Torna alla ricerca
Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE n. 2012/2012

ECLI:EU:T:2012:637
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62012TO0164

[OSCURATO:PERSONA]

29 novembre 2012 ( *1 ) «Procedimento sommario — Concorrenza — Decisione della [OSCURATO:PERSONA] che dispone la trasmissione di documenti ad un giudice nazionale — Riservatezza — Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva — Domanda di provvedimenti provvisori — Fumus boni iuris — Urgenza — Ponderazione degli interessi» Nella causa T-164/12 R,

[OSCURATO:PERSONA]

, con sede in Levallois-Perret (Francia), rappresentata da J. Derenne, avocat, nonché da N. Heaton, P. Chaplin e M. Farley, Solicitors, richiedente, contro [OSCURATO:PERSONA] europea , rappresentata da A. Antoniadis, N. Khan e P. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti, resistente, sostenuta da [OSCURATO:PERSONA] plc , con sede in Londra ([OSCURATO:PERSONA]) rappresentata da A. Magnus, C. Bryant e E. Coulson, Solicitors, nonché da J. Turner e D. Beard, QC, interveniente, avente ad oggetto una domanda di sospensione dell’esecuzione della decisione della [OSCURATO:PERSONA] del 26 gennaio 2012, esposta nelle lettere n.

D/2012/006840 e D/2012/006863 del direttore della DG Concorrenza della [OSCURATO:PERSONA], di trasmettere taluni documenti alla [OSCURATO:PERSONA] of Justice (England & Wales) [Alta Corte di giustizia (Inghilterra e Galles)] ai fini del loro utilizzo come prove nell’ambito di un procedimento promosso contro la richiedente, e una domanda diretta a ottenere il trattamento riservato, nel contesto del procedimento sommario, dei segreti professionali che compaiono nella risposta della richiedente, del 30 giugno 2006, alla comunicazione degli addebiti nel caso COMP/F/38.899 – Apparecchiature di comando con isolamento in gas

[OSCURATO:PERSONA],

ha emesso la seguente [OSCURATO:PERSONA] preliminari 1 L’Areva T&D Holding SA, l’Areva T&D SA e l’Areva T&D AG hanno fatto parte del gruppo della richiedente [OSCURATO:PERSONA] fino all’8 gennaio 2004, data in cui sono state acquistate dall’Areva.

Il 7 giugno 2010 l’Areva le ha rivendute alla richiedente, la quale le ha ridenominate rispettivamente T&D Holding (divenuta [OSCURATO:PERSONA] in seguito a ristrutturazioni interne del 30 e 31 marzo 2012), [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA] AG.

Le tre imprese summenzionate sono indicate nella presente ordinanza come le «compagnie [OSCURATO:PERSONA]», a prescindere dalla loro società controllante.

Procedimento dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] e ai giudici dell’Unione 2 Il 20 aprile 2006 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato una comunicazione degli addebiti nel caso COMP/F/38.899 – Apparecchiature di comando con isolamento in gas (in prosieguo: la decisione «AIG») alla quale, da un lato, la richiedente ha risposto il 30 giugno 2006 (in prosieguo: la «risposta della richiedente») e, dall’altro, l’Areva e le compagnie [OSCURATO:PERSONA] hanno risposto congiuntamente in pari data (in prosieguo: la «risposta dell’Areva e delle compagnie [OSCURATO:PERSONA]»). 3 Il 24 gennaio 2007 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione C(2006) 6762 def. nel caso sopra menzionato, sanzionando in particolare la richiedente, l’Areva e le compagnie [OSCURATO:PERSONA] per la loro partecipazione ad un’intesa sul mercato delle apparecchiature di comando con isolamento in gas.

Il 18 aprile 2007 la richiedente, da una parte, nonché l’Areva e le compagnie [OSCURATO:PERSONA], dall’altra, hanno proposto un ricorso di annullamento contro detta decisione. 4 Con sentenza del 3 marzo 2011, Areva e a./[OSCURATO:PERSONA], T-117/07 e T-121/07 (Racc. pag.

II-633) , il Tribunale ha ridotto l’importo delle ammende inflitte alla richiedente, all’Areva e alle compagnie [OSCURATO:PERSONA].

Rispettivamente il 24 e 25 maggio 2011, l’Areva, da una parte, e la richiedente e le compagnie [OSCURATO:PERSONA], dall’altra, hanno proposto un’impugnazione contro tale sentenza (cause riunite C-247/11 P e C-253/11 P, Areva/[OSCURATO:PERSONA]).

Procedimento dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] of Justice (England & Wales) 5 Il 17 novembre 2008 la [OSCURATO:PERSONA] plc (in prosieguo: la «NGET») ha avviato un’azione per risarcimento danni nei confronti, in particolare, della richiedente, dell’Areva e delle compagnie [OSCURATO:PERSONA] dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] of Justice (England & Wales) [Alta Corte di giustizia (Inghilterra e Galles)] (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), in quanto i prezzi che essa aveva pagato per le apparecchiature di comando con isolamento in gas acquistate tra il 1988 e il 2004 presso società coinvolte nell’intesa erano eccessivi a causa dell’esistenza di tale infrazione. 6 Nell’ambito di tale procedimento la NGET ha chiesto che fossero comunicate le risposte della richiedente nonché dell’Areva e delle compagnie [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha statuito su tale domanda con sentenza del 4 luglio 2011 e successivamente, dopo avere adottato, in data 11 luglio 2011, un’ordinanza volta a creare una «cerchia di riservatezza» al fine di tutelare le informazioni riservate contenute nei documenti messi a disposizione delle parti del procedimento dinanzi ad essa (in prosieguo: «l’ordinanza sulla riservatezza»), con lettera del 13 luglio 2011 ha chiesto alla [OSCURATO:PERSONA] di trasmetterle, in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 [CE] e 82 [CE] ( GU 2003, L 1, pag. 1 ), le risposte della richiedente nonché dell’Areva e delle compagnie [OSCURATO:PERSONA].

Con lettera del 25 luglio 2011, la richiedente e le compagnie [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato alla [OSCURATO:PERSONA] le loro osservazioni sulla richiesta di comunicazione della [OSCURATO:PERSONA]. 7 Il 28 ottobre 2011 la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato una lettera alla [OSCURATO:PERSONA] in cui le comunicava che intendeva accogliere la sua richiesta, ma che avrebbe prima dovuto informarne in particolare la richiedente e le compagnie [OSCURATO:PERSONA].

Con lettera del 26 gennaio 2012, la [OSCURATO:PERSONA] ha quindi comunicato a tali imprese la propria decisione di accogliere la richiesta della [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «decisione impugnata») e i documenti che intendeva inviare, sempreché le stesse non contestassero detta decisione dinanzi al Tribunale e al giudice del procedimento sommario. 8 Il 21 febbraio 2012 la richiedente e le compagnie [OSCURATO:PERSONA] hanno informato la [OSCURATO:PERSONA] che intendevano proporre un ricorso contro la menzionata decisione e una domanda di provvedimenti provvisori dinanzi al presidente del Tribunale. [OSCURATO:PERSONA] domanda di provvedimenti provvisori e la domanda di rinuncia parziale 9 Il 10 aprile 2012 la richiedente e le compagnie [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto un ricorso di annullamento contro la decisione impugnata.

Con atto separato in pari data, esse hanno presentato una domanda di provvedimenti provvisori diretta alla sospensione dell’esecuzione della decisione impugnata ai sensi degli articoli 278 TFUE e 279 TFUE. 10 Dopo aver ricevuto la domanda di provvedimenti provvisori, la [OSCURATO:PERSONA] ha preso atto dell’addebito della richiedente e delle compagnie [OSCURATO:PERSONA] secondo cui, malgrado l’esclusione degli elementi forniti nel contesto della comunicazione relativa all’immunità dalle ammende e alla riduzione dell’importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese ( GU 2002 C 45, pag. 3 ) dall’ambito della richiesta della [OSCURATO:PERSONA], la versione delle risposte che essa intendeva trasmettere a quest’ultima conteneva anche siffatti elementi.

Con lettera del 26 aprile 2012, la [OSCURATO:PERSONA] ha informato le suddette imprese che aveva deciso di modificare tali versioni espungendone gli elementi in questione. 11 Il 10 maggio 2012 la [OSCURATO:PERSONA] ha depositato le sue osservazioni sulla domanda di provvedimenti provvisori. 12 Il 21 maggio 2012 la richiedente e le compagnie [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato presso la cancelleria del Tribunale una lettera con cui informavano quest’ultimo che, a seguito della decisione della [OSCURATO:PERSONA] del 26 aprile 2012, la versione modificata della risposta dell’Areva e delle compagnie [OSCURATO:PERSONA] non sollevava più alcun problema sufficientemente importante e, pertanto, le compagnie [OSCURATO:PERSONA] avevano deciso di rinunciare al procedimento principale e di ritirare la loro domanda di provvedimenti provvisori.

Inoltre, la richiedente, preso atto della decisione della [OSCURATO:PERSONA], ha anche modificato le sue conclusioni per tenere conto della sopravvenuta irrilevanza di alcuni motivi e documenti allegati a sostegno della sua domanda. 13 Il 29 maggio 2012 la [OSCURATO:PERSONA] ha depositato le sue osservazioni sulla domanda di rinuncia parziale e sulla modifica delle conclusioni della domanda di provvedimenti provvisori da parte della richiedente. 14 Il 13 giugno 2012 il presidente del Tribunale ha adottato un’ordinanza di cancellazione parziale nella causa T-164/12 R al fine di espungere le compagnie [OSCURATO:PERSONA] dell’elenco delle richiedenti.

Il 10 luglio 2012, il presidente della Quarta Sezione del Tribunale ha inoltre disposto con ordinanza la cancellazione del nome delle compagnie [OSCURATO:PERSONA] dall’elenco delle ricorrenti nel procedimento principale e ha condannato la [OSCURATO:PERSONA] a sopportare le proprie spese nonché un terzo di quelle sostenute dalla compagnie [OSCURATO:PERSONA] nelle cause T-164/12 e T-164/12 R. La domanda di intervento della NGET e la domanda di trattamento riservato della richiedente 15 Il 1 o maggio 2012 la NGET ha depositato una domanda di intervento nella causa T-164/12 R a sostegno della presunta posizione della [OSCURATO:PERSONA].

Con lettera del 22 maggio 2012, la [OSCURATO:PERSONA] ha informato il presidente del Tribunale che non aveva obiezioni al riguardo.

Il 23 maggio 2012 la richiedente ha comunicato le sue osservazioni su tale domanda, nelle quali precisava sostanzialmente di non opporvisi.

Con atto separato in pari data, la richiedente ha proposto una domanda di trattamento riservato delle informazioni e dei documenti forniti nell’ambito della causa T-164/12 R. Il 6 giugno 2012 la NGET ha depositato una lettera nella quale affermava che un aspetto del procedimento nazionale era stato presentato in modo non corretto dalla richiedente nelle sue osservazioni sulla domanda di intervento e, in tale occasione, ha ribadito l’importanza di essere autorizzata ad intervenire onde poter fornire chiarimenti al Tribunale in merito alla natura e allo stato del procedimento dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA]. 16 Il 10 luglio 2012 la NGET ha depositato una domanda di intervento a sostegno della [OSCURATO:PERSONA] nella causa T-164/12, che non è stata oggetto di obiezioni né da parte della [OSCURATO:PERSONA], né da parte della richiedente.

Quest’ultima, tuttavia, il 7 agosto 2012 ha presentato una domanda di trattamento riservato delle informazioni e dei documenti forniti nell’ambito della causa T-164/12. 17 Con ordinanza del 4 settembre 2012, il presidente della Quarta Sezione del Tribunale ha accolto la domanda di intervento della NGET nella causa T-164/12.

Con ordinanza del 13 settembre 2012, il presidente del Tribunale ha autorizzato l’intervento della NGET nella causa T-164/12 R. Senza pregiudizio per la valutazione del giudice del procedimento sommario quanto al merito della domanda di trattamento riservato, una versione non riservata predisposta dalla richiedente dei documenti forniti nell’ambito della domanda di provvedimenti provvisori è stata trasmessa in particolare all’interveniente, che è stata invitata a presentare le sue eventuali osservazioni al riguardo. 18 Il 27 settembre 2012, l’interveniente ha depositato, da una parte, la sua memoria di intervento e, dall’altra, le sue osservazioni sulla domanda di trattamento riservato presentata dalla richiedente, nelle quali ha dichiarato di rimettersi alla valutazione del Tribunale quanto alla possibilità di adottare misure procedurali che consentissero di sentirla in merito a tale questione.

L’8 ottobre 2012, la cancelleria del Tribunale ha trasmesso i due documenti sopra menzionati alla richiedente e alla [OSCURATO:PERSONA].

Conclusioni delle parti 19 La richiedente chiede, sostanzialmente, che il presidente del Tribunale voglia: — disporre la sospensione dell’esecuzione della decisione impugnata fino a quando il Tribunale non abbia statuito sul ricorso principale; — disporre il trattamento riservato nell’ambito del presente procedimento con riguardo ai segreti professionali contenuti nella sua risposta; — condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese. 20 Tenuto conto delle modifiche che la richiedente ha apportato alle sue conclusioni (v. il precedente punto 12), si deve ritenere che quest’ultima abbia rinunciato alla sua domanda di provvedimenti provvisori in quanto riguarda le informazioni fornite nel contesto della comunicazione relativa all’immunità dalle ammende e alla riduzione dell’importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese. 21 [OSCURATO:PERSONA], sostenuta dall’interveniente, chiede sostanzialmente che il presidente del Tribunale voglia: — respingere la domanda di provvedimenti provvisori; — condannare la richiedente alle spese.

In diritto Sulla domanda diretta a ottenere il trattamento riservato nel corso del procedimento sommario dei segreti professionali che figurano nella risposta della richiedente 22 Nelle sue osservazioni del 10 maggio 2012, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la domanda di provvedimenti provvisori deve essere respinta in quanto irricevibile nei limiti in cui è volta ad ottenere il trattamento riservato nel presente procedimento dei segreti professionali che figurano nella risposta della richiedente. 23 Al riguardo va osservato che, per il modo in cui è redatta, la domanda diretta ad ottenere il trattamento riservato nel presente procedimento riguardo ai segreti professionali che figurano nella risposta della richiedente può essere intesa soltanto come indirizzata alla resistente.

Orbene, nella fattispecie, siffatta domanda è priva di senso in quanto la [OSCURATO:PERSONA] è in possesso della versione riservata dei documenti controversi.

Se, tuttavia, la richiedente avesse avuto intenzione di richiedere, attraverso tale domanda, tale trattamento nei confronti di un’eventuale interveniente, tale domanda sarebbe stata prematura.

Occorre comunque ricordare che, come si è indicato ai precedenti punti 17 e 18, l’interveniente ha avuto accesso soltanto alla versione non riservata dei documenti forniti nel contesto della presente domanda.

Sulla domanda di sospensione dell’esecuzione della decisione impugnata 24 Dalla lettura combinata degli articoli 278 TFUE e 279 TFUE, da un lato, e dell’articolo 256, paragrafo 1, TFUE, dall’altro, emerge che il giudice del procedimento sommario, qualora ritenga che le circostanze lo richiedano, può disporre la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato dinanzi al Tribunale o adottare i necessari provvedimenti provvisori. 25 L’articolo 104, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale dispone che le domande di provvedimenti provvisori debbono precisare l’oggetto della causa, i motivi di urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie l’adozione del provvedimento provvisorio richiesto.

Così, la sospensione dell’esecuzione e i provvedimenti provvisori possono essere accordati dal giudice del procedimento sommario se è comprovato che la loro concessione è giustificata prima facie in fatto e in diritto (fumus boni iuris) e che gli stessi sono urgenti in quanto occorre, per evitare un danno grave e irreparabile agli interessi del richiedente, che essi siano emanati e producano i loro effetti già prima della decisione nel procedimento principale.

Il giudice del procedimento sommario procede altresì, se del caso, alla ponderazione degli interessi in gioco (ordinanza del presidente della Corte del 23 febbraio 2001, Austria/Consiglio, C-445/00 R, Racc. pag.

I-1461 , punto 73). 26 Nell’ambito di siffatta valutazione globale, il giudice del procedimento sommario dispone di un ampio potere discrezionale ed è libero di stabilire, considerate le particolarità del caso di specie, il modo in cui vanno accertate le varie condizioni in parola nonché l’ordine in cui condurre tale esame, posto che una disposizione di diritto non gli imponga uno schema di analisi predeterminato per valutare la necessità di statuire in via provvisoria [ordinanze del presidente della Corte del 19 luglio 1995, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e a., C-149/95 P(R), Racc. pag.

I-2165 , punto 23, e del 3 aprile 2007, Vischim/[OSCURATO:PERSONA], C-459/06 P(R), non pubblicata nella Raccolta, punto 25]. 27 Alla luce degli atti, il giudice del procedimento sommario ritiene di disporre di tutti gli elementi necessari per statuire sulla presente domanda di provvedimenti provvisori, senza che occorra aprire la fase orale né adottare misure di organizzazione del procedimento, come richiesto dall’interveniente. 28 Nelle circostanze del caso di specie, occorre anzitutto procedere alla ponderazione degli interessi.

Sulla ponderazione degli interessi 29 Secondo una giurisprudenza consolidata, la ponderazione degli interessi in gioco implica che il giudice dei procedimenti sommari deve stabilire se l’interesse del richiedente ad ottenere i provvedimenti provvisori richiesti prevalga o meno sull’interesse rappresentato dall’immediata applicazione dell’atto controverso, esaminando, segnatamente, se l’eventuale annullamento di tale atto ad opera del giudice di merito consenta il capovolgimento della situazione che sarebbe provocata dalla sua esecuzione immediata e se, al contrario, la sospensione dell’esecuzione sia tale da ostacolare la piena efficacia della decisione nel caso in cui il ricorso in via principale sia respinto (v. in tal senso, ordinanze del presidente della Corte dell’11 maggio 1989, RTE e a./[OSCURATO:PERSONA], 76/89 R, 77/89 R e 91/89 R, Racc. pag. 1141 , punto 15, e del 26 giugno 2003, Belgio e Forum 187/[OSCURATO:PERSONA], C-182/03 R e C-217/03 R, Racc. pag.

I-6887 , punto 142).

In tale contesto, il giudice del procedimento sommario può prendere in considerazione anche gli interessi dei terzi. 30 Per quanto riguarda più in particolare la condizione secondo cui la situazione giuridica determinata da un’ordinanza di provvedimenti provvisori deve essere reversibile, va rilevato che la finalità del procedimento sommario consiste nel garantire la piena efficacia della futura decisione di merito [v., in tal senso, ordinanza del presidente della Corte del 27 settembre 2004, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C-7/04 P(R), Racc. pag.

I-8739 , punto 36].

Pertanto, tale procedimento ha carattere puramente accessorio rispetto al procedimento principale sul quale esso si innesta (ordinanza del presidente del Tribunale del 12 febbraio 1996, Lehrfreund/Consiglio e [OSCURATO:PERSONA], T-228/95 R, Racc. pag.

II-111 , punto 61), di modo che la decisione del giudice del procedimento sommario deve presentare carattere provvisorio, nel senso che non può né anticipare il contenuto della futura decisione di merito, né vanificare la stessa privandola della sua efficacia pratica (v., in tal senso, ordinanze del presidente della Corte del 17 maggio 1991, CIRFS e a./[OSCURATO:PERSONA], C-313/90 R, Racc. pag.

I-2557 , punto 24, e del presidente del Tribunale del 12 dicembre 1995, Connolly/[OSCURATO:PERSONA], T-203/95 R, Racc. pag.

II-2919 , punto 16). 31 Ne consegue necessariamente che l’interesse difeso da una parte del procedimento sommario non è meritevole di tutela se tale parte chiede al giudice dell’urgenza di adottare una decisione che, lungi dal presentare carattere puramente provvisorio, avrebbe l’effetto di anticipare il contenuto della futura decisione di merito e di vanificarla privandola della sua efficacia pratica. 32 Nella specie, il Tribunale sarà chiamato a pronunciarsi, nell’ambito della controversia principale, sulla questione se la decisione impugnata – con cui la [OSCURATO:PERSONA] ha accolto la richiesta della [OSCURATO:PERSONA] di trasmetterle in particolare la risposta della richiedente – debba essere annullata, segnatamente, per violazione del segreto professionale tutelato dall’articolo 339 TFUE. 33 In primo luogo, per quanto concerne l’interesse difeso dall’interveniente, va rilevato che, nella sua memoria di intervento, quest’ultima attira l’attenzione del giudice del procedimento sommario sul fatto che, nella ponderazione degli interessi in gioco, occorre prendere in considerazione le varie possibilità offerte dai rispettivi calendari del Tribunale e della [OSCURATO:PERSONA]. 34 Anzitutto, in caso di accoglimento della domanda di sospensione dell’esecuzione, i documenti controversi non verrebbero trasmessi dalla [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] fintanto che il Tribunale non avesse statuito sul ricorso principale.

Orbene, l’interveniente ritiene che, se il Tribunale si pronunciasse a favore della [OSCURATO:PERSONA], ma dopo che la [OSCURATO:PERSONA] avesse adottato la propria decisione, essa verrebbe privata di documenti utili alla sua domanda e la sospensione equivarrebbe a concedere alla richiedente il beneficio degli effetti di una sentenza definitiva in suo favore, ancorché il Tribunale abbia respinto il ricorso principale in quanto infondato. 35 Inoltre, qualora la domanda di provvedimenti provvisori fosse respinta, i documenti controversi verrebbero trasmessi dalla [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA], la quale, a sua volta, li comunicherebbe nell’ambito della «cerchia di riservatezza» definita con l’ordinanza dell’11 luglio 2011 affinché fossero presi in considerazione nel procedimento per il risarcimento dei danni.

Orbene, l’interveniente ritiene che, qualora il Tribunale si pronunciasse a favore della richiedente prima che la [OSCURATO:PERSONA] abbia adottato la propria decisione, le informazioni trasmesse illegittimamente sarebbero escluse dal procedimento nazionale. 36 Tuttavia, va rilevato che l’interveniente non tiene conto di un’altra ipotesi, fondamentale per gli interessi difesi dalla richiedente: quella in cui la domanda di provvedimenti provvisori fosse respinta e la [OSCURATO:PERSONA] si pronunciasse prima che il Tribunale abbia avuto il tempo di statuire sulla domanda principale.

Orbene, in tal caso, l’eventuale sentenza di annullamento verrebbe vanificata e privata di efficacia pratica.

Pertanto, il rigetto della presente domanda avrebbe l’effetto di anticipare il contenuto della futura decisione di merito, vale a dire il rigetto del ricorso di annullamento. 37 Alla luce della giurisprudenza richiamata ai precedenti punti 30 e 31, si deve quindi rilevare che, dinanzi al giudice del procedimento sommario, il contenzioso relativo alla trasmissione di documenti controversi da un’istituzione ad un giudice nazionale adito nell’ambito di una controversia pendente, come nel caso di specie, può rimettere in discussione il carattere accessorio del procedimento sommario. 38 Tuttavia, qualora, da un lato, la presente domanda dovesse essere accolta e, dall’altro, la [OSCURATO:PERSONA] fosse in grado di pronunciarsi prima che il Tribunale abbia adottato la propria decisione nel procedimento principale, l’interveniente non ha dimostrato di non poter tutelare il proprio interesse chiedendo, in qualità di richiedente dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA], la sospensione del procedimento per il risarcimento dei danni. 39 Inoltre, l’accoglimento di tale domanda sembra più probabile di quanto non lo sarebbe se la sospensione fosse richiesta dalla richiedente in qualità di resistente dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] nell’ipotesi in cui, da un lato, la presente domanda fosse respinta e, pertanto, i documenti venissero trasmessi alla [OSCURATO:PERSONA] e, dall’altro, quest’ultima fosse in grado di pronunciarsi prima che il Tribunale statuisca sul ricorso principale. 40 In secondo luogo, per quanto attiene all’interesse difeso dalla [OSCURATO:PERSONA], va rilevato che, nelle sue osservazioni del 10 maggio 2012, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene di non avere altro interesse se non quello di preservare la competenza dei giudici nazionali ad applicare le disposizioni del diritto dell’Unione assicurandone la piena efficacia e tutelando i diritti che le stesse conferiscono ai singoli.

A tal riguardo, essa precisa che gli interessi in gioco non sono solo quelli degli organismi che chiedono il risarcimento del danno subìto a causa di un comportamento atto a limitare o a falsare il gioco della concorrenza, ma anche l’interesse generale ad un’applicazione efficace delle norme dell’Unione in materia di concorrenza, atteso che le azioni per il risarcimento dei danni dinanzi ai giudici nazionali sono atte a contribuire in modo sostanziale al mantenimento di una concorrenza effettiva.

A tale proposito l’interveniente aggiunge che sia la [OSCURATO:PERSONA] sia i giudici dell’Unione hanno riconosciuto l’importanza di assicurare alle vittime di violazioni del diritto della concorrenza la possibilità di esperire azioni risarcitorie e di far valere i diritti loro conferiti dal diritto dell’Unione.

In tale contesto, la [OSCURATO:PERSONA] rileva che la [OSCURATO:PERSONA], nella sentenza del 12 giugno 2009 con cui ha statuito in particolare sulla domanda di sospensione del procedimento presentata dalla richiedente e da tutte le altre parti convenute dinanzi ad essa in riferimento al ricorso di annullamento contro la decisione AIG, ha specificamente insistito sulla necessità di non ritardare la fase precontenziosa, nemmeno qualora vi fossero ancora ricorsi pendenti dinanzi al Tribunale. 41 Per quanto riguarda l’applicazione efficace delle norme dell’Unione in materia di concorrenza e, più in particolare, dei procedimenti relativi alle azioni risarcitorie a livello nazionale, se l’interesse rappresentato dalla celerità della giustizia riveste un’importanza particolare nella valutazione del giudice del procedimento sommario relativa alla ponderazione degli interessi, si deve constatare che la [OSCURATO:PERSONA], pur facendo propria la posizione della [OSCURATO:PERSONA], non ha presentato alcuna domanda di procedimento accelerato dinanzi al Tribunale, come la invitava a fare la richiedente dichiarando nella presente domanda che, in tal caso, non si sarebbe opposta.

Orbene, a termini dell’articolo 76 bis del regolamento di procedura, poiché l’interveniente non poteva proporre siffatta domanda, spettava alla [OSCURATO:PERSONA] provvedervi, sempre che la rapida conclusione di tale procedimento costituisse un elemento essenziale della sua posizione. 42 Inoltre, alla luce delle considerazioni esposte ai precedenti punti 37-39, relative alla salvaguardia dell’efficacia pratica della decisione del Tribunale nel procedimento principale e nelle particolari circostanze del caso di specie, occorre ponderare l’applicazione efficace delle norme dell’Unione in materia di concorrenza con il rispetto del carattere accessorio del procedimento sommario.

Peraltro, è stata implicitamente effettuata una ponderazione analoga allorché una domanda di provvedimenti provvisori, con cui si chiedeva al presidente del Tribunale di disporre la divulgazione «provvisoria» di informazioni asseritamente riservate in possesso della [OSCURATO:PERSONA], è stata dichiarata irricevibile in quanto un’ordinanza di accoglimento avrebbe potuto neutralizzare anticipatamente gli effetti della successiva decisione di merito (v., in tal senso, ordinanza del presidente del Tribunale del 23 gennaio 2012, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T-607/11 R, punti 23-25). 43 In terzo luogo, nella sua memoria di intervento del 27 settembre 2012, l’interveniente ha sottolineato che il giudice del procedimento sommario deve tenere conto, nella ponderazione degli interessi, della strategia difensiva di cui la richiedente darebbe prova ricorrendo a tattiche dilatorie volte ad impedire la prosecuzione del procedimento dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA].

A tal riguardo, da un lato, si deve rilevare che nessuno degli atti procedurali menzionati dall’interveniente quali ostacoli alla sua azione per il risarcimento dei danni è stato considerato un abuso di diritto, il che è ammesso dall’interveniente.

Pertanto, gli atti in questione sono soltanto l’espressione dei mezzi giuridici messi a disposizione di una parte per tutelare i suoi diritti.

Poiché tali atti procedurali sono stati considerati infondati, le domande dell’interveniente sono state accolte ed il procedimento dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] è quindi debitamente proseguito.

Dall’altro lato, anche se il procedimento ha avuto, come sostiene l’interveniente, una durata anormalmente lunga, tuttavia l’interveniente non ha dimostrato di avere subito, a causa di tale circostanza, un danno tale da richiedere che il suo interesse a disporre delle informazioni controverse prima della sentenza del Tribunale nel procedimento principale prevalga sull’interesse a salvaguardare l’efficacia pratica di detta sentenza (v., in proposito, i precedenti punti 37-39). 44 Di conseguenza, l’interesse della [OSCURATO:PERSONA] e dell’interveniente al rigetto della domanda di provvedimenti provvisori deve cedere dinanzi all’interesse difeso dalla richiedente, tanto più che la concessione della sospensione dell’esecuzione richiesta comporta solo il mantenimento, per un periodo limitato, dello status quo che è esistito per vari anni (v., in tal senso, ordinanza RTE e a./[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 15; v. anche ordinanza del presidente del Tribunale del 16 novembre 2012, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], T-345/12 R, punto 29) senza che ciò crei inconvenienti tali da dover porre immediatamente fine alla situazione di attesa.

A tal riguardo si deve aggiungere che la richiedente si oppone solo alla trasmissione della versione riservata dei documenti controversi.

Pertanto, l’accoglimento della domanda di sospensione dell’esecuzione della decisione impugnata non osta a che la [OSCURATO:PERSONA] adotti una nuova decisione che consenta di trasmettere la versione non riservata dei documenti controversi in attesa che il Tribunale si pronunci sul ricorso di annullamento nel procedimento principale.

Il procedimento dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] può quindi proseguire, almeno entro certi limiti.

Sull’urgenza 45 Appare urgente tutelare l’interesse difeso dalla richiedente, la quale rischia di subire un danno grave ed irreparabile in caso di rigetto della sua domanda di provvedimenti provvisori.

In tale contesto, la richiedente afferma, sostanzialmente, che la situazione risultante dalla trasmissione dei documenti controversi non potrebbe più essere modificata.

Una volta trasmesse le informazioni riservate, il successivo annullamento della decisione impugnata, in particolare per violazione del segreto professionale tutelato dall’articolo 339 TFUE, non invertirebbe gli effetti della trasmissione.

Pertanto, qualora le informazioni controverse venissero comunicate prima della risoluzione della causa principale, il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva apparirebbe come una «scatola vuota». 46 Occorre preliminarmente rilevare che, considerata la specificità della controversia relativa alla trasmissione di documenti riservati nell’ambito del procedimento sommario (v. il precedente punto 37) e delle circostanze particolari del caso in esame (v. i precedenti punti 38 e 39), è sufficiente valutare la gravità e l’irreparabilità del danno che la richiedente subirebbe nella fattispecie a causa della trasmissione stessa delle informazioni controverse, con riguardo al suo diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva. 47 Infatti, è giocoforza rilevare che, qualora, da un lato, la presente domanda fosse respinta e i documenti venissero trasmessi dalla [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] e, dall’altro, quest’ultima si pronunciasse prima che il Tribunale abbia avuto il tempo di statuire sul ricorso principale concernente l’eventuale illegittimità della trasmissione di informazioni, il diritto della richiedente ad una tutela giurisdizionale effettiva verrebbe svuotato di contenuto. 48 Orbene, è interessante notare che l’interveniente, la quale ha giustamente precisato nella sua domanda di intervento di poter fornire chiarimenti al Tribunale in ordine alla natura e allo stato della domanda da essa proposta nel [OSCURATO:PERSONA], indica, da un lato, nella sua lettera del 6 giugno 2012, che la [OSCURATO:PERSONA] non deve attendere la decisione della Corte di giustizia nei procedimenti di impugnazione relativi alle sentenze con cui il Tribunale ha statuito sui ricorsi contro la decisione AIG e, dall’altro, nella sua memoria di intervento del 27 settembre 2012, che probabilmente occorrerà più tempo al Tribunale per pronunciarsi sul ricorso nel procedimento principale che non alla [OSCURATO:PERSONA] per portare a termine il procedimento nazionale.

Alla luce di tali informazioni, appare serio e tutt’altro che ipotetico il rischio che il giudice nazionale adotti la propria decisione sulla base delle informazioni trasmesse prima che il Tribunale abbia avuto la possibilità di pronunciarsi sulla legittimità di tale trasmissione. 49 Pertanto, poiché la [OSCURATO:PERSONA], in caso di rigetto della presente domanda di provvedimenti provvisori, procederebbe all’immediata trasmissione delle informazioni controverse, si potrebbe temere che la richiedente corra il rischio di vedere compromesso il suo diritto fondamentale ad un ricorso effettivo, sancito dall’articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea ( GU 2010, C 83, pag. 389 ), qualora la [OSCURATO:PERSONA] fosse autorizzata a trasmettere le informazioni in questione prima che il Tribunale statuisca sul ricorso principale.

Pertanto, poiché il diritto fondamentale di cui la richiedente beneficia potrebbe essere leso in modo grave e irreparabile, appare urgente, fatto salvo l’esame del presupposto relativo al fumus boni iuris (v., per lo stretto legame fra tale presupposto e il presupposto dell’urgenza, ordinanza del presidente del Tribunale dell’8 aprile 2008, Cipro/[OSCURATO:PERSONA], T-54/08 R, T-87/08 R, T-88/08 R e da T-91/08 R a T-93/08 R, non pubblicata nella Raccolta, punti 56 e 57), concedere la richiesta sospensione dell’esecuzione (v. anche ordinanza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit., punti 31-33).

Sul fumus boni iuris 50 Secondo una giurisprudenza consolidata, il presupposto del fumus boni iuris sussiste se almeno uno dei motivi addotti dal richiedente a sostegno del ricorso principale appare prima facie pertinente e, in ogni caso, non infondato, in quanto rivela l’esistenza di questioni giuridiche complesse la cui soluzione non si impone immediatamente e che meritano quindi un esame approfondito, che non può essere effettuato dal giudice del procedimento sommario, ma deve costituire oggetto del procedimento principale, o in quanto dalla discussione tra le parti emerge l’esistenza di una controversia giuridica la cui soluzione non si impone immediatamente (v. ordinanza del presidente del Tribunale del 19 settembre 2012, Grecia/[OSCURATO:PERSONA], T-52/12 R, punto 13 e la giurisprudenza ivi citata; v. anche, nel medesimo senso, ordinanza del presidente della Corte dell’8 maggio 2003, [OSCURATO:PERSONA]/Artegodan e a., C-39/03 P-R, Racc. pag.

I-4485 , punto 40). 51 La richiedente sostiene, in particolare, che la decisione impugnata contravviene in primo luogo all’articolo 339 TFUE, in secondo luogo al punto 25 della comunicazione relativa alla cooperazione tra la [OSCURATO:PERSONA] e le giurisdizioni nazionali ai fini dell’applicazione degli articoli 81 CE e 82 CE ( GU 2004, C 101, pag. 54 ) e, infine, all’articolo 4, paragrafo 3, TUE. 52 In tale ambito viene sostenuto, in sostanza, che la trasmissione della risposta della richiedente, quale prevista dalla [OSCURATO:PERSONA], contravverrebbe all’articolo 339 TFUE, in quanto le garanzie offerte dalla [OSCURATO:PERSONA] al fine di tutelare la riservatezza delle informazioni trasmesse non assicurerebbero il medesimo livello di protezione risultante dalla disposizione del Trattato. 53 Ricordando l’obbligo ad essa incombente, precisato nella sentenza del Tribunale del 18 settembre 1996, Postbank/[OSCURATO:PERSONA] ( T-353/94, Racc. pag.

II-921 , punto 90), di adottare tutte le precauzioni necessarie affinché non venga minimamente leso tale diritto mediante e nel corso della trasmissione dei documenti al giudice nazionale, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che da detta sentenza risulta che spetta al giudice nazionale garantire la riservatezza delle informazioni trasmesse e, di conseguenza, essa assolve il proprio obbligo se, da un lato, indica al giudice nazionale i documenti o i passaggi contenenti informazioni riservate o segreti commerciali e, dall’altro, si assicura che tali informazioni siano trasmesse solo qualora il medesimo giudice offra garanzie concrete della sua capacità e volontà di tutelarne la riservatezza. 54 Anzitutto, per quanto concerne la prima precauzione, consistente nell’indicare i documenti o i passaggi riservati o contenenti segreti commerciali, si deve sottolineare che nella fattispecie la [OSCURATO:PERSONA] non ha ritenuto necessario esaminare tale esatta qualificazione delle informazioni in questione prima di trasmetterle, ma si è limitata ad indicare i passaggi che la richiedente considerava riservati.

Al riguardo è singolare che la [OSCURATO:PERSONA] ritorni, nelle sue osservazioni del 10 maggio 2012, sul riconoscimento di tale qualità, in quanto dal semplice fatto che essa comunichi dette informazioni al giudice nazionale adottando le precauzioni applicabili alla trasmissione di informazioni protette dall’articolo 339 TFUE si potrebbe dedurre che le informazioni controverse ricadano nella sfera di applicazione di tale disposizione.

In ogni caso, la verifica di tale qualificazione, se necessaria, richiede un esame approfondito che non compete al giudice del procedimento sommario. 55 Inoltre, per quanto attiene alle garanzie concrete offerte dal giudice nazionale, delle quali la [OSCURATO:PERSONA] deve accertare l’esistenza prima di trasmettere le informazioni, dalla decisione impugnata risulta che la [OSCURATO:PERSONA] si è limitata ad affermare che l’ordinanza che dispone il trattamento riservato consentiva di tutelare tutte le informazioni confidenziali contenute nei documenti richiesti conformemente alle garanzie istituite dall’articolo 339 TFUE.

A tal riguardo, dalla decisione impugnata non emerge alcuna valutazione quanto agli effetti concreti della protezione prevista dall’ordinanza che dispone il trattamento riservato con riguardo all’obbligo sancito dall’articolo 339 TFUE, come interpretato dalla giurisprudenza. 56 In primo luogo, si deve rilevare che, nelle sue osservazioni del 10 maggio 2012, la [OSCURATO:PERSONA] afferma che il giudice nazionale l’ha informata che i documenti richiesti verrebbero comunicati solo entro i limiti della «cerchia di riservatezza» stabilita nell’ambito del procedimento dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] con l’assenso delle parti in lite, e che la richiedente non ha espresso alcun timore quanto all’estensione della «cerchia di riservatezza» o alle relative modalità nelle osservazioni che essa le ha presentato il 25 luglio 2011.

Tuttavia, il fatto che le parti in causa dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA], richiedente compresa, siano state coinvolte nella definizione del perimetro della «cerchia di riservatezza» non deve far dimenticare che, nella sua sentenza del 4 luglio 2011 (punto 13), il giudice nazionale ha specificamente menzionato la possibilità per le parti di presentare osservazioni alla [OSCURATO:PERSONA] in merito all’opportunità di accogliere o meno la domanda di trasmissione delle informazioni di cui trattasi.

Inoltre, dalle osservazioni inviate il 25 luglio 2011 dalla richiedente (punto 34) risulta che essa aveva informato la [OSCURATO:PERSONA] della necessità di modificare il contenuto di alcuni documenti nel caso in cui la richiesta della [OSCURATO:PERSONA] fosse stata accolta.

In altre parole, è evidente che la composizione della «cerchia di riservatezza» sollevasse difficoltà per la richiedente, dato che essa si opponeva alla divulgazione in tale ambito delle versioni riservate dei documenti richiesti.

Pertanto, tenuto conto di tali elementi, non si può escludere l’eventualità che, nel procedimento principale, il Tribunale esamini la questione se, per rispettare il segreto professionale conformemente all’articolo 339 TFUE, la [OSCURATO:PERSONA] dovesse adottare precauzioni diverse da quelle previste nella decisione impugnata. 57 In secondo luogo, dall’analisi dell’ordinanza che dispone il trattamento riservato trasmessa dalla [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] in allegato alla richiesta di trasmissione dei documenti controversi risulta che la «cerchia di riservatezza», la cui composizione potrà essere modificata in futuro, è costituita da un numero elevato di persone (nell’elenco compaiono 92 nomi), che svolgono funzioni diverse quali avvocato esterno, consulente legale interno (è il caso ad esempio di due dipendenti dell’interveniente), segretario o tecnico informatico.

È vero che tutte le suddette persone sono soggette ad un obbligo di riservatezza e, secondo l’interveniente, nessuna di loro svolge funzioni commerciali.

Tuttavia, alla luce delle riflessioni elaborate a livello di diritto dell’Unione in ordine alla tutela della riservatezza delle comunicazioni tra avvocati e clienti e all’esigenza di autonomia che implica l’assenza di qualsiasi rapporto di lavoro, anche in presenza di obblighi professionali di deontologia e di disciplina, la questione – secondo cui, nella fattispecie, tenuto conto delle modalità di divulgazione a livello nazionale dell’informazione richiesta, che erano note alla [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima avrebbe dovuto esaminare dettagliatamente gli effetti concreti di tale garanzia sulla tutela del segreto professionale ed eventualmente concludere per il rigetto della richiesta di trasmissione così com’era formulata, per non incorrere in una violazione dell’articolo 339 TFUE – potrebbe essere ragionevolmente sollevata nel quadro del procedimento principale.

A tal riguardo, si deve aggiungere che, per dimostrare che la prevista divulgazione non è equiparabile ad una divulgazione alle parti del procedimento che ha luogo nel [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] non può limitarsi ad affermare che l’obiettivo di una «cerchia di riservatezza» è consentire agli avvocati delle parti di esaminare i documenti divulgati, proprio perché la composizione di detta cerchia non è né immutabile né limitata alle persone aventi la qualifica di avvocato. 58 Ciò premesso, non si può escludere che, nel procedimento principale, il giudice di merito debba pronunciarsi sui limiti del controllo che la [OSCURATO:PERSONA] deve operare per assicurarsi che le informazioni riservate vengano trasmesse solo se il giudice nazionale offre garanzie concrete della sua capacità e volontà di tutelarne la riservatezza.

In altre parole, il giudice di merito potrebbe doversi interrogare sulla questione se le precauzioni adottate nel caso di specie dalla [OSCURATO:PERSONA] per adempiere l’obbligo che le incombeva in forza dell’articolo 339 TFUE fossero sufficienti, o se essa dovesse procedere ad un’analisi più approfondita del meccanismo proposto dal giudice nazionale al fine di tutelare la riservatezza delle informazioni richieste. 59 Inoltre, quand’anche tali precauzioni fossero ritenute adeguate, in linea di principio, al fine di rispettare il suddetto obbligo, va rilevato che la sentenza Postbank/[OSCURATO:PERSONA], citata, precisa che in taluni casi può accadere che, quantunque la [OSCURATO:PERSONA] abbia adottato tutte le precauzioni necessarie, la tutela dei terzi non sia pienamente garantita.

In tali ipotesi eccezionali, il Tribunale ha dichiarato che la [OSCURATO:PERSONA] può negare la trasmissione di documenti alle autorità giudiziarie nazionali.

Alla luce dei fatti di specie, non si può escludere che il giudice di merito debba accertare se la [OSCURATO:PERSONA] non si trovasse in una situazione di questo tipo. 60 Orbene, tali analisi sollevano questioni di diritto nuove.

A tale proposito, va rilevato che, sia nella lettera del 28 ottobre 2011 (punto 6), inviata alla [OSCURATO:PERSONA], sia nella decisione impugnata (punto 14), la stessa [OSCURATO:PERSONA] ha menzionato la novità della domanda e dei problemi riscontrati. 61 Alla luce delle suesposte considerazioni, si deve constatare che la presente causa solleva questioni di diritto inedite che non possono, prima facie, essere considerate irrilevanti e la cui soluzione richiede un esame approfondito nell’ambito del procedimento principale.

Pertanto, occorre riconoscere l’esistenza di un fumus boni iuris (v. anche ordinanza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit., punti 44-56). 62 Ne consegue che, sussistendo tutti i presupposti a tal fine, occorre accogliere la domanda di provvedimenti provvisori intesa a vietare alla [OSCURATO:PERSONA] di trasmettere le informazioni controverse come previsto nella decisione impugnata.

Per questi motivi,

[OSCURATO:PERSONA]

così provvede: 1) È sospesa l’esecuzione della decisione della [OSCURATO:PERSONA] del 26 gennaio 2012, nella parte in cui riguarda la trasmissione alla [OSCURATO:PERSONA] of Justice (England & Wales) [Alta Corte di giustizia (Inghilterra e Galles)] della versione riservata della risposta dell’[OSCURATO:PERSONA] del 30 giugno 2006 alla comunicazione degli addebiti nel caso COMP/F/38.899 – Apparecchiature di comando con isolamento in gas. 2) La domanda di provvedimenti provvisori è respinta per il resto. 3) Le spese sono riservate.

Lussemburgo, 29 novembre 2012 Il cancelliere E. [OSCURATO:PERSONA] presidente M. Jaeger ( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62012TO0164 [OSCURATO:PERSONA] 29 novembre 2012 ( *1 ) «Procedimento sommario — Concorrenza — Decisione della [OSCURATO:PERSONA] che dispone la trasmissione di documenti ad un giudice nazionale — Riservatezza — Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva — Domanda di provvedimenti provvisori — Fumus boni iuris — Urgenza — Ponderazione degli interessi» Nella causa T-164/12 R, [OSCURATO:PERSONA] , con sede in Levallois-Perret (Francia), rappresentata da J. Derenne, avocat, nonché da N. Heaton, P. Chaplin e M. Farley, Solicitors, richiedente, contro [OSCURATO:PERSONA] europea , rappresentata da A. Antoniadis, N. Khan e P. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti, resistente, sostenuta da [OSCURATO:PERSONA] plc , con sede in Londra ([OSCURATO:PERSONA]) rappresentata da A. Magnus, C. Bryant e E. Coulson, Solicitors, nonché da J. Turner e D. Beard, QC, interveniente, avente ad oggetto una domanda di sospensione dell’esecuzione della decisione della [OSCURATO:PERSONA] del 26 gennaio 2012, esposta nelle lettere n. D/2012/006840 e D/2012/006863 del direttore della DG Concorrenza della [OSCURATO:PERSONA], di trasmettere taluni documenti alla [OSCURATO:PERSONA] of Justice (England & Wales) [Alta Corte di giustizia (Inghilterra e Galles)] ai fini del loro utilizzo come prove nell’ambito di un procedimento promosso contro la richiedente, e una domanda diretta a ottenere il trattamento riservato, nel contesto del procedimento sommario, dei segreti professionali che compaiono nella risposta della richiedente, del 30 giugno 2006, alla comunicazione degli addebiti nel caso COMP/F/38.899 – Apparecchiature di comando con isolamento in gas [OSCURATO:PERSONA], ha emesso la seguente [OSCURATO:PERSONA] preliminari 1 L’Areva T&D Holding SA, l’Areva T&D SA e l’Areva T&D AG hanno fatto parte del gruppo della richiedente [OSCURATO:PERSONA] fino all’8 gennaio 2004, data in cui sono state acquistate dall’Areva. Il 7 giugno 2010 l’Areva le ha rivendute alla richiedente, la quale le ha ridenominate rispettivamente T&D Holding (divenuta [OSCURATO:PERSONA] in seguito a ristrutturazioni interne del 30 e 31 marzo 2012), [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA] AG. Le tre imprese summenzionate sono indicate nella presente ordinanza come le «compagnie [OSCURATO:PERSONA]», a prescindere dalla loro società controllante. Procedimento dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] e ai giudici dell’Unione 2 Il 20 aprile 2006 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato una comunicazione degli addebiti nel caso COMP/F/38.899 – Apparecchiature di comando con isolamento in gas (in prosieguo: la decisione «AIG») alla quale, da un lato, la richiedente ha risposto il 30 giugno 2006 (in prosieguo: la «risposta della richiedente») e, dall’altro, l’Areva e le compagnie [OSCURATO:PERSONA] hanno risposto congiuntamente in pari data (in prosieguo: la «risposta dell’Areva e delle compagnie [OSCURATO:PERSONA]»). 3 Il 24 gennaio 2007 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione C(2006) 6762 def. nel caso sopra menzionato, sanzionando in particolare la richiedente, l’Areva e le compagnie [OSCURATO:PERSONA] per la loro partecipazione ad un’intesa sul mercato delle apparecchiature di comando con isolamento in gas. Il 18 aprile 2007 la richiedente, da una parte, nonché l’Areva e le compagnie [OSCURATO:PERSONA], dall’altra, hanno proposto un ricorso di annullamento contro detta decisione. 4 Con sentenza del 3 marzo 2011, Areva e a./[OSCURATO:PERSONA], T-117/07 e T-121/07 (Racc. pag. II-633) , il Tribunale ha ridotto l’importo delle ammende inflitte alla richiedente, all’Areva e alle compagnie [OSCURATO:PERSONA]. Rispettivamente il 24 e 25 maggio 2011, l’Areva, da una parte, e la richiedente e le compagnie [OSCURATO:PERSONA], dall’altra, hanno proposto un’impugnazione contro tale sentenza (cause riunite C-247/11 P e C-253/11 P, Areva/[OSCURATO:PERSONA]). Procedimento dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] of Justice (England & Wales) 5 Il 17 novembre 2008 la [OSCURATO:PERSONA] plc (in prosieguo: la «NGET») ha avviato un’azione per risarcimento danni nei confronti, in particolare, della richiedente, dell’Areva e delle compagnie [OSCURATO:PERSONA] dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] of Justice (England & Wales) [Alta Corte di giustizia (Inghilterra e Galles)] (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), in quanto i prezzi che essa aveva pagato per le apparecchiature di comando con isolamento in gas acquistate tra il 1988 e il 2004 presso società coinvolte nell’intesa erano eccessivi a causa dell’esistenza di tale infrazione. 6 Nell’ambito di tale procedimento la NGET ha chiesto che fossero comunicate le risposte della richiedente nonché dell’Areva e delle compagnie [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha statuito su tale domanda con sentenza del 4 luglio 2011 e successivamente, dopo avere adottato, in data 11 luglio 2011, un’ordinanza volta a creare una «cerchia di riservatezza» al fine di tutelare le informazioni riservate contenute nei documenti messi a disposizione delle parti del procedimento dinanzi ad essa (in prosieguo: «l’ordinanza sulla riservatezza»), con lettera del 13 luglio 2011 ha chiesto alla [OSCURATO:PERSONA] di trasmetterle, in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 [CE] e 82 [CE] ( GU 2003, L 1, pag. 1 ), le risposte della richiedente nonché dell’Areva e delle compagnie [OSCURATO:PERSONA]. Con lettera del 25 luglio 2011, la richiedente e le compagnie [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato alla [OSCURATO:PERSONA] le loro osservazioni sulla richiesta di comunicazione della [OSCURATO:PERSONA]. 7 Il 28 ottobre 2011 la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato una lettera alla [OSCURATO:PERSONA] in cui le comunicava che intendeva accogliere la sua richiesta, ma che avrebbe prima dovuto informarne in particolare la richiedente e le compagnie [OSCURATO:PERSONA]. Con lettera del 26 gennaio 2012, la [OSCURATO:PERSONA] ha quindi comunicato a tali imprese la propria decisione di accogliere la richiesta della [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «decisione impugnata») e i documenti che intendeva inviare, sempreché le stesse non contestassero detta decisione dinanzi al Tribunale e al giudice del procedimento sommario. 8 Il 21 febbraio 2012 la richiedente e le compagnie [OSCURATO:PERSONA] hanno informato la [OSCURATO:PERSONA] che intendevano proporre un ricorso contro la menzionata decisione e una domanda di provvedimenti provvisori dinanzi al presidente del Tribunale. [OSCURATO:PERSONA] domanda di provvedimenti provvisori e la domanda di rinuncia parziale 9 Il 10 aprile 2012 la richiedente e le compagnie [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto un ricorso di annullamento contro la decisione impugnata. Con atto separato in pari data, esse hanno presentato una domanda di provvedimenti provvisori diretta alla sospensione dell’esecuzione della decisione impugnata ai sensi degli articoli 278 TFUE e 279 TFUE. 10 Dopo aver ricevuto la domanda di provvedimenti provvisori, la [OSCURATO:PERSONA] ha preso atto dell’addebito della richiedente e delle compagnie [OSCURATO:PERSONA] secondo cui, malgrado l’esclusione degli elementi forniti nel contesto della comunicazione relativa all’immunità dalle ammende e alla riduzione dell’importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese ( GU 2002 C 45, pag. 3 ) dall’ambito della richiesta della [OSCURATO:PERSONA], la versione delle risposte che essa intendeva trasmettere a quest’ultima conteneva anche siffatti elementi. Con lettera del 26 aprile 2012, la [OSCURATO:PERSONA] ha informato le suddette imprese che aveva deciso di modificare tali versioni espungendone gli elementi in questione. 11 Il 10 maggio 2012 la [OSCURATO:PERSONA] ha depositato le sue osservazioni sulla domanda di provvedimenti provvisori. 12 Il 21 maggio 2012 la richiedente e le compagnie [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato presso la cancelleria del Tribunale una lettera con cui informavano quest’ultimo che, a seguito della decisione della [OSCURATO:PERSONA] del 26 aprile 2012, la versione modificata della risposta dell’Areva e delle compagnie [OSCURATO:PERSONA] non sollevava più alcun problema sufficientemente importante e, pertanto, le compagnie [OSCURATO:PERSONA] avevano deciso di rinunciare al procedimento principale e di ritirare la loro domanda di provvedimenti provvisori. Inoltre, la richiedente, preso atto della decisione della [OSCURATO:PERSONA], ha anche modificato le sue conclusioni per tenere conto della sopravvenuta irrilevanza di alcuni motivi e documenti allegati a sostegno della sua domanda. 13 Il 29 maggio 2012 la [OSCURATO:PERSONA] ha depositato le sue osservazioni sulla domanda di rinuncia parziale e sulla modifica delle conclusioni della domanda di provvedimenti provvisori da parte della richiedente. 14 Il 13 giugno 2012 il presidente del Tribunale ha adottato un’ordinanza di cancellazione parziale nella causa T-164/12 R al fine di espungere le compagnie [OSCURATO:PERSONA] dell’elenco delle richiedenti. Il 10 luglio 2012, il presidente della Quarta Sezione del Tribunale ha inoltre disposto con ordinanza la cancellazione del nome delle compagnie [OSCURATO:PERSONA] dall’elenco delle ricorrenti nel procedimento principale e ha condannato la [OSCURATO:PERSONA] a sopportare le proprie spese nonché un terzo di quelle sostenute dalla compagnie [OSCURATO:PERSONA] nelle cause T-164/12 e T-164/12 R. La domanda di intervento della NGET e la domanda di trattamento riservato della richiedente 15 Il 1 o maggio 2012 la NGET ha depositato una domanda di intervento nella causa T-164/12 R a sostegno della presunta posizione della [OSCURATO:PERSONA]. Con lettera del 22 maggio 2012, la [OSCURATO:PERSONA] ha informato il presidente del Tribunale che non aveva obiezioni al riguardo. Il 23 maggio 2012 la richiedente ha comunicato le sue osservazioni su tale domanda, nelle quali precisava sostanzialmente di non opporvisi. Con atto separato in pari data, la richiedente ha proposto una domanda di trattamento riservato delle informazioni e dei documenti forniti nell’ambito della causa T-164/12 R. Il 6 giugno 2012 la NGET ha depositato una lettera nella quale affermava che un aspetto del procedimento nazionale era stato presentato in modo non corretto dalla richiedente nelle sue osservazioni sulla domanda di intervento e, in tale occasione, ha ribadito l’importanza di essere autorizzata ad intervenire onde poter fornire chiarimenti al Tribunale in merito alla natura e allo stato del procedimento dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA]. 16 Il 10 luglio 2012 la NGET ha depositato una domanda di intervento a sostegno della [OSCURATO:PERSONA] nella causa T-164/12, che non è stata oggetto di obiezioni né da parte della [OSCURATO:PERSONA], né da parte della richiedente. Quest’ultima, tuttavia, il 7 agosto 2012 ha presentato una domanda di trattamento riservato delle informazioni e dei documenti forniti nell’ambito della causa T-164/12. 17 Con ordinanza del 4 settembre 2012, il presidente della Quarta Sezione del Tribunale ha accolto la domanda di intervento della NGET nella causa T-164/12. Con ordinanza del 13 settembre 2012, il presidente del Tribunale ha autorizzato l’intervento della NGET nella causa T-164/12 R. Senza pregiudizio per la valutazione del giudice del procedimento sommario quanto al merito della domanda di trattamento riservato, una versione non riservata predisposta dalla richiedente dei documenti forniti nell’ambito della domanda di provvedimenti provvisori è stata trasmessa in particolare all’interveniente, che è stata invitata a presentare le sue eventuali osservazioni al riguardo. 18 Il 27 settembre 2012, l’interveniente ha depositato, da una parte, la sua memoria di intervento e, dall’altra, le sue osservazioni sulla domanda di trattamento riservato presentata dalla richiedente, nelle quali ha dichiarato di rimettersi alla valutazione del Tribunale quanto alla possibilità di adottare misure procedurali che consentissero di sentirla in merito a tale questione. L’8 ottobre 2012, la cancelleria del Tribunale ha trasmesso i due documenti sopra menzionati alla richiedente e alla [OSCURATO:PERSONA]. Conclusioni delle parti 19 La richiedente chiede, sostanzialmente, che il presidente del Tribunale voglia: — disporre la sospensione dell’esecuzione della decisione impugnata fino a quando il Tribunale non abbia statuito sul ricorso principale; — disporre il trattamento riservato nell’ambito del presente procedimento con riguardo ai segreti professionali contenuti nella sua risposta; — condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese. 20 Tenuto conto delle modifiche che la richiedente ha apportato alle sue conclusioni (v. il precedente punto 12), si deve ritenere che quest’ultima abbia rinunciato alla sua domanda di provvedimenti provvisori in quanto riguarda le informazioni fornite nel contesto della comunicazione relativa all’immunità dalle ammende e alla riduzione dell’importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese. 21 [OSCURATO:PERSONA], sostenuta dall’interveniente, chiede sostanzialmente che il presidente del Tribunale voglia: — respingere la domanda di provvedimenti provvisori; — condannare la richiedente alle spese. In diritto Sulla domanda diretta a ottenere il trattamento riservato nel corso del procedimento sommario dei segreti professionali che figurano nella risposta della richiedente 22 Nelle sue osservazioni del 10 maggio 2012, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la domanda di provvedimenti provvisori deve essere respinta in quanto irricevibile nei limiti in cui è volta ad ottenere il trattamento riservato nel presente procedimento dei segreti professionali che figurano nella risposta della richiedente. 23 Al riguardo va osservato che, per il modo in cui è redatta, la domanda diretta ad ottenere il trattamento riservato nel presente procedimento riguardo ai segreti professionali che figurano nella risposta della richiedente può essere intesa soltanto come indirizzata alla resistente. Orbene, nella fattispecie, siffatta domanda è priva di senso in quanto la [OSCURATO:PERSONA] è in possesso della versione riservata dei documenti controversi. Se, tuttavia, la richiedente avesse avuto intenzione di richiedere, attraverso tale domanda, tale trattamento nei confronti di un’eventuale interveniente, tale domanda sarebbe stata prematura. Occorre comunque ricordare che, come si è indicato ai precedenti punti 17 e 18, l’interveniente ha avuto accesso soltanto alla versione non riservata dei documenti forniti nel contesto della presente domanda. Sulla domanda di sospensione dell’esecuzione della decisione impugnata 24 Dalla lettura combinata degli articoli 278 TFUE e 279 TFUE, da un lato, e dell’articolo 256, paragrafo 1, TFUE, dall’altro, emerge che il giudice del procedimento sommario, qualora ritenga che le circostanze lo richiedano, può disporre la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato dinanzi al Tribunale o adottare i necessari provvedimenti provvisori. 25 L’articolo 104, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale dispone che le domande di provvedimenti provvisori debbono precisare l’oggetto della causa, i motivi di urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie l’adozione del provvedimento provvisorio richiesto. Così, la sospensione dell’esecuzione e i provvedimenti provvisori possono essere accordati dal giudice del procedimento sommario se è comprovato che la loro concessione è giustificata prima facie in fatto e in diritto (fumus boni iuris) e che gli stessi sono urgenti in quanto occorre, per evitare un danno grave e irreparabile agli interessi del richiedente, che essi siano emanati e producano i loro effetti già prima della decisione nel procedimento principale. Il giudice del procedimento sommario procede altresì, se del caso, alla ponderazione degli interessi in gioco (ordinanza del presidente della Corte del 23 febbraio 2001, Austria/Consiglio, C-445/00 R, Racc. pag. I-1461 , punto 73). 26 Nell’ambito di siffatta valutazione globale, il giudice del procedimento sommario dispone di un ampio potere discrezionale ed è libero di stabilire, considerate le particolarità del caso di specie, il modo in cui vanno accertate le varie condizioni in parola nonché l’ordine in cui condurre tale esame, posto che una disposizione di diritto non gli imponga uno schema di analisi predeterminato per valutare la necessità di statuire in via provvisoria [ordinanze del presidente della Corte del 19 luglio 1995, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e a., C-149/95 P(R), Racc. pag. I-2165 , punto 23, e del 3 aprile 2007, Vischim/[OSCURATO:PERSONA], C-459/06 P(R), non pubblicata nella Raccolta, punto 25]. 27 Alla luce degli atti, il giudice del procedimento sommario ritiene di disporre di tutti gli elementi necessari per statuire sulla presente domanda di provvedimenti provvisori, senza che occorra aprire la fase orale né adottare misure di organizzazione del procedimento, come richiesto dall’interveniente. 28 Nelle circostanze del caso di specie, occorre anzitutto procedere alla ponderazione degli interessi. Sulla ponderazione degli interessi 29 Secondo una giurisprudenza consolidata, la ponderazione degli interessi in gioco implica che il giudice dei procedimenti sommari deve stabilire se l’interesse del richiedente ad ottenere i provvedimenti provvisori richiesti prevalga o meno sull’interesse rappresentato dall’immediata applicazione dell’atto controverso, esaminando, segnatamente, se l’eventuale annullamento di tale atto ad opera del giudice di merito consenta il capovolgimento della situazione che sarebbe provocata dalla sua esecuzione immediata e se, al contrario, la sospensione dell’esecuzione sia tale da ostacolare la piena efficacia della decisione nel caso in cui il ricorso in via principale sia respinto (v. in tal senso, ordinanze del presidente della Corte dell’11 maggio 1989, RTE e a./[OSCURATO:PERSONA], 76/89 R, 77/89 R e 91/89 R, Racc. pag. 1141 , punto 15, e del 26 giugno 2003, Belgio e Forum 187/[OSCURATO:PERSONA], C-182/03 R e C-217/03 R, Racc. pag. I-6887 , punto 142). In tale contesto, il giudice del procedimento sommario può prendere in considerazione anche gli interessi dei terzi. 30 Per quanto riguarda più in particolare la condizione secondo cui la situazione giuridica determinata da un’ordinanza di provvedimenti provvisori deve essere reversibile, va rilevato che la finalità del procedimento sommario consiste nel garantire la piena efficacia della futura decisione di merito [v., in tal senso, ordinanza del presidente della Corte del 27 settembre 2004, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C-7/04 P(R), Racc. pag. I-8739 , punto 36]. Pertanto, tale procedimento ha carattere puramente accessorio rispetto al procedimento principale sul quale esso si innesta (ordinanza del presidente del Tribunale del 12 febbraio 1996, Lehrfreund/Consiglio e [OSCURATO:PERSONA], T-228/95 R, Racc. pag. II-111 , punto 61), di modo che la decisione del giudice del procedimento sommario deve presentare carattere provvisorio, nel senso che non può né anticipare il contenuto della futura decisione di merito, né vanificare la stessa privandola della sua efficacia pratica (v., in tal senso, ordinanze del presidente della Corte del 17 maggio 1991, CIRFS e a./[OSCURATO:PERSONA], C-313/90 R, Racc. pag. I-2557 , punto 24, e del presidente del Tribunale del 12 dicembre 1995, Connolly/[OSCURATO:PERSONA], T-203/95 R, Racc. pag. II-2919 , punto 16). 31 Ne consegue necessariamente che l’interesse difeso da una parte del procedimento sommario non è meritevole di tutela se tale parte chiede al giudice dell’urgenza di adottare una decisione che, lungi dal presentare carattere puramente provvisorio, avrebbe l’effetto di anticipare il contenuto della futura decisione di merito e di vanificarla privandola della sua efficacia pratica. 32 Nella specie, il Tribunale sarà chiamato a pronunciarsi, nell’ambito della controversia principale, sulla questione se la decisione impugnata – con cui la [OSCURATO:PERSONA] ha accolto la richiesta della [OSCURATO:PERSONA] di trasmetterle in particolare la risposta della richiedente – debba essere annullata, segnatamente, per violazione del segreto professionale tutelato dall’articolo 339 TFUE. 33 In primo luogo, per quanto concerne l’interesse difeso dall’interveniente, va rilevato che, nella sua memoria di intervento, quest’ultima attira l’attenzione del giudice del procedimento sommario sul fatto che, nella ponderazione degli interessi in gioco, occorre prendere in considerazione le varie possibilità offerte dai rispettivi calendari del Tribunale e della [OSCURATO:PERSONA]. 34 Anzitutto, in caso di accoglimento della domanda di sospensione dell’esecuzione, i documenti controversi non verrebbero trasmessi dalla [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] fintanto che il Tribunale non avesse statuito sul ricorso principale. Orbene, l’interveniente ritiene che, se il Tribunale si pronunciasse a favore della [OSCURATO:PERSONA], ma dopo che la [OSCURATO:PERSONA] avesse adottato la propria decisione, essa verrebbe privata di documenti utili alla sua domanda e la sospensione equivarrebbe a concedere alla richiedente il beneficio degli effetti di una sentenza definitiva in suo favore, ancorché il Tribunale abbia respinto il ricorso principale in quanto infondato. 35 Inoltre, qualora la domanda di provvedimenti provvisori fosse respinta, i documenti controversi verrebbero trasmessi dalla [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA], la quale, a sua volta, li comunicherebbe nell’ambito della «cerchia di riservatezza» definita con l’ordinanza dell’11 luglio 2011 affinché fossero presi in considerazione nel procedimento per il risarcimento dei danni. Orbene, l’interveniente ritiene che, qualora il Tribunale si pronunciasse a favore della richiedente prima che la [OSCURATO:PERSONA] abbia adottato la propria decisione, le informazioni trasmesse illegittimamente sarebbero escluse dal procedimento nazionale. 36 Tuttavia, va rilevato che l’interveniente non tiene conto di un’altra ipotesi, fondamentale per gli interessi difesi dalla richiedente: quella in cui la domanda di provvedimenti provvisori fosse respinta e la [OSCURATO:PERSONA] si pronunciasse prima che il Tribunale abbia avuto il tempo di statuire sulla domanda principale. Orbene, in tal caso, l’eventuale sentenza di annullamento verrebbe vanificata e privata di efficacia pratica. Pertanto, il rigetto della presente domanda avrebbe l’effetto di anticipare il contenuto della futura decisione di merito, vale a dire il rigetto del ricorso di annullamento. 37 Alla luce della giurisprudenza richiamata ai precedenti punti 30 e 31, si deve quindi rilevare che, dinanzi al giudice del procedimento sommario, il contenzioso relativo alla trasmissione di documenti controversi da un’istituzione ad un giudice nazionale adito nell’ambito di una controversia pendente, come nel caso di specie, può rimettere in discussione il carattere accessorio del procedimento sommario. 38 Tuttavia, qualora, da un lato, la presente domanda dovesse essere accolta e, dall’altro, la [OSCURATO:PERSONA] fosse in grado di pronunciarsi prima che il Tribunale abbia adottato la propria decisione nel procedimento principale, l’interveniente non ha dimostrato di non poter tutelare il proprio interesse chiedendo, in qualità di richiedente dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA], la sospensione del procedimento per il risarcimento dei danni. 39 Inoltre, l’accoglimento di tale domanda sembra più probabile di quanto non lo sarebbe se la sospensione fosse richiesta dalla richiedente in qualità di resistente dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] nell’ipotesi in cui, da un lato, la presente domanda fosse respinta e, pertanto, i documenti venissero trasmessi alla [OSCURATO:PERSONA] e, dall’altro, quest’ultima fosse in grado di pronunciarsi prima che il Tribunale statuisca sul ricorso principale. 40 In secondo luogo, per quanto attiene all’interesse difeso dalla [OSCURATO:PERSONA], va rilevato che, nelle sue osservazioni del 10 maggio 2012, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene di non avere altro interesse se non quello di preservare la competenza dei giudici nazionali ad applicare le disposizioni del diritto dell’Unione assicurandone la piena efficacia e tutelando i diritti che le stesse conferiscono ai singoli. A tal riguardo, essa precisa che gli interessi in gioco non sono solo quelli degli organismi che chiedono il risarcimento del danno subìto a causa di un comportamento atto a limitare o a falsare il gioco della concorrenza, ma anche l’interesse generale ad un’applicazione efficace delle norme dell’Unione in materia di concorrenza, atteso che le azioni per il risarcimento dei danni dinanzi ai giudici nazionali sono atte a contribuire in modo sostanziale al mantenimento di una concorrenza effettiva. A tale proposito l’interveniente aggiunge che sia la [OSCURATO:PERSONA] sia i giudici dell’Unione hanno riconosciuto l’importanza di assicurare alle vittime di violazioni del diritto della concorrenza la possibilità di esperire azioni risarcitorie e di far valere i diritti loro conferiti dal diritto dell’Unione. In tale contesto, la [OSCURATO:PERSONA] rileva che la [OSCURATO:PERSONA], nella sentenza del 12 giugno 2009 con cui ha statuito in particolare sulla domanda di sospensione del procedimento presentata dalla richiedente e da tutte le altre parti convenute dinanzi ad essa in riferimento al ricorso di annullamento contro la decisione AIG, ha specificamente insistito sulla necessità di non ritardare la fase precontenziosa, nemmeno qualora vi fossero ancora ricorsi pendenti dinanzi al Tribunale. 41 Per quanto riguarda l’applicazione efficace delle norme dell’Unione in materia di concorrenza e, più in particolare, dei procedimenti relativi alle azioni risarcitorie a livello nazionale, se l’interesse rappresentato dalla celerità della giustizia riveste un’importanza particolare nella valutazione del giudice del procedimento sommario relativa alla ponderazione degli interessi, si deve constatare che la [OSCURATO:PERSONA], pur facendo propria la posizione della [OSCURATO:PERSONA], non ha presentato alcuna domanda di procedimento accelerato dinanzi al Tribunale, come la invitava a fare la richiedente dichiarando nella presente domanda che, in tal caso, non si sarebbe opposta. Orbene, a termini dell’articolo 76 bis del regolamento di procedura, poiché l’interveniente non poteva proporre siffatta domanda, spettava alla [OSCURATO:PERSONA] provvedervi, sempre che la rapida conclusione di tale procedimento costituisse un elemento essenziale della sua posizione. 42 Inoltre, alla luce delle considerazioni esposte ai precedenti punti 37-39, relative alla salvaguardia dell’efficacia pratica della decisione del Tribunale nel procedimento principale e nelle particolari circostanze del caso di specie, occorre ponderare l’applicazione efficace delle norme dell’Unione in materia di concorrenza con il rispetto del carattere accessorio del procedimento sommario. Peraltro, è stata implicitamente effettuata una ponderazione analoga allorché una domanda di provvedimenti provvisori, con cui si chiedeva al presidente del Tribunale di disporre la divulgazione «provvisoria» di informazioni asseritamente riservate in possesso della [OSCURATO:PERSONA], è stata dichiarata irricevibile in quanto un’ordinanza di accoglimento avrebbe potuto neutralizzare anticipatamente gli effetti della successiva decisione di merito (v., in tal senso, ordinanza del presidente del Tribunale del 23 gennaio 2012, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T-607/11 R, punti 23-25). 43 In terzo luogo, nella sua memoria di intervento del 27 settembre 2012, l’interveniente ha sottolineato che il giudice del procedimento sommario deve tenere conto, nella ponderazione degli interessi, della strategia difensiva di cui la richiedente darebbe prova ricorrendo a tattiche dilatorie volte ad impedire la prosecuzione del procedimento dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA]. A tal riguardo, da un lato, si deve rilevare che nessuno degli atti procedurali menzionati dall’interveniente quali ostacoli alla sua azione per il risarcimento dei danni è stato considerato un abuso di diritto, il che è ammesso dall’interveniente. Pertanto, gli atti in questione sono soltanto l’espressione dei mezzi giuridici messi a disposizione di una parte per tutelare i suoi diritti. Poiché tali atti procedurali sono stati considerati infondati, le domande dell’interveniente sono state accolte ed il procedimento dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] è quindi debitamente proseguito. Dall’altro lato, anche se il procedimento ha avuto, come sostiene l’interveniente, una durata anormalmente lunga, tuttavia l’interveniente non ha dimostrato di avere subito, a causa di tale circostanza, un danno tale da richiedere che il suo interesse a disporre delle informazioni controverse prima della sentenza del Tribunale nel procedimento principale prevalga sull’interesse a salvaguardare l’efficacia pratica di detta sentenza (v., in proposito, i precedenti punti 37-39). 44 Di conseguenza, l’interesse della [OSCURATO:PERSONA] e dell’interveniente al rigetto della domanda di provvedimenti provvisori deve cedere dinanzi all’interesse difeso dalla richiedente, tanto più che la concessione della sospensione dell’esecuzione richiesta comporta solo il mantenimento, per un periodo limitato, dello status quo che è esistito per vari anni (v., in tal senso, ordinanza RTE e a./[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 15; v. anche ordinanza del presidente del Tribunale del 16 novembre 2012, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], T-345/12 R, punto 29) senza che ciò crei inconvenienti tali da dover porre immediatamente fine alla situazione di attesa. A tal riguardo si deve aggiungere che la richiedente si oppone solo alla trasmissione della versione riservata dei documenti controversi. Pertanto, l’accoglimento della domanda di sospensione dell’esecuzione della decisione impugnata non osta a che la [OSCURATO:PERSONA] adotti una nuova decisione che consenta di trasmettere la versione non riservata dei documenti controversi in attesa che il Tribunale si pronunci sul ricorso di annullamento nel procedimento principale. Il procedimento dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] può quindi proseguire, almeno entro certi limiti. Sull’urgenza 45 Appare urgente tutelare l’interesse difeso dalla richiedente, la quale rischia di subire un danno grave ed irreparabile in caso di rigetto della sua domanda di provvedimenti provvisori. In tale contesto, la richiedente afferma, sostanzialmente, che la situazione risultante dalla trasmissione dei documenti controversi non potrebbe più essere modificata. Una volta trasmesse le informazioni riservate, il successivo annullamento della decisione impugnata, in particolare per violazione del segreto professionale tutelato dall’articolo 339 TFUE, non invertirebbe gli effetti della trasmissione. Pertanto, qualora le informazioni controverse venissero comunicate prima della risoluzione della causa principale, il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva apparirebbe come una «scatola vuota». 46 Occorre preliminarmente rilevare che, considerata la specificità della controversia relativa alla trasmissione di documenti riservati nell’ambito del procedimento sommario (v. il precedente punto 37) e delle circostanze particolari del caso in esame (v. i precedenti punti 38 e 39), è sufficiente valutare la gravità e l’irreparabilità del danno che la richiedente subirebbe nella fattispecie a causa della trasmissione stessa delle informazioni controverse, con riguardo al suo diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva. 47 Infatti, è giocoforza rilevare che, qualora, da un lato, la presente domanda fosse respinta e i documenti venissero trasmessi dalla [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] e, dall’altro, quest’ultima si pronunciasse prima che il Tribunale abbia avuto il tempo di statuire sul ricorso principale concernente l’eventuale illegittimità della trasmissione di informazioni, il diritto della richiedente ad una tutela giurisdizionale effettiva verrebbe svuotato di contenuto. 48 Orbene, è interessante notare che l’interveniente, la quale ha giustamente precisato nella sua domanda di intervento di poter fornire chiarimenti al Tribunale in ordine alla natura e allo stato della domanda da essa proposta nel [OSCURATO:PERSONA], indica, da un lato, nella sua lettera del 6 giugno 2012, che la [OSCURATO:PERSONA] non deve attendere la decisione della Corte di giustizia nei procedimenti di impugnazione relativi alle sentenze con cui il Tribunale ha statuito sui ricorsi contro la decisione AIG e, dall’altro, nella sua memoria di intervento del 27 settembre 2012, che probabilmente occorrerà più tempo al Tribunale per pronunciarsi sul ricorso nel procedimento principale che non alla [OSCURATO:PERSONA] per portare a termine il procedimento nazionale. Alla luce di tali informazioni, appare serio e tutt’altro che ipotetico il rischio che il giudice nazionale adotti la propria decisione sulla base delle informazioni trasmesse prima che il Tribunale abbia avuto la possibilità di pronunciarsi sulla legittimità di tale trasmissione. 49 Pertanto, poiché la [OSCURATO:PERSONA], in caso di rigetto della presente domanda di provvedimenti provvisori, procederebbe all’immediata trasmissione delle informazioni controverse, si potrebbe temere che la richiedente corra il rischio di vedere compromesso il suo diritto fondamentale ad un ricorso effettivo, sancito dall’articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea ( GU 2010, C 83, pag. 389 ), qualora la [OSCURATO:PERSONA] fosse autorizzata a trasmettere le informazioni in questione prima che il Tribunale statuisca sul ricorso principale. Pertanto, poiché il diritto fondamentale di cui la richiedente beneficia potrebbe essere leso in modo grave e irreparabile, appare urgente, fatto salvo l’esame del presupposto relativo al fumus boni iuris (v., per lo stretto legame fra tale presupposto e il presupposto dell’urgenza, ordinanza del presidente del Tribunale dell’8 aprile 2008, Cipro/[OSCURATO:PERSONA], T-54/08 R, T-87/08 R, T-88/08 R e da T-91/08 R a T-93/08 R, non pubblicata nella Raccolta, punti 56 e 57), concedere la richiesta sospensione dell’esecuzione (v. anche ordinanza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit., punti 31-33). Sul fumus boni iuris 50 Secondo una giurisprudenza consolidata, il presupposto del fumus boni iuris sussiste se almeno uno dei motivi addotti dal richiedente a sostegno del ricorso principale appare prima facie pertinente e, in ogni caso, non infondato, in quanto rivela l’esistenza di questioni giuridiche complesse la cui soluzione non si impone immediatamente e che meritano quindi un esame approfondito, che non può essere effettuato dal giudice del procedimento sommario, ma deve costituire oggetto del procedimento principale, o in quanto dalla discussione tra le parti emerge l’esistenza di una controversia giuridica la cui soluzione non si impone immediatamente (v. ordinanza del presidente del Tribunale del 19 settembre 2012, Grecia/[OSCURATO:PERSONA], T-52/12 R, punto 13 e la giurisprudenza ivi citata; v. anche, nel medesimo senso, ordinanza del presidente della Corte dell’8 maggio 2003, [OSCURATO:PERSONA]/Artegodan e a., C-39/03 P-R, Racc. pag. I-4485 , punto 40). 51 La richiedente sostiene, in particolare, che la decisione impugnata contravviene in primo luogo all’articolo 339 TFUE, in secondo luogo al punto 25 della comunicazione relativa alla cooperazione tra la [OSCURATO:PERSONA] e le giurisdizioni nazionali ai fini dell’applicazione degli articoli 81 CE e 82 CE ( GU 2004, C 101, pag. 54 ) e, infine, all’articolo 4, paragrafo 3, TUE. 52 In tale ambito viene sostenuto, in sostanza, che la trasmissione della risposta della richiedente, quale prevista dalla [OSCURATO:PERSONA], contravverrebbe all’articolo 339 TFUE, in quanto le garanzie offerte dalla [OSCURATO:PERSONA] al fine di tutelare la riservatezza delle informazioni trasmesse non assicurerebbero il medesimo livello di protezione risultante dalla disposizione del Trattato. 53 Ricordando l’obbligo ad essa incombente, precisato nella sentenza del Tribunale del 18 settembre 1996, Postbank/[OSCURATO:PERSONA] ( T-353/94, Racc. pag. II-921 , punto 90), di adottare tutte le precauzioni necessarie affinché non venga minimamente leso tale diritto mediante e nel corso della trasmissione dei documenti al giudice nazionale, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che da detta sentenza risulta che spetta al giudice nazionale garantire la riservatezza delle informazioni trasmesse e, di conseguenza, essa assolve il proprio obbligo se, da un lato, indica al giudice nazionale i documenti o i passaggi contenenti informazioni riservate o segreti commerciali e, dall’altro, si assicura che tali informazioni siano trasmesse solo qualora il medesimo giudice offra garanzie concrete della sua capacità e volontà di tutelarne la riservatezza. 54 Anzitutto, per quanto concerne la prima precauzione, consistente nell’indicare i documenti o i passaggi riservati o contenenti segreti commerciali, si deve sottolineare che nella fattispecie la [OSCURATO:PERSONA] non ha ritenuto necessario esaminare tale esatta qualificazione delle informazioni in questione prima di trasmetterle, ma si è limitata ad indicare i passaggi che la richiedente considerava riservati. Al riguardo è singolare che la [OSCURATO:PERSONA] ritorni, nelle sue osservazioni del 10 maggio 2012, sul riconoscimento di tale qualità, in quanto dal semplice fatto che essa comunichi dette informazioni al giudice nazionale adottando le precauzioni applicabili alla trasmissione di informazioni protette dall’articolo 339 TFUE si potrebbe dedurre che le informazioni controverse ricadano nella sfera di applicazione di tale disposizione. In ogni caso, la verifica di tale qualificazione, se necessaria, richiede un esame approfondito che non compete al giudice del procedimento sommario. 55 Inoltre, per quanto attiene alle garanzie concrete offerte dal giudice nazionale, delle quali la [OSCURATO:PERSONA] deve accertare l’esistenza prima di trasmettere le informazioni, dalla decisione impugnata risulta che la [OSCURATO:PERSONA] si è limitata ad affermare che l’ordinanza che dispone il trattamento riservato consentiva di tutelare tutte le informazioni confidenziali contenute nei documenti richiesti conformemente alle garanzie istituite dall’articolo 339 TFUE. A tal riguardo, dalla decisione impugnata non emerge alcuna valutazione quanto agli effetti concreti della protezione prevista dall’ordinanza che dispone il trattamento riservato con riguardo all’obbligo sancito dall’articolo 339 TFUE, come interpretato dalla giurisprudenza. 56 In primo luogo, si deve rilevare che, nelle sue osservazioni del 10 maggio 2012, la [OSCURATO:PERSONA] afferma che il giudice nazionale l’ha informata che i documenti richiesti verrebbero comunicati solo entro i limiti della «cerchia di riservatezza» stabilita nell’ambito del procedimento dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] con l’assenso delle parti in lite, e che la richiedente non ha espresso alcun timore quanto all’estensione della «cerchia di riservatezza» o alle relative modalità nelle osservazioni che essa le ha presentato il 25 luglio 2011. Tuttavia, il fatto che le parti in causa dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA], richiedente compresa, siano state coinvolte nella definizione del perimetro della «cerchia di riservatezza» non deve far dimenticare che, nella sua sentenza del 4 luglio 2011 (punto 13), il giudice nazionale ha specificamente menzionato la possibilità per le parti di presentare osservazioni alla [OSCURATO:PERSONA] in merito all’opportunità di accogliere o meno la domanda di trasmissione delle informazioni di cui trattasi. Inoltre, dalle osservazioni inviate il 25 luglio 2011 dalla richiedente (punto 34) risulta che essa aveva informato la [OSCURATO:PERSONA] della necessità di modificare il contenuto di alcuni documenti nel caso in cui la richiesta della [OSCURATO:PERSONA] fosse stata accolta. In altre parole, è evidente che la composizione della «cerchia di riservatezza» sollevasse difficoltà per la richiedente, dato che essa si opponeva alla divulgazione in tale ambito delle versioni riservate dei documenti richiesti. Pertanto, tenuto conto di tali elementi, non si può escludere l’eventualità che, nel procedimento principale, il Tribunale esamini la questione se, per rispettare il segreto professionale conformemente all’articolo 339 TFUE, la [OSCURATO:PERSONA] dovesse adottare precauzioni diverse da quelle previste nella decisione impugnata. 57 In secondo luogo, dall’analisi dell’ordinanza che dispone il trattamento riservato trasmessa dalla [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] in allegato alla richiesta di trasmissione dei documenti controversi risulta che la «cerchia di riservatezza», la cui composizione potrà essere modificata in futuro, è costituita da un numero elevato di persone (nell’elenco compaiono 92 nomi), che svolgono funzioni diverse quali avvocato esterno, consulente legale interno (è il caso ad esempio di due dipendenti dell’interveniente), segretario o tecnico informatico. È vero che tutte le suddette persone sono soggette ad un obbligo di riservatezza e, secondo l’interveniente, nessuna di loro svolge funzioni commerciali. Tuttavia, alla luce delle riflessioni elaborate a livello di diritto dell’Unione in ordine alla tutela della riservatezza delle comunicazioni tra avvocati e clienti e all’esigenza di autonomia che implica l’assenza di qualsiasi rapporto di lavoro, anche in presenza di obblighi professionali di deontologia e di disciplina, la questione – secondo cui, nella fattispecie, tenuto conto delle modalità di divulgazione a livello nazionale dell’informazione richiesta, che erano note alla [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima avrebbe dovuto esaminare dettagliatamente gli effetti concreti di tale garanzia sulla tutela del segreto professionale ed eventualmente concludere per il rigetto della richiesta di trasmissione così com’era formulata, per non incorrere in una violazione dell’articolo 339 TFUE – potrebbe essere ragionevolmente sollevata nel quadro del procedimento principale. A tal riguardo, si deve aggiungere che, per dimostrare che la prevista divulgazione non è equiparabile ad una divulgazione alle parti del procedimento che ha luogo nel [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] non può limitarsi ad affermare che l’obiettivo di una «cerchia di riservatezza» è consentire agli avvocati delle parti di esaminare i documenti divulgati, proprio perché la composizione di detta cerchia non è né immutabile né limitata alle persone aventi la qualifica di avvocato. 58 Ciò premesso, non si può escludere che, nel procedimento principale, il giudice di merito debba pronunciarsi sui limiti del controllo che la [OSCURATO:PERSONA] deve operare per assicurarsi che le informazioni riservate vengano trasmesse solo se il giudice nazionale offre garanzie concrete della sua capacità e volontà di tutelarne la riservatezza. In altre parole, il giudice di merito potrebbe doversi interrogare sulla questione se le precauzioni adottate nel caso di specie dalla [OSCURATO:PERSONA] per adempiere l’obbligo che le incombeva in forza dell’articolo 339 TFUE fossero sufficienti, o se essa dovesse procedere ad un’analisi più approfondita del meccanismo proposto dal giudice nazionale al fine di tutelare la riservatezza delle informazioni richieste. 59 Inoltre, quand’anche tali precauzioni fossero ritenute adeguate, in linea di principio, al fine di rispettare il suddetto obbligo, va rilevato che la sentenza Postbank/[OSCURATO:PERSONA], citata, precisa che in taluni casi può accadere che, quantunque la [OSCURATO:PERSONA] abbia adottato tutte le precauzioni necessarie, la tutela dei terzi non sia pienamente garantita. In tali ipotesi eccezionali, il Tribunale ha dichiarato che la [OSCURATO:PERSONA] può negare la trasmissione di documenti alle autorità giudiziarie nazionali. Alla luce dei fatti di specie, non si può escludere che il giudice di merito debba accertare se la [OSCURATO:PERSONA] non si trovasse in una situazione di questo tipo. 60 Orbene, tali analisi sollevano questioni di diritto nuove. A tale proposito, va rilevato che, sia nella lettera del 28 ottobre 2011 (punto 6), inviata alla [OSCURATO:PERSONA], sia nella decisione impugnata (punto 14), la stessa [OSCURATO:PERSONA] ha menzionato la novità della domanda e dei problemi riscontrati. 61 Alla luce delle suesposte considerazioni, si deve constatare che la presente causa solleva questioni di diritto inedite che non possono, prima facie, essere considerate irrilevanti e la cui soluzione richiede un esame approfondito nell’ambito del procedimento principale. Pertanto, occorre riconoscere l’esistenza di un fumus boni iuris (v. anche ordinanza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit., punti 44-56). 62 Ne consegue che, sussistendo tutti i presupposti a tal fine, occorre accogliere la domanda di provvedimenti provvisori intesa a vietare alla [OSCURATO:PERSONA] di trasmettere le informazioni controverse come previsto nella decisione impugnata. Per questi motivi, [OSCURATO:PERSONA] così provvede: 1) È sospesa l’esecuzione della decisione della [OSCURATO:PERSONA] del 26 gennaio 2012, nella parte in cui riguarda la trasmissione alla [OSCURATO:PERSONA] of Justice (England & Wales) [Alta Corte di giustizia (Inghilterra e Galles)] della versione riservata della risposta dell’[OSCURATO:PERSONA] del 30 giugno 2006 alla comunicazione degli addebiti nel caso COMP/F/38.899 – Apparecchiature di comando con isolamento in gas. 2) La domanda di provvedimenti provvisori è respinta per il resto. 3) Le spese sono riservate. Lussemburgo, 29 novembre 2012 Il cancelliere E. [OSCURATO:PERSONA] presidente M. Jaeger ( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 2012/2012 — Fons Iuris — Fons Iuris