CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 26 novembre 1982
Cassazione n. 34953/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/11/1982 avverso la sentenza del 25/03/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 25 marzo 2021 la Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza con cui in data 25.3.2021 il Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Tivoli, a seguito di giudizio abbreviato, aveva riconosciuto la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di cui all' art. 589 cod. pen. (capo A) e 186 comma 2, lett. c) d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (capo B), mentre lo aveva assolto dal reato di cui al capo c) ed applicata la diminuente per il rito, lo aveva condannato alla pena di anni due e mesi otto di reclusione per il reato di cui al capo A) e mesi quattro di arresto ed Euro 2000 di ammenda per il reato di cui al capo B). Con detta sentenza aveva altresì applicato la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida in relazione al reato di cui al capo A) e la sospensione della patente di guida per anni tre in relazione al reato di cui al capo B). Inoltre aveva condannato l'imputato al risarcimento del danno patito dalle costituite parti civili da liquidarsi in separata sede nonché al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva nei confronti delle medesime. Il fatto, come ricostruito nelle sentenze di merito, è in sintesi il seguente. In data 7 marzo 2010 l'autovettura Alfa 147 tg. DNO4OZE condotta dall'odierno imputato mentre percorreva la strada regionale Licinese, dopo aver scarrocciato sul margine fuori strada, andava a scontrarsi contro un albero di piccolo fusto per poi incunearsi e cozzare contro un fosso di scolo posto a circa due metri sotto il livello stradale. La passeggera che viaggiava sul sedile posteriore si veniva a trovare riversa a terra a margine della fiancata destra ed a seguito delle lesioni riportate decedeva. L'altro occupante del veicolo, [OSCURATO:PERSONA], portato al [OSCURATO:PERSONA] risultava positivo ai cataboliti urinari della cocaina. [OSCURATO:PERSONA] invece presentava un tasso alcolemico di gr. 2,6/litro. 2. Avverso la pronuncia d'appello l'imputato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi. Con il primo motivo deduce la contraddittorietà della motivazione laddove apparentemente presente nonché il travisamento della prova. Assume che la Corte territoriale ha ritenuto sussistente lo stato di ebbrezza alcolica come richiesto ai fini dell'art. 589 comma 3 n. 1 cod. pen. nella formulazione vigente all'epoca dei fatti, sulla base di un esame solo qualitativo non sussistendo la prova che detta condizione valicasse i confini marcati dall'art. 186, comma 2, lett. c). d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285.Con il secondo motivo di ricorso deduce la violazione di legge in particolare assume che la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto del tennpus commissi delicti con riguardo alla contestazione di cui al capo b) dell'imputazione (art. 186 comma 2 C.d.S.) che avrebbe dovuto condurre ad una declaratoria di prescrizione del reato. Con il terzo profilo deduce la contraddittorietà della motivazione laddove apparentemente presente, travisamento della prova laddove la Corte territoriale non ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso per l'annullamento senza rinvio limitatamente al reato sub b). [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Il primo motivo di ricorso è infondato. Va premesso che il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 35963 del 3.12.2020, Tassoni, Rv. 280155). Ebbene, nel caso in esame entrambe le sentenze di merito hanno fondato l'accertamento del tasso alcolemico riscontrato sull'imputato sugli esami effettuati subito dopo il sinistro senza che siano stati sollevati dubbi sulla loro validità né sul fatto che gli stessi abbiano accertato il solo dato qualitativo. 2.2. Il secondo motivo è fondato. Ed invero alla data di celebrazione del giudizio di appello (25 marzo 2021) per il reato di cui all'art. 186 comma 2 lett. c) C.d.S. trattandosi di reato contravvenzionale commesso in data 7 marzo 2010 era già ampiamente decorso il termine massimo di prescrizione. La sentenza in ordine al reato di cui al capo B) va pertanto annullata. 3.3. Il terzo motivo è del pari manifestamente infondato.Va premesso che la concessione delle circostanze attenuanti generiche non impone che siano esaminati tutti i parametri di cui all'art. 133 cod. pen. essendo sufficiente che si specifichi a quale di esso si sia inteso fare riferimento. Ebbene, nella specie la Corte territoriale, avuto riguardo ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ha puntualmente motivato facendo richiamo all'elevato grado della colpa che non consente quindi la concessione del beneficio richiesto aggiungendo che "il comportamento dell'imputato va infatti valutato diacronicamente evidenziando con il passare delle ore una crescente e consapevole creazione di tutte le condizioni che avrebbero dovuto consigliare invece di rinunciare a guidare". In conclusione, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente al reato di cui al capo b) in quanto estinto per prescrizione confermando per il resto la sentenza impugnata. P.Q.M. :[OSCURATO:PERSONA] senza rinvio la sentenza impugnata con riferimento al t=sub B), art. 186 comma 2 C.d.S., perché il reato è est