice, dichiarava il difetto di legittimazione passiva dei convenuti in ordine alla domanda subordinata ex art. 2041 cod. civ., rigettava la domanda riconvenzionale dei convenuti(cfr. ricorso, pag. 12). 4.L’ “AMA – [OSCURATO:PERSONA]” s.p.a. inter poneva appello. Resistevano la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; proponevano appello incidentale. 5.Medio tempore, il T.A.R. del Lazio, adito dall’ “AMA” s.p.a., con sentenza n. 5208/2009 dichiarava a sua volta il difetto di giurisdizione del G.A.e dunque dichiarava inammissibile il ricorso dell’ “A.M.A.” (cfr. ricorso, pagg. 12 –13). 6.Con sentenza n. 4902/2012 la Corte d’Appello di Roma rigettava l’appello principale dell’ “AMA” s.p.a., rigettaval’appello incidentale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e compensava le spese del grado(cfr. ricorso, pag. 16) . 7.Avverso la sentenza n. 4902 /20 12 della Corte d’Appello di Roma l’ “ AMA – [OSCURATO:PERSONA]” s.p.a. esperivaricorso per cassazione . [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti resistevano con controricorso ed esperivano ricorso incidentale (cfr. ricorso, pag. 17). 8. Con sentenza n. 6919 del 7.4.2015 le sezioni unite di questa Corte rigettavano il ricorso principale e dichiaravano il difetto di giurisdizione dell’A.G.O. in ordine alle domande principali dell’ “AMA”,accoglievano il ricorso incidentale, cassavano la sentenza n. 4902/2012 della Corte di Roma e rinviavano alla stessa corte in diversa composizione (cfr. ricorso, pag. 18). 9.[OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti attendevano alla riassunzione del giudizio in sede di rinvio. Chiedevano in accoglimento dell’appello incidentale la condanna dell’ “AMA” al pagamento della somma di euro 127.153,38, oltre interessi, quali somme indebitamente detenute. 10.Si costituiva l’ “AMA – [OSCURATO:PERSONA] i cipale Ambie n te” [OSCURATO:SOCIETA] per il rigetto dell’avversa domanda. 11. Con sentenza n. 822/2017 la Corte d’Appello di Roma condannava l’ “AMA” s.p.a.a pagare al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la somma di euro 127.153,38, oltre interessi legali dal 13.3.2008; condannava l’ “AMA” s.p.a. a rimborsare al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti le spese del giudizio di rinvio. Premetteva la corte che era destituita di fondamento l’eccezione, sollevata dall’ “AMA”, di genericità dell’avversa domanda. Indi evidenziava che l’ “AMA”, all’uopo onerata, non aveva fornito la prova dell’avvenuta rendicontazione in relazione all’importo ex adversopreteso. Evidenziava d’altra parte che la sollecitazione alla rendicontazione, per interventi di importo complessivo pari ad euro 127.153,38, risultava da plurime richieste dell’Amministrazione(cfr. sentenza impugnata, pag. 5). 12.Avverso tale sentenza l ’ “ AMA – [OSCURATO:PERSONA] ” s. p . a . ha proposto ricorso per cassazione; ne ha chiesto sulla scorta di tr e motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione.[OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti hanno depositato controricorso; hanno chiesto dichiararsi inammissibile e comunque rigettarsi il ricorso con il favore delle spese. [OSCURATO:PERSONA] 13.Con il prim o motivo l a ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la violazione efalsa applicazione degli artt. 394 e 112 cod. proc. civ., la nullità della sentenza e/o del procedimento. Premette che il giudizio di rinviocostituisce senza dubbio un giudizio“chiuso ”, nell’ambito del quale è preclusala possibilità di far luogo a nuove allegazioni ed a nuove articolazioni istruttorie pur mercé la produzione di nuovi documenti. Indi deduce che la Corte di Romanon solo ha consentitola produzione in sede di rinvio di nuovi documenti , segnatamente delle missive del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti datate 20.11.2007, 13.2.2008, 8.5.2008 e 23.11.2012, ma ha fondato su tale nuova documentazione la sua decisione(cfr. ricorso, pag. 23). Deduce altresì che ha puntualmente eccepito l’inammissibilità, per novità, della suindicata documentazione con la memoria ex art. 190 cod. proc. civ. depositata nel corso del giudizio di rinvio (cfr. ricorso, pag. 24). 14.Il primo motivo di ricorso va respinto . 15. È fuor di dubbio che nel giudizio di rinvio, in dipendenza del carattere “chiuso” del relativo procedimento, non è consentita la produzione di nuovi documenti, salvo che –ma non è il caso di specie - fatti sopravvenuti o la stessa sentenza di cassazione rendano necessaria un’ulteriore attività probatoria(cfr. Cass. sez. lav. 16.9.2000, n. 12276; Cass. 7.7.2004, n. 12479).16.E tuttavia nel caso de quo la preclusione anzidetta non esplica rilievo . Invero, la Corte di Roma, in sede di rinvio, ha ancorato– lo si è premesso - il riconoscimento della pretesa azionata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al mancato assolvimentoda parte dell’ “AMA” s.p.a. dell’onere probatorio, sulla medesima s.p.a.gravante, dell’avvenuta rendicontazione . E,ben vero, è questo il riscontro che integra la “ ratio decidendi ”. Il riferimento operato dalla Corte romana alle richieste di rendicontazione formulate con le note datate 20.11.2007, 13.3.2008, 8.5.2008 e 23.11.2008 è difattiad abundantiam. 17. Su tale scorta il primo mezzo di impugnazione è propriamente immeritevole di seguito, siccome, per un verso, è avulso dalla “ratio decidendi”, per altro verso censura un passaggio motivazionale ad abundantiam(cfr. Cass. sez. lav. 22.11.2010, n. 23635, secondo cui èinammissibile il motivo di ricorso per cassazione che censuri un’argomentazione della sentenza impugnata svolta “ad abundantiam”, e pertanto non costituente “ratio decidendi” della medesima). 18.Con il secondo motivo di ricor so la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. Deduce che ha errato la Corte di Roma a reputar gravante su di essa ricorrente l’oneredella prova della rendicontazione e con seguentemente a far luogo all’accoglimento dell’avversa domanda in dipendenza del mancato assolvimento dell’onere probatorioanzidetto (cfr. ricorso, pag. 27).Deduce che la domanda ex adversoesperita, riguardante i contributi oggetto di finanziamento ex lege n. 651/1996 (cfr. ricorso, pag. 29) , si qualifica senza dubbio in guisa di condictioindebiti, sicché sarebbe stato onere delle controparti dar prova e del pagamento dell’indebito e della mancanza di una causa idonea a giustificarlo (cfr. ricorso, pag. 28). 19.Il secondo motivo d i ricorso d el pari va respinto . 20.Va recepito il rilievo delle Amministrazioni pubbliche controricorrenti alla stregua del quale, nel quadro delle prefigurazioni di cui al dec. leg. n. 551/1996 (recante “misure urgenti per il [OSCURATO:PERSONA] del 2000”), convertito nella legge n. 651/1996, incombeva sulla ricorrente l’onere della dimostrazione di aver impiegato le somme erogate per le previste finalità (cfr. controricorso, pag. 7). Del resto, al riguardo non può non rimarcarsi, ulteriormente,quanto segue. Da un canto, il metodo della rendicontazione – così come le sezioni unite di questa Corte (cfr. Cass. sez. un. 20.9.2004, n. 18844) hanno chiarito seppur con riferimento ad altre forme di fin anziamento – assic ura il controllo dell’Amministrazione sul modo in cui ilcontributo è utilizzato, sicché la rendicontazione va ascritta alla fase esecutiva del rapporto. In tal guisa i riferimenti all’onere probatorio gravante sull’attore che agisce ai sensi dell’art. 2033 cod. civ.,non risultano pertinenti. D’altro canto, è la medesima ricorrente che si riconosce onerata della rendicontazione, allorché, con il secondo mezzo di impugnazione, adduce altresì che ha rimesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri “dettagliati e puntuali rendiconti sull’attività svolta e sui costi sostenuti” (cosìricorso, pag. 29).E tuttaviasi tratta, all’evidenza, di una deduzione del tutto generica e che, al più, sollecita questa Corte al riesame di esiti istruttori. Al che, ovviamente,osta l’insegnamento di questo medesimo Giudice (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892; Cass. (ord.) 26.9.2018, n. 23153; Cass. (ord.) 29.10.2018, n.27415; Cass. (ord.) 19.7.2021, n. 20553 ) . 21.Con il terzo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l’omesso esamecirca fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. Premette che nei pregressi gradi del giudizio ha puntualmente addotto che il definanziamentodelle iniziative connesse alla celebrazione del Giubileo dell’anno 2000 deve essere deliberato, all’esito di apposito procedimentoamministrativo, dalla Commissione di cui all’art. 2, 1° co., della legge n. 396/1990 - ai sensi dell’art. 1, 3° co. bis, del dec. leg. n. 551/1996 , convertito nella legge n. 551/1996 –con apposito motivato provvedimento, espresso in forma scritta e reso a conclusione di apposita istruttoria con la partecipazione del soggetto interessato (cfr. ricorso pagg. 30– 32) . Indi deduce chela Corte di Roma in sede di rinvio non ha atteso all’esame delle suindicate decisive , incontestate circostanze , costituenti il presupposto necessario della domanda di ripetizione dell’asseritoindebito (cfr. ricorso, pag. 34). 22.Il terzo motivo di ricorso parimenti va respinto . 23.Ed invero deve nella specie opinarsi nel senso che l’A.G.O. conosce con cognizione piena della pretesa restitutoria azionata dalle Amministrazioni controricorrenti, cosicché la medesima cognizione non è circoscritta né alla verifica della legittimità dell’iterprocedimentale in esito al quale è stato assunto il provvedimento di “definanziamento” né alla verifica della formale legittimità dello stessoprovvedimento di “definanziamento”. In questi termini le circostanzeil cui esame la Corte di Roma avrebbe omesso in sede di rinvio, s icuramente non hanno valenza decisiva (già in epoca antecedente alla più recente novella del n. 5 del 1° co. dell’art. 360 cod. proc. civ. questa Corte spiegava che la decisività richiesta dall'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. per integrare il vizio di motivazione,è costituita dalla potenziale idoneità di un elemento, risultante dal processo e non sottoposto ad adeguata critica da parte del giudicante, a determinare una decisione diversa: cfr. in tal senso Cass. sez. lav. 2.4.1999, n. 3183). 24.In dipendenza del rigetto del ricorso la società ricorrente va condannata a rimborsare aicontroricorrenti le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo. 25.Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.p.r. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315). P.Q.M. La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna la ricorrente, “AMA – [OSCURATO:PERSONA] ” s.p.a. , a rimborsare aicontroricorrenti, Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nel complesso in euro 7.000,00,oltre spese prenotate a debito; ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1