CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 ottobre 2023
Cassazione n. 34421/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14471/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in [OSCURATO:PERSONA] 2 - A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che le rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. del PIEMONTE - TORINO n. 1579/2017depositata il 10/11/2017 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarato con sentenza del Tribunale di Cuneo in data 24/01/2007, verificava l'esistenza di un credito dell'Agenzia delle Entrate che il Tribunale ammetteva, come da richiesta dell'agente per la riscossione, nella misura complessiva di € 108.775,60. Successivamente il Curatore verificava l'esistenza di un residuo credito per IVA dell’ammontare di € 70.204,00 che, con dichiarazione 2012 per il 2011, richiedeva a rimborso sul presupposto di cui all’art. 30, comma 2, DPR 633/1972 (cessazione dell’attività). Con scritture in data 24 maggio-3 giugno 2013, il Curatore cedeva a [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. il summenzionato credito, con atto notificato all'Agenzia delle Entrate-D.P. di Cuneo e ad [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in data 3 luglio 2013. Con comunicazione del 7 agosto 2013 indirizzata al [OSCURATO:PERSONA], al Curatore e ad [OSCURATO:SOCIETA], l'Agenzia informava di aver constatato la presenza di carichi erariali in capo al fallimento, insinuati al passivo, per € 108.775,60, e, in considerazione della riferibilità dei debiti e del credito IVA chiesto a rimborso a periodi di imposta parimenti anteriori al fallimento, chiedeva autorizzazione alla compensazione. In data 3 ottobre 2013 il Tribunale fallimentare, preso atto del parere negativo del Curatore, respingeva l’istanza. Indi l’Agenzia, giusta provvedimento interamente ritrascritto in ricorso, richiamata l’esistenza, a fronte del credito richiesto a rimborso, di “carichi erariali arretrati in capo al fallimento[,] regolarmente insinuati al passivo e relativi a violazioni di competenza di periodi di imposta anterior[i] alla gestione fallimentare”, “ai sensi dell'art. 38-bis del DPR 29/10/72 n. 633”, disponeva la sospensione del rimborso, “in attesa della definizione delle pendenze in corso o della presentazione di idonea garanzia senza limiti temporali […]”. 2. Avverso detto provvedimento ricorrevano le contribuenti. 3. La CTP, con sentenza n. 82/2/2016 depositata il 25/03/2016, condiviso il provvedimento con cui il Tribunale aveva respinto l'istanza di compensazione proposta dall’Agenzia, escludeva la facoltà per l'Amministrazione di esercitare il potere sospensivo, accogliendo il ricorso. 4. L’Agenzia proponeva appello, accolto dalla CTR del Piemonte con la sentenza in epigrafe, sulla base della seguente motivazione: Il provvedimento di sospensione riguarda […] un credito IVA che, pur chiesto a rimborso con la dichiarazione IVA per l'anno 2012, si era originato prima dell'apertura della procedura. Ne consegue l'applicabilità dell'art. 56 L.F. secondo cui i creditori (e tale è l'Agenzia delle Entrate) hanno il diritto di compensare con i loro debiti verso il fallito i crediti che essi vantano verso lo stesso, ancorché non scaduti prima della dichiarazione di fallimento. Né, assume rilevanza la circostanza che la domanda proposta dall'Agenzia delle Entrate per far valere la compensazione sia stata respinta (anche per la sua ultratardività) e che avverso il provvedimento del Giudice delegato non sia stata proposta opposizione allo stato passivo. I provvedimenti del Giudice delegato hanno, infatti, efficacia endofallimentare e non di giudicato esterno e non possono incidere sul diritto soggettivo del creditore. In altri termini, il rigetto della domanda di ammissione al passivo preclude al creditore la possibilità di partecipare al riparto fallimentare e di ottenere un pagamento (anche per compensazione) ma non estingue il credito che, così, può farsi valere nei confronti dell'eventuale garante o, dopo la chiusura del fallimento, nei confronti del soggetto tornato in bonis. Risulta erronea, pertanto, la decisione della C.T.P. secondo cui l'assenza di debiti di imposta in capo a [OSCURATO:SOCIETA] impedirebbe la compensazione e l'adozione del provvedimento di sospensione. Quest'ultimo risulta, invece, legittimo[,] in quanto emesso in conformità della normativa in materia e finalizzato alla tutela di un interesse pubblico[,] ma anche opportuno, considerata l'entità dei debiti tributari della società fallita, ben superiore a quella del credito IVA, oggetto di cessione. Peraltro, il provvedimento di sospensione del rimborso, costituendo provvedimento di natura cautelare, non determina la perdita del diritto[,] ma il suo temporaneo "congelamento" in attesa che il creditore definisca le pendenze o presti cauzione. 5. Propongono le contribuenti ricorso per cassazione con tre motivi. Resiste l’Agenzia con controricorso. Le contribuenti depositano altresì ampia memoria telematica, ulteriormente illustrativa delle proprie ragioni, recante la data del 9 ottobre 2023. Considerato che: 1. Con il primo motivo si denuncia: “Art. 360 n. 3 c.p.c.: violazione e falsa applicazione degli artt. 38-bis del DPR 633/1972, 69 del R.D. n. 2440/1923 e 23 del D.Lgs. n. 472/1997 in tema di sospensione dei rimborsi in relazione all'art. 7 della Legge 212/2000”. 1.1. “Il provvedimento ‘ab origine’ impugnato di sospensione del rimborso del credito ceduto è stato adottato ai sensi dell'art. 38-bis del DPR 633/72”; “in assenza della pendenza di procedimenti penali, utilizzando gli usuali criteri interpretativi fissati dall'art. 12 delle preleggi, il Legislatore non [ha] inteso attribuire all'[OSCURATO:PERSONA] la facoltà di sospendere l'erogazione del rimborso in forza del disposto del sopratrascritto dettato normativa”; “ove in ipotesi il provvedimento di sospensione possa ritenersi fondato sul disposto di cui agli artt. 69 R.D. 2440/1923 ovvero 23 del D.Lgs. 472/1997, uno specifico richiamo a tali disposizioni di legge avrebbe dovuto essere espressamente operato dall'Ufficio nel provvedimento impugnato, ma tale onere non è stato assolto dall'Ufficio nella presente fattispecie”. 1.2. Il motivo è manifestamente infondato. 1.2.1. Ricorre nella giurisprudenza di questa Suprema Corte il principio –utilmente replicabile in relazione al provvedimento cd. di fermo che ne occupa –a termini del quale, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'erronea indicazione, nell'avviso di accertamento, della norma di legge in tesi violata non è, di per sé, causa di nullità dell'atto per inosservanza dell'obbligo di motivazione, previsto dall'art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, quando il recupero si fondi su presupposti di fatto espressamente indicati, i quali, comunque, legittimano la pretesa impositiva, eventualmente anche sulla base di altra disposizione legislativa (Sez. 5 , Sentenza n. 28968 del 10/12/2008, Rv. 605824 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 3257 del 06/03/2002, Rv. 553397 - 01). Aggiungesi, in particolare, nella motivazione di Sez. 5, n. 3257 del 2002: Anche sul piano processuale la censura è infondata, atteso che, in linea di principio, l'art. 183, comma 4, c. p. c. (applicabile al processo tributario in forza del rinvio di cui all'art. 1, comma 2, d.p.r. 546/1993) consente, nella prima udienza di trattazione ad entrambe le parti, di "precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate" (nella specie, il ricorrente assume che l'Ufficio ha "rettificato" l'indicazione della norma all'atto della sua costituzione in giudizio). Peraltro, non costituisce domanda nuova la semplice modifica della norma invocata a sostegno della domanda stessa (e nella specie l'Ufficio riveste il ruolo di attore in senso sostanziale), se i fatti che integrano la "causa petendi" (nella specie acquisizione di beni per cessazione di attività) siano rimasti immutati (v. Cass. 10737/2001, 9239/2000, 1104 /1999, e, più risalente, 2034/1986). Soltanto la introduzione di un nuovo tema di indagine e di decisione che alteri l'oggetto sostanziale dell'azione ed i termini della controversia, costituisce domanda nuova improponibile (Cass. 5120 /2001); invece, la modifica della domanda iniziale che incide sulla "causa petendi" unicamente nel senso di una diversa interpretazione o qualificazione giudica del fatto costitutivo del diritto e sul "petitum" nel solo senso di un ampliamento o di una limitazione di questo, integra una semplice "emendatio", consentita (Cass. 9239/2000) che, quindi, non viola il principio del contraddittorio, né limita il diritto di difesa. 1.2.2. Nel caso di specie, dalla motivazione del provvedimento, riprodotta in ricorso, emerge con solare evidenza la ragione dell’adozione della sospensione dell’erogazione del credito, in relazione al controcredito costituito dai “carichi erariali arretrati in capo al fallimento[,] regolarmente insinuati al passivo e relativi a violazioni di competenza di periodi di imposta anterior[i] alla gestione fallimentare”, oltreché il carattere meramente provvisorio della sospensione stessa, “in attesa della definizione delle pendenze in corso o della presentazione di idonea garanzia senza limiti temporali […]”. 1.2.3. In conseguenza di quanto innanzi, l’erronea indicazione della base giuridica del provvedimento, individuata nell’art. 38-bis d.P.R. n. 633 del 1972, anziché, in particolare, nell’art. 69 r.d. n. 2440 del 1923, evocato dall’Agenzia delle Entrate solo in corso di giudizio, non inficiava già “ab origine” l’esatto intendimento della sostanza del provvedimento stesso, attingibile dal riferimento al controcredito erariale quale fattore di momentanea impossibilità di soddisfare la pretesa privata, sintanto che la contrapposizione dei crediti non avesse trovato sfogo giudiziale o comunque non fosse stata –senza limiti temporali – prestata garanzia. Un tanto descrive il contenuto tipico di quel che ormai, anche nel linguaggio giurisprudenziale, suole essere definito fermo amministrativo ex art. 69 r.d. n. 2440 del 1923, tale, in effetti, correttamente inteso dalle contribuenti, che hanno spiegato congruenti doglianze in sede di impugnazione: ragion per cui – val solo la pena di aggiungere – le medesime, non solo non allegano alcun concreto pregiudizio loro cagionato dalla suddetta erronea indicazione della base giuridica, ma soprattutto dimostrano in concreto di non averne ricevuto alcuno. 2. Con il secondo motivo si denuncia: “Art. 360 n. 5 c.p.c.: omesso esame circa l'inidonea motivazione dell'atto di sospensione impugnato, fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti”. 2.1. “L'accertamento della legittimità dell'atto di sospensione impugnato emerge in tutto il corpo della sentenza gravata solamente attraverso l'inciso di cui al terzultimo capoverso di pagina 4 dell'impugnata sentenza[,] laddove con riferimento al provvedimento di sospensione se ne assume la legittimità ‘in quanto emesso in conformità della normativa in materia’”. “Pertanto il Giudice non ha speso una sola parola per motivare la legittimità del fatto che costituisce il presupposto immediato della sospensione dato dalle norme richiamate nel provvedimento impugnato[,] la cui validità costituisce l'oggetto del giudizio introdotto con il ricorso”. “La legittimità o meno del provvedimento impugnato costituisc[e] un fatto decisivo per il giudizio su cui la CTR piemontese non ha benché minimamente motivato”. 2.1. Il motivo è manifestamente infondato. 2.1.1. È sufficiente una semplice lettura della motivazione della sentenza impugnata per rilevare come essa sia interamente volta ad illustrare le ragioni che sorreggono l’affermazione di legittimità del provvedimento impugnato, in considerazione della verificata sussistenza dei relativi presupposti giuridici e fattuali: affermazione compendiata, in via di mera sintesi, nella definitiva considerazione, in ricorso inammissibilmente considerata fuori dall’intero contesto argomentativo in cui è inserita, dell’essere il medesimo stato “emesso in conformità della normativa in materia”. 3. Con il terzo motivo si denuncia: “Art. 360 n. 3 c.p.c.: violazione e falsa applicazione dell'art. 1263 c.c. in tema di trasferimento dei diritti inerenti la tutela del credito ceduto, con riferimento all'art. 106 R.D. 267/1942 in tema di vendite fallimentari e al disposto di cui agli artt. 2909 c.c. e 96 R.D. 267/1942 relativamente agli effetti del giudicato fallimentare”. 3.1. “È stato diffusamente argomentato negli atti difensivi di merito e ribadito nelle memorie illustrative di secondo grado che avverso il provvedimento del Tribunale di Cuneo 3 ottobre 2013 […], che ha respinto l'istanza dell'Agenzia delle Entrate facendo proprie le esaurienti argomentazioni esposte dal Curatore con parere in data 27 agosto 2013 depositato in Cancelleria il 5 settembre 2013 […], non è stata proposta impugnazione ai sensi dell'art. 98 L.F., con la conseguenza che il decreto di esecutività dello stato passivo ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 96 L.F. si è cristallizzato, spiegando definitivamente effetti con riferimento alla procedura fallimentare. È stato ulteriormente argomentato sull'efficacia di giudicato di detto provvedimento anche in favore di [OSCURATO:SOCIETA]/Intesa le quali[,] aventi causa d[a]l fallimento[,] sono pertanto legittimate quali cessionarie ad opporre al debitore ceduto tutte le eccezioni che il cedente era abilitato a proporre. Infatti ai sensi dell'art. 1263 c.c.[,] per effetto della cessione[,] il credito è trasferito al cessionario con i privilegi, con le garanzie personali e reali e con gli altri accessori[,] tra i quali sono pacificamente ricomprese anche le azioni giudiziarie […]”. “[OSCURATO:PERSONA] ‘a quo’ ha fatto palese malgoverno della normativa in materia di cessione dei crediti […]”. “Essendosi ormai verificata una preclusione di natura processuale nei confronti del fallimento, le cessionarie hanno invocato a loro favore ai sensi dell'art. 2909 c.c. l'accertamento contenuto nel provvedimento decisorio 3 ottobre 2013 del Tribunale di Cuneo […] avente valenza di giudicato formale anche nei confronti dell'avente causa in quanto mai reclamato ai sensi dell'art. 26 L.F. dinanzi alla Corte d'appello competente: la circostanza dedotta in primo grado […] non risulta contestata anche per gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c.”. “L'accertamento operato dal Tribunale di Cuneo di insussistenza del diritto dell'Agenzia a compensare per le ragioni addotte dal Curatore e fatte proprie dal Tribunale […], indipendentemente dalla correttezza delle considerazioni giuridiche che lo presuppongono[,] ha assunto valenza di giudicato ed esclusivamente in forza di detto titolo le odierne ricorrenti assumono il proprio diritto al rimborso con esclusione della compensazione da parte dell'Ufficio”. “Affermare […] che l'adozione del provvedimento di sospensione risulta legittimo[,] in quanto finalizzato alla tutela di un interesse pubblico[,] e opportuno[,] considerata l'entità dei debiti tributari della società fallita[,] ben superiore a quella del credito IVA ceduto[,] costituisce enunciazione nel caso concreto inconferente[,] posto che l'interesse pubblico è comunque subordinato alla sussistenza di un diritto soggettivo del privato e l'entità dei debiti tributari della società fallita risulta ‘ictu oculi’ irrilevante ai fini della presente controversia”. 3.2. Il motivo è infondato. 3.3. Il ragionamento che si andrà ad esporre a sostegno della decisione si articola in due constatazioni preliminari ed in due serie di passaggi logici, necessitanti di essere singolarmente scanditi. 3.3. La prima constatazione preliminare muove dalla considerazione che i due crediti contrapposti che ne occupano, quello insinuato al passivo dall’agente della riscossione e quello chiesto a rimborso dalla curatela, sono pacifici nell’“an”, nel “quantum” ed altresì nel “quando”, emergendo, rispetto a quest’ultimo profilo, che entrambi risalgono al periodo pre- fallimentare, nonostante che il credito IVA chiesto dalla curatela a rimborso sia formalmente maturato solo in costanza di fallimento (traendo fondamento dalla cessazione dell’attività d’impresa). 3.4. La seconda constatazione preliminare muove dalla considerazione che, per effetto della cessione del credito IVA dalla curatela alle contribuenti, queste ultime sono subentrate nella posizione della prima, in forza di un fenomeno successorio. 3.5. Esaurite così le due constatazioni preliminari, la prima serie di passaggi logici si impernia, anzitutto, sull’oggetto dell’originaria impugnazione spiegata dalle contribuenti: ossia il provvedimento di fermo amministrativo, mediante il quale l’Agenzia delle Entrate sospendeva il rimborso del credito IVA vantato già dalla curatela e di poi dalle contribuenti. 3.5.1. Orbene, comunemente insegnasi che il fermo amministrativo ha natura cautelare. Sulla base di siffatta ritenuta natura, ancorché “sui generis”, si ritiene che esso “non [sia] [in linea di principio] compatibile con il fallimento, atteso che finirebbe col derogare al divieto di frazionamento dei rapporti tra fallito e singoli creditori posto dall'art. 51 della legge fallimentare (r.d. n. 267 del 1942), salvo [però] che non vi sia contestazione alcuna né sul credito dell'[OSCURATO:PERSONA] né su quello vantato dalla curatela e maturato ‘ante’ fallimento” (Sez. 5, Sentenza n. 34930 del 17/11/2021, Rv. 663034 - 01). Invero, nel caso di non contestazione, che, come ricordato, ricorre nella specie, “dalla data della coesistenza dei crediti, o comunque da quella della dichiarazione di fallimento in cui i debiti pecuniari del fallito si considerano scaduti, il credito di minore consistenza” (come leggesi nella motivazione della sentenza da ultimo citata) “non esiste più, mentre quello di maggior peso viene automaticamente ridotto nella misura corrispondente”: infatti, “il riconoscimento in sede giudiziaria di una compensazione di crediti derivanti da differenti rapporti giuridici è accertamento con decorrenza retroattiva, che comporta l'inesistenza originaria del credito di minore importo e incide pertanto direttamente sul titolo azionato (Cass., sez. un., n. 16508/10): sicché, oltre che ammissibile, il fermo sarebbe addirittura superfluo, perché volto a propiziare una compensazione che si è già prodotta”. 3.5.2. Progredendo nell’analisi, in punto di rapporti tra scopo del fermo ed accertamento del controcredito dell’Amministrazione legittimante la medesima all’adozione del relativo provvedimento per paralizzare la pretesa del privato, s’è in effetti autorevolmente sostenuto che il fermo “ha lo scopo di legittimare la sospensione, in via cautelare e provvisoria, del pagamento di un debito liquido ed esigibile da parte di un'Amministrazione dello Stato, a salvaguardia della eventuale compensazione legale di esso, con un credito, anche se non attualmente liquido ed esigibile” (ché anzi, come precisato in motivazione da Sez. 6-5, Ordinanza n. 19335 del 29/09/2016, “ove posto a cautela di un credito liquido ed esigibile[, il fermo] risulterebbe superfluo, potendosi applicare la disciplina codicistica comune sulla compensazione legale di cui all'art. 1243, primo comma, cod. civ.”), dalla stessa od altra Amministrazione, “considerata nella sua unicità di soggetto di rapporti giuridici”, preteso “nei confronti del suo creditore”; tuttavia “nell'ordine degli effetti del provvedimento di fermo non rientra quello di impedire al giudice ordinario il pieno esercizio della propria giurisdizione sulla domanda del creditore dell'Amministrazione[, con la conseguenza] che, per un verso, è consentito al creditore di agire per l'accertamento negativo del credito vantato dall'Amministrazione ed oggetto del provvedimento di fermo; per l'altro verso, l'Amministrazione pubblica statale, convenuta in giudizio per l'adempimento del proprio debito, ove voglia conservare gli effetti prodotti dall'esercizio del suo potere cautelare, ha l'onere di chiedere l'accertamento e la liquidazione del suo credito in funzione della dichiarazione di estinzione del proprio debito, così affidando alle regole del processo, davanti al giudice cui domanda ed eccezione sono state proposte, l'applicazione della disciplina sostanziale della compensazione, quale risultante dall'avvenuto esercizio del provvedimento di fermo” (Sez. U, Sentenza n. 7945 del 21/05/2003, Rv. 563365-01). 3.5.3. È alla luce di tali considerazioni che s’è recentemente puntualizzata (dalla già ricordata Sez. 6-5, n. 19335 del 2016) la conclusione tale per cui “il tratto caratterizzante [de]l cd. fermo amministrativo non è tanto la sua natura cautelare - come visto ‘sui generis’ -quanto la sua provvisorietà e strumentalità anticipata rispetto alla futura ed eventuale operatività della compensazione, traducendosi nell'eccezionale possibilità dell'obbligata di differire il soddisfacimento del credito liquido ed esigibile, in via provvisoria e per esigenze cautelari, fino a che la coesistenza di reciproche poste -di dare e di avere - non approdi all'estinzione (in tutto o in parte) del debito, per effetto di compensazione" (Cass. n. 7320/14 […])”. 3.6. Proprio l’accenno da ultimo compiuto all’evoluzione da una situazione di “coesistenza di reciproche poste” ad una situazione di “estinzione (in tutto o in parte) del debito, per effetto di compensazione”, conduce alla seconda serie di passaggi logici, preannunciata in apertura, che si sviluppa attorno alla tesi, sostenuta dalle contribuenti ed avversata dall’Agenzia, secondo cui, nella specie, a fronte della definitività, per mancata impugnazione, del provvedimento del Tribunale in data 3 ottobre 2013 di rigetto dell’istanza dell’Agenzia di autorizzazione alla compensazione, nessun effetto estintivo sarebbe più da questa invocabile a detrimento dell’acquisita posizione attiva delle contribuenti. 3.6.1. Siffatta tesi, per quanto pregevole, è destituita di fondamento, per l’effetto trascinandosi seco, nella medesima sorte, altresì l’accusa di illegittimità rivolta al provvedimento di fermo, che seguita ad espletare la sua funzione “lato sensu” cautelare in sede, non fallimentare, ma extrafallimentare, nei termini che subito si passa ad esporre. 3.6.2. Viene in linea di conto un insegnamento che permea la giurisprudenza di legittimità sin da tempi ormai non più recenti. Il riferimento cade su Sez. 1 , Sentenza n. 2423 del 12/03/1994, intervenuta in un caso analogo a quello per cui si procede, giacché la curatela fallimentare di una società di fatto, “vantando un credito di L. 861.000 nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA] dello Stato a titolo di rimborso di un'eccedenza netta [sull'I.V.A. …], conveniva davanti al Tribunale di Firenze l'Amministrazione debitrice della quale chiedeva la condanna al pagamento della somma indicata”, mentre “la convenuta chiedeva il rigetto della domanda, eccependo la compensazione, fino a concorrenza, del credito vantato dal fallimento (non contestato nella sussistenza, nel titolo e nell'ammontare), con un credito del Fisco già insinuato ed ammesso al passivo fallimentare per L. 1.382.000”; il Tribunale “dichiarava inammissibile la compensazione e dava accoglimento alla domanda di condanna”; la Corte territoriale, invece, riconosceva “il diritto dell'appellante di opporre in compensazione alla curatela il proprio credito verso il fallito”. La S.C. era investita dalla curatela della questione dell’illegittimità del riconoscimento di tale diritto, - “ perché nel dichiarare al passivo il proprio credito, l'[OSCURATO:PERSONA] dello Stato non aveva chiesto la compensazione né espresso alcuna riserva in tale senso, pur essendo pienamente consapevole dell'esistenza del suo debito verso il fallito. […. L]'ammissione non ha la sola funzione accertativa del credito vantato, ma altresì funzione di ammissione alla procedura concorsuale, rendendo il credito concorrente; il che significa che con l'ammissione il creditore chiede la soddisfazione secondo le regole del concorso, con preclusione della compensazione che costituisce eccezione alle regole del concorso ed è un mezzo estintivo interamente satisfattivo, al di fuori della falcidia fallimentare”; -“[per]ché la compensazione non opera ex lege (art. 1241 c.c.) ma è rimessa all'attività della parte”, donde, “avendo la parte chiesto la soddisfazione nelle forme concorsuali, [ha] implicitamente rinunciato ad una soddisfazione extraconcorsuale, quale deriverebbe dalla compensazione”. Orbene la S.C. –osservato in sintesi che “la ricorrente curatela valorizza[va] l'avvenuta ammissione, in via definitiva, al passivo fallimentare di un credito dell'[OSCURATO:PERSONA] come causa impeditiva all'esperibilità dell'eccezione di compensazione, sotto un duplice profilo: a) come effetto del giudicato interno (preclusivo) alla procedura concorsuale; b) come espressione di rinuncia, sia pure implicita, alla compensazione stessa” – con affermazioni tuttora pienamente condivisibili spiega in motivazione: Il contrario, e più recente, indirizzo giurisprudenziale, cui si ritiene di dovere aderire dandovi continuità, pone in rilievo la diversità di ambiti e di finalità, sotto il profilo processuale, tra l'ammissione al passivo di un credito, da un lato, e l'eccezione di compensazione del credito, dall'altro. L'ammissione al passivo ha la finalità di determinare la partecipazione al concorso, e le modalità della partecipazione, di ogni singolo credito. Nell'ambito del concorso, pertanto, il provvedimento definitivo di ammissione al passivo (nella forma dello stato passivo ovvero in quella dell'insinuazione tardiva) assume la sua efficacia preclusiva, non estensibile ai rapporti processuali esterni al concorso e che implichino una contrapposizione tra la curatela fallimentare, quale soggetto processuale attivo, e terzo debitore. Dall'esclusione dell'efficacia di giudicato esterno per il provvedimento di ammissione al passivo di un credito, deriva la mancanza di preclusione alla compensazione, eccepita alla curatela che agisca per la condanna del debitore al pagamento di una somma, eccezione che ha la finalità precipua di paralizzare la domanda del curatore e di ottenerne il rigetto. Da questa impostazione processuale, che riconosce due ambiti processuali distinti all'ammissione al passivo di un credito ed all'eccezione di compensazione contro un'azione di condanna proposta dal curatore, sono derivate, nelle pronunce di questa Corte, varie conseguenze tra di loro collegate quali (oltre alla già ricordata non necessità della preventiva verificazione del credito opposto in compensazione), la non preclusione all'opposizione del provvedimento di esclusione del giudice delegato (Cass. 17 luglio 1985 n. 4223 ; 23 maggio 1978 n. 2564 ), la proponibilità dell'eccezione indipendentemente dal fatto che il credito sia stato, o non, ammesso al passivo fallimentare (Cass. 20 maggio 1986 n. 3337 ), ovvero quand'anche l'ammissione sia avvenuta (Cass. sent. 13 maggio 1971 n. 1385; 10 marzo 1975 n. 882 in parte; sent. n. 4921 - 88). Né può sostenersi, sotto il diverso profilo, che la stessa domanda di ammissione al passivo comporti rinuncia alla compensazione, in quanto l'interesse a proporre tale eccezione non sorge dall'atto di ammissione al passivo del credito opposto in compensazione, ma solo dall'eventuale esercizio della contraria pretesa di credito da parte del fallimento (Cass. 10 marzo 1975 n. 882; 25 novembre 1992 n. 12. 537). Dalla superiore sentenza è tratto un principio di diritto (Rv. 485692-01)divenuto tralaticio, che recita: Il titolare di un credito ammesso in via definitiva al passivo fallimentare, se convenuto in giudizio dal curatore per far valere un credito del fallimento, può, ai sensi dell'art. 56 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, opporre la compensazione, fino a concorrenza, del proprio credito con quello vantato nei suoi confronti dal fallimento, senza che gli si possa eccepire la rinuncia tacita alla compensazione come conseguenza implicita nella domanda di ammissione al passivo o l'efficacia preclusiva del provvedimento di ammissione al passivo in via definitiva. 3.6.3. Per completezza, v’è da rilevare che l’opponibilità al fallimento, che azioni un proprio credito, di un controcredito in compensazione prescinde finanche dall’ammissione in via definitiva al passivo fallimentare. Invero, “il principio del concorso formale, sancito dall'art. 52 legge fall., secondo cui ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione, deve essere accertato secondo le norme sulla verificazione dello stato passivo, non esclude che, nel giudizio proposto dal curatore fallimentare per la condanna al pagamento di un debito di un terzo nei confronti del fallito, il terzo possa opporre in compensazione, in via di eccezione, il suo credito, anche quando esso non sia stato accertato in sede di verificazione del passivo ed anche quando tale accertamento non sia stato neppure richiesto, giacché in tal caso il terzo chiede l'accertamento della sua pretesa creditoria, non ai fini della partecipazione al concorso, ma soltanto per contrastare la pretesa del curatore” (cfr. ad es. Sez. 1, Sentenza n. 18223 del 21/12/2002, Rv. 559369-01). Ne consegue che “nel giudizio promosso dal curatore per il recupero di un credito del fallito il convenuto può [sempre] eccepire in compensazione, in via riconvenzionale, l'esistenza di un proprio controcredito verso il fallimento, atteso che tale eccezione è diretta esclusivamente a neutralizzare la domanda attrice ottenendone il rigetto totale o parziale, mentre il rito speciale per l’accertamento del passivo previsto dagli artt. 93 e ss. l.fall. trova applicazione nel caso di domanda riconvenzionale, tesa ad una pronuncia a sé favorevole idonea al giudicato, di accertamento o di condanna al pagamento dell’importo spettante alla medesima parte una volta operata la compensazione” (cfr. ad es. Sez. 6-1, Ordinanza n. 30298 del 18/12/2017, Rv. 647290-01). 3.6.4. In definitiva, il precipitato dell’insegnamento inaugurato da Sez. 1, n. 2423 del 1994, e coltivato dalla giurisprudenza successiva, consiste in ciò che la regola della generale opponibilità al fallimento in via d’eccezione della compensazione non trova ostacolo nell’ammissione al passivo, nell’interezza, del credito, anche tributario, opposto in compensazione, senza cioè la riduzione derivante dallo scorporo del credito del fallimento, attesa l’efficacia meramente endofallimentare dei provvedimenti riguardanti l’ammissione al passivo. 3.6.5. Sinteticamente deve dunque enunciarsi il seguente articolato principio di diritto: In caso di fallimento di un soggetto esercente attività d’impresa, qualora, dopo l’insinuazione al passivo di un non contestato credito erariale sorto prima del fallimento, il curatore esponga in dichiarazione, e poi ceda ad un terzo, un minor credito parimenti non contestato, derivante, in ragione della chiusura dell’attività, ai fini dell’IVA, da rapporti d’imposta anteriori al fallimento, non osta a che l’Amministrazione adotti un provvedimento cd. di fermo ai sensi dell’art. 69 r.d. n. 2440 del 1923, fondato sul proprio maggior credito, la circostanza che il giudice fallimentare abbia respinto con provvedimento non impugnato la sua istanza di compensazione parziale per ragioni non riguardanti l’inesistenza di detto credito: invero, il provvedimento del giudice fallimentare spiega efficacia unicamente ai fini del realizzo del maggior credito entro il fallimento nel rispetto del concorso paritario dei creditori, ma non impedisce che esso possa costituire oggetto di eccezione di compensazione dall’Amministrazione opponibile al cessionario del minor credito al di fuori del fallimento e quindi del concorso, eccezione a cautela della quale il provvedimento di fermo, nell’attuale esistenza del maggior credito, è tipicamente preordinato. 3.7. Le superiori conclusioni non sono revocabili in dubbio alla luce di Sez. VI-5, Ordinanza n. 20645 del 09/09/2020, citata in memoria dalle contribuenti quale precedente loro favorevole in fattispecie ritenuta analoga. In realtà, nel precedente, la Sez. VI-5, mette in luce che “la CTR nel rigettare l'appello della Agenzia ha […] valutato la fondatezza della eccezione di compensazione: ha rilevato che la suddetta eccezione era già stata fatta valere in sede di procedura fallimentare, che essa era stata respinta dal tribunale fallimentare e che non vi erano ragioni di credito nei confronti della curatela (creditore cedente) né nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] (cessionario)”. Talché, in quel caso, l’accertamento in fatto della CTR emerge consistere nell’inesistenza di “ragioni di credito” e su di esso (quale piattaforma condizionante il vaglio di legittimità) si innesta l’ulteriore considerazione, subito in appresso, della Sez. VI- 5, secondo cui “in questi termini si deve intendere il richiamo al principio del giudicato, e in ogni caso il giudice d'appello ha, nella sostanza, deciso il merito della eccezione di compensazione, ritenendola infondata, sicché non potendo essere opposta al cedente, non lo può essere neppure al cessionario e quindi non è giustificato il provvedimento di sospensione adottato ex art. 69 nei confronti del cessionario”. Diversamente, nel caso che ne occupa, la CTR –valutando essa pure la fondatezza dell’eccezione di compensazione – ha rilevato l’effettiva esistenza di un credito erariale ben superiore al credito ceduto alle contribuenti; come visto, infatti, scrive: “Quest'ultimo [ossia il provvedimento di sospensione] risulta, invece, legittimo […, …,] considerata l'entità dei debiti tributari della società fallita, ben superiore a quella del credito IVA, oggetto di cessione”. 3.7.1. Quanto detto consente di farsi carico anche dell’ulteriore considerazione sviluppata in memoria dalle contribuenti, laddove osservano che l’Agenzia, non avendo alcun credito da opporre loro, non ha neppure ottemperato all’onere (di cui a Sez. U, n. 7945 del 2003), “di chiedere l'accertamento e la liquidazione del suo credito in funzione della dichiarazione di estinzione del proprio debito”. 3.7.1.1. Siffatta, pur acuta, argomentazione non pare cogliere nel segno. È bensì vero che l’Agenzia non ha alcun credito da opporre alle contribuenti in via diretta, per posizioni debitorie, cioè, loro proprie; essa, tuttavia, ha sicuramente da opporre loro in via indiretta il maggior credito insinuato al passivo del fallimento. Più nel dettaglio. Quantunque le medesime, come sostenuto in ricorso e ribadito in memoria, si siano rese cessionarie, dal fallimento, solo del minor credito, nondimeno, detto minor credito è stato loro ceduto nella medesima consistenza che possedeva nella procedura fallimentare, in seno alla quale subiva però “ab origine” la compressione derivante dall’insinuazione al passivo del maggior credito agenziale. Invero – a termini di consolidata giurisprudenza, cui già s’è fatto cenno –“la compensazione estingue ‘ope legis’ i debiti contrapposti per effetto del fatto oggettivo della loro coesistenza” (Sez. 1, Sentenza n. 2037 del 05/06/1976 , Rv. 380866 - 01 ); la qual cosa equivale a dire che “gli effetti della compensazione legale retroagiscono al momento della coesistenza dei debiti” (Sez. 2, Sentenza n. 1536 del 21/02/1985, Rv. 439532-01), ragion per cui “la compensazione legale, a differenza di quella giudiziale, opera di diritto per effetto della sola coesistenza dei debiti, sicché la sentenza che la accerti è meramente dichiarativa di un effetto estintivo già verificatosi e questo automatismo non resta escluso dal fatto che la compensazione non possa essere rilevata di ufficio, ma debba essere eccepita dalla parte, poiché tale disciplina comporta unicamente che il suddetto effetto sia nella disponibilità del debitore che se ne avvale, senza che sia richiesta una autorizzazione alla compensazione dalla controparte” (cfr., da ult., Sez. 3, Sentenza n. 22324 del 22/10/2014, Rv. 633014-01). 3.7.2. In tale situazione, in cui i reciproci crediti non sono, sotto alcun profilo, contestati, non aveva l’Agenzia da “chiedere l'accertamento e la liquidazione del suo credito”, tanto più non agendo in via d’azione, ma opponendo il suo maggior credito (solo) in via d’eccezione. 3.7.3. Né può sostenersi –come fanno invece le contribuenti in memoria – che il provvedimento di fermo ha così perso la sua natura cautelare, per acquisire una valenza definitiva. La definitività di cui si dolgono le contribuenti, in realtà, non è da riferire al provvedimento di fermo, ma alla retroazione “ope legis” degli effetti della compensazione, tanto da essersi sostenuto, come visto, che “oltre che ammissibile, il fermo sarebbe addirittura superfluo, perché volto a propiziare una compensazione che si è già prodotta” (Sez. 5, n. 34930 del 2021). In replica alla doglianza delle contribuenti è invece da osservarsi che il provvedimento di fermo è volto ad assicurare gli effetti della compensazione a misura che le contribuenti abbiano ad esigere il minor credito di cui si sono rese cessionarie. 3.8. Al cospetto del principio innanzi enunciato (par. 3.6.5.), correttamente la CTR ha richiamato l’art. 56 l.fall. e l’efficacia meramente endofallimentare dei provvedimenti del giudice delegato e del tribunale. 3.8.1. Più nel dettaglio: -sotto il primo profilo, l’art. 56, comma 1, l.fall. – a termini del quale “i creditori hanno diritto di compensare coi loro debiti verso il fallito i crediti che essi vantano verso lo stesso, ancorché non scaduti prima della dichiarazione di fallimento” – riconosce “funditus” siffatto diritto ai creditori in sede fallimentare, perché il concorso consente la deducibilità da parte loro anche del maggior credito, ma non impedisce che essi in sede extrafallimentare (rispetto alla quale la “vis attractiva” del concorso osta soltanto alla formazione di un titolo in violazione della “par condicio”) si limitino a difendersi dalla pretesa creditoria del fallimento invocando bensì la compensazione, ma solo in via d’eccezione; -sotto il secondo profilo, il provvedimento addì 3 ottobre 2013 del Tribunale fallimentare di rigetto (“anche per la sua ultratardività”, come annota la CTR, sottolineandone così una caratterizzazione sostanzialmente in rito) dell’istanza agenziale di autorizzazione alla compensazione dispiega efficacia meramente endofallimentare, riguardando, cioè, soltanto l’“an” ed il “quomodo” della partecipazione al concorso, “thema” con esclusivo riguardo al quale assume (bensì) efficacia preclusiva, che (tuttavia) non pregiudica i rapporti processuali (pur pendenti tra le medesime parti, ossia curatela e creditore-debitore, ma) al di fuori del concorso. 3.9. Può, a questo punto, agevolmente portarsi a compimento il ragionamento sin qui esposto, seguendo, a contrario, la traccia di Sez. 6-5, n. 19335 del 2016. 3.9.1. Questa ha cassato con rinvio la sentenza d’appello innanzi a sé impugnata – che aveva confermato la sentenza di primo grado di annullamento, per incompatibilità con l’art. 51 l.fall. (sul divieto di iniziare o proseguire le azioni esecutive e cautelari nei confronti del debitore fallito), del provvedimento di fermo con cui l’Amministrazione, a fronte dell’autorizzazione del G.D. di compensare il credito IVA del fallimento per € 129.543,92 solo nei limiti del credito ammesso al privilegio per € 81.505,10, aveva opposto la sospensione dell’erogazione della differenza “in ragione del proprio residuo (minor) credito chirografario di € 38.284,16” – “sia per non aver colto il nesso teleologico esistente tra il fermo amministrativo e l'istituto della compensazione fallimentare, perciò censurandone il contrasto con il principio della ‘par condicio creditorum’, quando invece l'art. 56, primo comma, l.fall. rappresenta proprio un'ipotesi di deroga a quel principio, offrendo esso stesso al creditore concorsuale una forma di autotutela, esercitabile in via di eccezione anche in sede extrafallimentare, non valendo in tal caso il vincolo del concorso formale ex art. 52 l.fall. […]; sia per essersi limitata ad annullare il provvedimento di fermo, senza esaminare il merito della eccezione di compensazione cui esso era strumentale, in ordine alla quale l'Amministrazione ricorrente lamenta, appunto, l'omessa pronuncia”. 3.9.2. Nel caso oggetto del presente giudizio, invece, la CTR: - ha perfettamente “ colto il nesso teleologico esistente tra il fermo amministrativo e l'istituto della compensazione fallimentare”, attenendosi ad una corretta esegesi dell’art. 56, comma 1, l.fall., che accorda “al creditore concorsuale una forma di autotutela, esercitabile in via di eccezione anche in sede extra-fallimentare”; - ha anche “ esamina[to] il merito della eccezione di compensazione” fondante il provvedimento di fermo, laddove ha espressamente rimarcato l’opportunità di quest’ultimo in considerazione dell’“entità dei debiti tributari della società fallita, ben superiore a quella del credito IVA, oggetto di cessione”. 3.10. Ne consegue che la sentenza impugnata va esente dalle censure mossele nel motivo in disamina. 3.11. In definitiva, il ricorso va integralmente rigettato. 3.12