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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 38063/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bologna del 02.02.2024 che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art.186, comma 2 lett. c), comma 2-bis e comma 2-sexies del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 condannandolo alla pena di mesi dieci di arresto ed Euro 2000 di ammenda, ha concesso all'imputato il beneficio della non menzione della condanna ex art.175 cod. pen..

2. L'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione formulando due motivi.

Con il primo deduce l' inosservanza delle norme processuali ed il vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) e lett. e) cod. proc. pen., in relazione all'utilizzabilità dell'accertamento alcolemico, quando non preceduto dall'avviso di cui all'art.114 disp. att. cod. proc. pen.

Con il secondo la violazione di legge ed il vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) in ordine al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art.131-bis cod. pen. 3.

Il primo motivo di ricorso é manifestamente infondato.

Ed invero la Corte territoriale ha correttamente ritenuto che la prova dell'avvenuto avviso di cui all'art. 114 disp. att. cod. proc. pen. possa essere validamente fornita anche mediante prova testimoniale.

Nel caso di specie, la testimonianza acquisita risulta attendibile e conforme ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, posto che, pur in assenza di formale verbalizzazione, il pubblico ufficiale ha chiesto immediatamente all'imputato se intendesse avvalersi dell'assistenza di un difensore, ricevendo espresso diniego.

Quanto al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., i giudici di appello, seppur tramite una motivazione succinta, hanno congruamente ritenuto insussistenti i presupposti applicativi, valorizzando la rilevante entità del tasso alcolemico accertato, ben superiore al limite di legge, nonché la verificazione di un sinistro stradale, elementi che escludono la configurabilità del fatto come di particolare tenuità.

4. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deci o i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bologna del 02.02.2024 che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art.186, comma 2 lett. c), comma 2-bis e comma 2-sexies del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 condannandolo alla pena di mesi dieci di arresto ed Euro 2000 di ammenda, ha concesso all'imputato il beneficio della non menzione della condanna ex art.175 cod. pen.. 2. L'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione formulando due motivi. Con il primo deduce l' inosservanza delle norme processuali ed il vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) e lett. e) cod. proc. pen., in relazione all'utilizzabilità dell'accertamento alcolemico, quando non preceduto dall'avviso di cui all'art.114 disp. att. cod. proc. pen. Con il secondo la violazione di legge ed il vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) in ordine al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art.131-bis cod. pen. 3. Il primo motivo di ricorso é manifestamente infondato. Ed invero la Corte territoriale ha correttamente ritenuto che la prova dell'avvenuto avviso di cui all'art. 114 disp. att. cod. proc. pen. possa essere validamente fornita anche mediante prova testimoniale. Nel caso di specie, la testimonianza acquisita risulta attendibile e conforme ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, posto che, pur in assenza di formale verbalizzazione, il pubblico ufficiale ha chiesto immediatamente all'imputato se intendesse avvalersi dell'assistenza di un difensore, ricevendo espresso diniego. Quanto al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., i giudici di appello, seppur tramite una motivazione succinta, hanno congruamente ritenuto insussistenti i presupposti applicativi, valorizzando la rilevante entità del tasso alcolemico accertato, ben superiore al limite di legge, nonché la verificazione di un sinistro stradale, elementi che escludono la configurabilità del fatto come di particolare tenuità. 4. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deci o i
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