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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 15 novembre 1969

Cassazione n. 36145/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2019 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata la pronuncia di condanna emessa in primo grado, in ordine al reato di cui all'art. 589 cod. pen., in relazione ad un incidente stradale.

2. Il ricorrente deduce violazione di legge, poiché egli aveva dichiarato domicilio presso la propria residenza in Genova,v.

Arrivabene,14, con dichiarazione depositata in data 19-11- 2014, presso la Procura di Genova.

Ciò nonostante, l'avviso di fissazione dell'udienza di appello indica erroneamente che l'imputato era elettivamente domiciliato presso l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], così disattendendo la dichiarazione di domicilio e non esplicitando neanche i criteri sulla base dei quali era stato indicato come domiciliatario l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] anziché il codifensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA].

Anche i due successivi differimenti della data di udienza sono stati notificati sulla base dell'erronea indicazione che l'imputato fosse elettivamente domiciliato presso il difensore.

Non vi è neanche prova della permanenza e attualità di un rapporto fiduciario, atteso che l'avv. [OSCURATO:PERSONA] non è comparso all'udienza d'appello.

2.1. Lo stesso vizio inerisce anche alla successiva notificazione all'imputato dell'avviso di deposito della sentenza d'appello, effettuata con le medesime, errate modalità.

2.2. La motivazione della sentenza impugnata è viziata, in quanto la ricostruzione operata dagli agenti di polizia intervenuti è stata effettuata in termini meramente probabilistici e dubitativi; altrettanto dubitative sono le risultanze della consulenza tecnica disposta dal pubblico ministero, poiché il consulente ha formulato delle ipotesi, ammettendo egli stesso di non essere in grado di accertare l'esatta dinamica dei fatti.

Non è stato neanche accertato se la persona offesa versasse in una situazione di alterazione psico-fisica.

E'stata la presenza del furgoncino Fiorino a cagionare la frenata effettuata dalla persona offesa, che ha quindi perso il controllo del motociclo, finendo a terra, come anche ipotizzato dal consulente tecnico del pubblico ministero.

E infatti la posizione del furgone è pienamente compatibile con un'azione frenante e sterzante, atta a scansare il motoveicolo condotto dalla persona offesa.

La vettura condotta dall'imputato viceversa non si trovava in posizione tale da ostruire il passaggio del motociclo.

Le dichiarazioni della Marrese sono state ritenute attendibili solo laddove erano interpretabili in chiave accusatoria mentre ella, pur non essendo in grado di visualizzare bene la planimetria, ha riferito che la manovra del Martinengo era regolare e che l'auto di quest'ultimo, al momento dell'incidente e nell'istante precedente, era ferma.

Anche le dichiarazioni del teste Savino sono state solo genericamente richiamate.

Non è poi vero che l'auto del Martinengo avesse già iniziato la svolta a sinistra.

Né le risultanze probatorie hanno consentito di rilevare l'esatta posizione del veicolo condotto dall'imputato al momento dell'incidente.

2.3. Inadeguata è poi anche la motivazione a supporto della quantificazione della pena e del giudizio di bilanciamento, trattandosi, a tutto voler concedere, di un grado di colpa lieve e dovendosi tener conto del comportamento del tutto corretto dell'imputato nonché dell'avvenuto risarcimento del danno.

Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata.

3. Con requisitoria scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8 , d.

I. 28-10-2020. n. 137, conv. in I. 18-12-2020, n. 176, il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso è infondato.

Costituisce infatti ius receptum, nella giurisprudenza di questa Corte, il principio secondo il quale, allorchè la notifica di un atto sia invalida, occorre distinguere tra modalità di notifica inidonee ad assicurare la conoscenza dell'atto e modalità di notifica che, sebbene irrituali, sono idonee a garantire la conoscenza effettiva dell'atto da parte del destinatario.

In presenza di queste ultime, ove si intenda eccepire l'invalidità della notifica, non è possibile limitarsi a segnalare l'inosservanza della relativa norma processuale ma occorre rappresentare al giudice che l'imputato non ha avuto cognizione dell'atto e indicare tutti gli elementi a sostegno di tale asserto ( Sez.

U., n. 17179 del 27-2-2002, Conti , Rv. n. 221402).

Questo è il motivo per cui la giurisprudenza delle Sezioni unite, pur fornendo risposta negativa al quesito se, in caso di dichiarazione o di elezione di domicilio dell'imputato, la nullità della citazione a giudizio, che sia stata eseguita mediante consegna al difensore di fiducia, anziché presso il domicilio dichiarato o eletto, possa considerarsi sanata qualora il difensore, nel dedurre la nullità, non abbia allegato circostanze impeditive della conoscenza dell'atto da parte dell'imputato (Sez.

U, 22-6-2017, Tuppi), ha condivisibilmente ritenuto che l'imputato che intenda eccepire la nullità assoluta della citazione o della sua notificazione, non possa limitarsi a denunciare l'inosservanza della relativa norma processuale ma debba rappresentare al giudice di non aver avuto conoscenza dell'atto e indicare ogni specifico elemento al riguardo (Sez.

U, n. 119 del 27-10-2004, dep. 2005, Palumbo, Rv. 229541).

La mancata conoscenza dell'atto da parte dell'imputato non può, infatti, essere inferita, sic et simpliciter, dall'irritualità della notifica ma deve costituire oggetto di specifica allegazione di parte, supportata da ogni argomentazione utile a suffragare il relativo asserto (Cass.,Sez. 1, n. 19035 del 17-3-2005, Rv. 231620; Sez. 6, n. 22707 del 29-5-2007, Rv. n. 236700).

In mancanza, ricorre esclusivamente una nullità a regime intermedio, che va ritualmente eccepita nei termini di legge. 1.1.Nel caso di specie, nulla di tutto ciò si evince dal ricorso, essendosi il ricorrente limitato a rilevare l'irritualità connessa al luogo di effettuazione della notifica e a segnalare la nullità di quest'ultima, per violazione del diritto di difesa, aggiungendo soltanto di ritenere che non vi fosse prova della effettiva conoscenza da parte dell'imputato non comparso della celebrazione del giudizio di appello, stante l'assenza all'udienza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che, dopo la presentazione dell'atto di appello, avvenuta oltre due anni prima della celebrazione del giudizio di secondo grado, non risultava aver espletato alcuna attività.

Ma è evidente come da ciò non possa inferirsi che il difensore non abbia avvisato l'imputato della notifica ricevuta, in violazione di basilari principi deontologici, tanto più che il ricorrente non specifica quali ulteriori attività il difensore avrebbe dovuto espletare, una volta presentato l'atto d'appello, rendendo così oscuro il criterio in forza del quale dovrebbe ritenersi venuto meno il rapporto fiduciario con l'imputato, tenuto anche conto che quest'ultimo non ha mai revocato il predetto difensore.

Né ciò può desumersi dall'assenza del difensore in udienza, dato del tutto aspecifico, essendo correlabile alle più svariate evenienze, pur nel permanere del rapporto fiduciario.

E' pertanto ravvisabile esclusivamente una nullità a regime intermedio che, inerendo alla fase degli atti introduttivi al giudizio d'appello, avrebbe dovuto essere rilevata o dedotta, ex art. 180 cod. proc. pen., prima della deliberazione della sentenza d'appello.

In mancanza, rimane preclusa la declaratoria di nullità in questa sede.

2. Il secondo motivo di ricorso è infondato.

L art. 548, comma 3, cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 67 del 2014, stabilisce, infatti, che l'avviso di deposito, con l'estratto della sentenza, deve essere comunicato soltanto al procuratore generale presso la Corte d'appello.

Ne deriva che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, nel processo in absentia non è più dovuta alcuna notifica dell'avviso di deposito all'imputato, se, come nel caso in esame, la sentenza è depositata nei termini.

Laddove tale notifica venga effettuata, essa non esplica alcun effetto sulla decorrenza del termine per impugnare (Cass., Sez. 3, n. 19618 del 22-3-2017, Rv.270217), poiché l'irrituale notifica di un atto non dovuto è processualmente irrilevante e non produce alcun vizio .

3. Il terzo motivo di ricorso è infondato.

Costituisce infatti ius receptum, nella giurisprudenza della suprema Corte, il principio secondo il quale, anche alla luce della novella del 2006, il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene pur sempre alla coerenza strutturale della decisione, di cui saggia l'oggettiva "tenuta", sotto il profilo logico- argomentativo, e quindi l'accettabilità razionale, rimanendo preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Cass., Sez. 3, n. 37006 del 27 -9-2006, Piras, Rv. 235508; Sez. 6, n. 23528 del 6-6-2006, Bonifazi, Rv. 234155).

Ne deriva che il giudice di legittimità, nel momento del controllo della motivazione, non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento, atteso che l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non consente alla Corte di cassazione una diversa interpretazione delle prove.

In altri termini, il giudice di legittimità, che è giudice della motivazione e dell'osservanza della legge, non può divenire giudice del contenuto della prova, non competendogli un controllo sul significato concreto di ciascun elemento probatorio.

Questo controllo è riservato al giudice di merito, essendo consentito alla Corte regolatrice esclusivamente l'apprezzamento della logicità della motivazione (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 3, n. 8570 del 14-1-2003, Rv. 223469; Sez. fer., n. 36227 del 3-9-2004, Rinaldi; Sez . 5, n. 32688 del 5-7-2004, Scarcella; Sez. 5, n.22771 del 15-4-2004, Antonelli).

3.1. Nel caso in disamina, il giudice a quo ha evidenziato la rilevanza probatoria delle risultanze processuali derivanti dai rilievi tecnici e fotografici espletati sul luogo e nell'immediatezza del fatto e sui mezzi interessati, ad opera della Polizia municipale; dalle consulenze tecniche espletate su incarico dei pubblico ministero, della parte civile e della Difesa dell'imputato; dalla relazione medico - legale sulle lesioni riportate dalla persona offesa e sulle cause del decesso; dalle dichiarazioni rese dalle persone presenti al fatto.

Dal complesso di tali acquisizioni è emerso che, al momento della frenata e della caduta del conducente della Honda, sulla traiettoria di quest'ultima vi era solo la Opel corsa condotta dall'imputato, non a caso colpita direttamente, nella parte anteriore sinistra, dal motoveicolo, che, privo di controllo, strisciava sull'asfalto, per effetto dell'inerzia.

Ne deriva che, in presenza di un motoveicolo correttamente funzionante, di un conducente in condizioni normali, di un tratto di strada regolare, con ampia visibilità, una frenata così brusca e pericolosa - argomenta il giudice a quo - non si giustifica se non di fronte a un ostacolo improvviso sulla propria traiettoria di marcia.

Tale considerazione trova riscontro nelle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], che stava lavorando su un ponteggio prospiciente la strada, e di [OSCURATO:PERSONA], che, a bordo del proprio veicolo, stava percorrendo in senso contrario al motociclo la stessa via.

Costoro hanno avuto la percezione che la Opel, quantomeno nella parte anteriore, fosse fuori dalla traversa dalla quale stava provenendo, ad impegnare la strada principale.

D'altronde, dovendo la Opel svoltare a sinistra, in direzione opposta rispetto al senso di marcia della Honda, i danni alla parte anteriore sinistra della vettura sono del tutto compatibili con la posizione del veicolo così come percepita dai testimoni, cioè di poco oltre l'immaginaria linea di stop e con iniziale orientamento verso sinistra.

Anche la ricostruzione operata dai verbalizzanti, con ampiezza di riferimenti a tutti i dati acquisiti (segni sulla strada, sui veicoli, lesioni subìte dalla persona offesa) tende a collocare la vettura almeno a circa 50 cm oltre la linea, sia pure non tracciata, di stop.

Dunque - conclude il giudice a quo - tutti i dati evidenziano che la manovra di immissione sulla strada effettuata dalla Opel si svolse in maniera non corretta e fu causa della frenata e della successiva caduta al suolo del motociclista.

L'impianto argomentativo a sostegno del decisum è dunque puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta logicità e perciò insindacabili in questa sede.

4. In ordine all'ultimo motivo di ricorso occorre osservare come le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio siano insindacabili in cassazione ove sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici.

Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento all'equilibrata dosimetria della pena, ben al di sotto del medio edittale previsto dalla norma all'epoca vigente, tanto più che erano state concesse le attenuanti generiche, sulla base di circostanze in buona parte già apprezzate per mitigare la sanzione, correttamente bilanciate con l'aggravante in contestazione.

5. Il ricorso va dunque rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

PQM Rigetta il ricorso e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2019 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata la pronuncia di condanna emessa in primo grado, in ordine al reato di cui all'art. 589 cod. pen., in relazione ad un incidente stradale. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge, poiché egli aveva dichiarato domicilio presso la propria residenza in Genova,v. Arrivabene,14, con dichiarazione depositata in data 19-11- 2014, presso la Procura di Genova. Ciò nonostante, l'avviso di fissazione dell'udienza di appello indica erroneamente che l'imputato era elettivamente domiciliato presso l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], così disattendendo la dichiarazione di domicilio e non esplicitando neanche i criteri sulla base dei quali era stato indicato come domiciliatario l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] anziché il codifensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA]. Anche i due successivi differimenti della data di udienza sono stati notificati sulla base dell'erronea indicazione che l'imputato fosse elettivamente domiciliato presso il difensore. Non vi è neanche prova della permanenza e attualità di un rapporto fiduciario, atteso che l'avv. [OSCURATO:PERSONA] non è comparso all'udienza d'appello. 2.1. Lo stesso vizio inerisce anche alla successiva notificazione all'imputato dell'avviso di deposito della sentenza d'appello, effettuata con le medesime, errate modalità. 2.2. La motivazione della sentenza impugnata è viziata, in quanto la ricostruzione operata dagli agenti di polizia intervenuti è stata effettuata in termini meramente probabilistici e dubitativi; altrettanto dubitative sono le risultanze della consulenza tecnica disposta dal pubblico ministero, poiché il consulente ha formulato delle ipotesi, ammettendo egli stesso di non essere in grado di accertare l'esatta dinamica dei fatti. Non è stato neanche accertato se la persona offesa versasse in una situazione di alterazione psico-fisica. E'stata la presenza del furgoncino Fiorino a cagionare la frenata effettuata dalla persona offesa, che ha quindi perso il controllo del motociclo, finendo a terra, come anche ipotizzato dal consulente tecnico del pubblico ministero. E infatti la posizione del furgone è pienamente compatibile con un'azione frenante e sterzante, atta a scansare il motoveicolo condotto dalla persona offesa. La vettura condotta dall'imputato viceversa non si trovava in posizione tale da ostruire il passaggio del motociclo. Le dichiarazioni della Marrese sono state ritenute attendibili solo laddove erano interpretabili in chiave accusatoria mentre ella, pur non essendo in grado di visualizzare bene la planimetria, ha riferito che la manovra del Martinengo era regolare e che l'auto di quest'ultimo, al momento dell'incidente e nell'istante precedente, era ferma. Anche le dichiarazioni del teste Savino sono state solo genericamente richiamate. Non è poi vero che l'auto del Martinengo avesse già iniziato la svolta a sinistra. Né le risultanze probatorie hanno consentito di rilevare l'esatta posizione del veicolo condotto dall'imputato al momento dell'incidente. 2.3. Inadeguata è poi anche la motivazione a supporto della quantificazione della pena e del giudizio di bilanciamento, trattandosi, a tutto voler concedere, di un grado di colpa lieve e dovendosi tener conto del comportamento del tutto corretto dell'imputato nonché dell'avvenuto risarcimento del danno. Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata. 3. Con requisitoria scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8 , d. I. 28-10-2020. n. 137, conv. in I. 18-12-2020, n. 176, il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso è infondato. Costituisce infatti ius receptum, nella giurisprudenza di questa Corte, il principio secondo il quale, allorchè la notifica di un atto sia invalida, occorre distinguere tra modalità di notifica inidonee ad assicurare la conoscenza dell'atto e modalità di notifica che, sebbene irrituali, sono idonee a garantire la conoscenza effettiva dell'atto da parte del destinatario. In presenza di queste ultime, ove si intenda eccepire l'invalidità della notifica, non è possibile limitarsi a segnalare l'inosservanza della relativa norma processuale ma occorre rappresentare al giudice che l'imputato non ha avuto cognizione dell'atto e indicare tutti gli elementi a sostegno di tale asserto ( Sez. U., n. 17179 del 27-2-2002, Conti , Rv. n. 221402). Questo è il motivo per cui la giurisprudenza delle Sezioni unite, pur fornendo risposta negativa al quesito se, in caso di dichiarazione o di elezione di domicilio dell'imputato, la nullità della citazione a giudizio, che sia stata eseguita mediante consegna al difensore di fiducia, anziché presso il domicilio dichiarato o eletto, possa considerarsi sanata qualora il difensore, nel dedurre la nullità, non abbia allegato circostanze impeditive della conoscenza dell'atto da parte dell'imputato (Sez. U, 22-6-2017, Tuppi), ha condivisibilmente ritenuto che l'imputato che intenda eccepire la nullità assoluta della citazione o della sua notificazione, non possa limitarsi a denunciare l'inosservanza della relativa norma processuale ma debba rappresentare al giudice di non aver avuto conoscenza dell'atto e indicare ogni specifico elemento al riguardo (Sez. U, n. 119 del 27-10-2004, dep. 2005, Palumbo, Rv. 229541). La mancata conoscenza dell'atto da parte dell'imputato non può, infatti, essere inferita, sic et simpliciter, dall'irritualità della notifica ma deve costituire oggetto di specifica allegazione di parte, supportata da ogni argomentazione utile a suffragare il relativo asserto (Cass.,Sez. 1, n. 19035 del 17-3-2005, Rv. 231620; Sez. 6, n. 22707 del 29-5-2007, Rv. n. 236700). In mancanza, ricorre esclusivamente una nullità a regime intermedio, che va ritualmente eccepita nei termini di legge. 1.1.Nel caso di specie, nulla di tutto ciò si evince dal ricorso, essendosi il ricorrente limitato a rilevare l'irritualità connessa al luogo di effettuazione della notifica e a segnalare la nullità di quest'ultima, per violazione del diritto di difesa, aggiungendo soltanto di ritenere che non vi fosse prova della effettiva conoscenza da parte dell'imputato non comparso della celebrazione del giudizio di appello, stante l'assenza all'udienza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che, dopo la presentazione dell'atto di appello, avvenuta oltre due anni prima della celebrazione del giudizio di secondo grado, non risultava aver espletato alcuna attività. Ma è evidente come da ciò non possa inferirsi che il difensore non abbia avvisato l'imputato della notifica ricevuta, in violazione di basilari principi deontologici, tanto più che il ricorrente non specifica quali ulteriori attività il difensore avrebbe dovuto espletare, una volta presentato l'atto d'appello, rendendo così oscuro il criterio in forza del quale dovrebbe ritenersi venuto meno il rapporto fiduciario con l'imputato, tenuto anche conto che quest'ultimo non ha mai revocato il predetto difensore. Né ciò può desumersi dall'assenza del difensore in udienza, dato del tutto aspecifico, essendo correlabile alle più svariate evenienze, pur nel permanere del rapporto fiduciario. E' pertanto ravvisabile esclusivamente una nullità a regime intermedio che, inerendo alla fase degli atti introduttivi al giudizio d'appello, avrebbe dovuto essere rilevata o dedotta, ex art. 180 cod. proc. pen., prima della deliberazione della sentenza d'appello. In mancanza, rimane preclusa la declaratoria di nullità in questa sede. 2. Il secondo motivo di ricorso è infondato. L art. 548, comma 3, cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 67 del 2014, stabilisce, infatti, che l'avviso di deposito, con l'estratto della sentenza, deve essere comunicato soltanto al procuratore generale presso la Corte d'appello. Ne deriva che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, nel processo in absentia non è più dovuta alcuna notifica dell'avviso di deposito all'imputato, se, come nel caso in esame, la sentenza è depositata nei termini. Laddove tale notifica venga effettuata, essa non esplica alcun effetto sulla decorrenza del termine per impugnare (Cass., Sez. 3, n. 19618 del 22-3-2017, Rv.270217), poiché l'irrituale notifica di un atto non dovuto è processualmente irrilevante e non produce alcun vizio . 3. Il terzo motivo di ricorso è infondato. Costituisce infatti ius receptum, nella giurisprudenza della suprema Corte, il principio secondo il quale, anche alla luce della novella del 2006, il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene pur sempre alla coerenza strutturale della decisione, di cui saggia l'oggettiva "tenuta", sotto il profilo logico- argomentativo, e quindi l'accettabilità razionale, rimanendo preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Cass., Sez. 3, n. 37006 del 27 -9-2006, Piras, Rv. 235508; Sez. 6, n. 23528 del 6-6-2006, Bonifazi, Rv. 234155). Ne deriva che il giudice di legittimità, nel momento del controllo della motivazione, non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento, atteso che l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non consente alla Corte di cassazione una diversa interpretazione delle prove. In altri termini, il giudice di legittimità, che è giudice della motivazione e dell'osservanza della legge, non può divenire giudice del contenuto della prova, non competendogli un controllo sul significato concreto di ciascun elemento probatorio. Questo controllo è riservato al giudice di merito, essendo consentito alla Corte regolatrice esclusivamente l'apprezzamento della logicità della motivazione (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 3, n. 8570 del 14-1-2003, Rv. 223469; Sez. fer., n. 36227 del 3-9-2004, Rinaldi; Sez . 5, n. 32688 del 5-7-2004, Scarcella; Sez. 5, n.22771 del 15-4-2004, Antonelli). 3.1. Nel caso in disamina, il giudice a quo ha evidenziato la rilevanza probatoria delle risultanze processuali derivanti dai rilievi tecnici e fotografici espletati sul luogo e nell'immediatezza del fatto e sui mezzi interessati, ad opera della Polizia municipale; dalle consulenze tecniche espletate su incarico dei pubblico ministero, della parte civile e della Difesa dell'imputato; dalla relazione medico - legale sulle lesioni riportate dalla persona offesa e sulle cause del decesso; dalle dichiarazioni rese dalle persone presenti al fatto. Dal complesso di tali acquisizioni è emerso che, al momento della frenata e della caduta del conducente della Honda, sulla traiettoria di quest'ultima vi era solo la Opel corsa condotta dall'imputato, non a caso colpita direttamente, nella parte anteriore sinistra, dal motoveicolo, che, privo di controllo, strisciava sull'asfalto, per effetto dell'inerzia. Ne deriva che, in presenza di un motoveicolo correttamente funzionante, di un conducente in condizioni normali, di un tratto di strada regolare, con ampia visibilità, una frenata così brusca e pericolosa - argomenta il giudice a quo - non si giustifica se non di fronte a un ostacolo improvviso sulla propria traiettoria di marcia. Tale considerazione trova riscontro nelle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], che stava lavorando su un ponteggio prospiciente la strada, e di [OSCURATO:PERSONA], che, a bordo del proprio veicolo, stava percorrendo in senso contrario al motociclo la stessa via. Costoro hanno avuto la percezione che la Opel, quantomeno nella parte anteriore, fosse fuori dalla traversa dalla quale stava provenendo, ad impegnare la strada principale. D'altronde, dovendo la Opel svoltare a sinistra, in direzione opposta rispetto al senso di marcia della Honda, i danni alla parte anteriore sinistra della vettura sono del tutto compatibili con la posizione del veicolo così come percepita dai testimoni, cioè di poco oltre l'immaginaria linea di stop e con iniziale orientamento verso sinistra. Anche la ricostruzione operata dai verbalizzanti, con ampiezza di riferimenti a tutti i dati acquisiti (segni sulla strada, sui veicoli, lesioni subìte dalla persona offesa) tende a collocare la vettura almeno a circa 50 cm oltre la linea, sia pure non tracciata, di stop. Dunque - conclude il giudice a quo - tutti i dati evidenziano che la manovra di immissione sulla strada effettuata dalla Opel si svolse in maniera non corretta e fu causa della frenata e della successiva caduta al suolo del motociclista. L'impianto argomentativo a sostegno del decisum è dunque puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta logicità e perciò insindacabili in questa sede. 4. In ordine all'ultimo motivo di ricorso occorre osservare come le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio siano insindacabili in cassazione ove sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento all'equilibrata dosimetria della pena, ben al di sotto del medio edittale previsto dalla norma all'epoca vigente, tanto più che erano state concesse le attenuanti generiche, sulla base di circostanze in buona parte già apprezzate per mitigare la sanzione, correttamente bilanciate con l'aggravante in contestazione. 5. Il ricorso va dunque rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. PQM Rigetta il ricorso e
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