CassazionedecretoSezione 1Decisione del 6 aprile 2022
Cassazione n. 19886/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2021 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] VETEREvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di euro 2.000 di ammenda ritenendolo responsabile del reato di cui all'art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110, riconosciuta l'ipotesi del caso di lieve entità prevista dal terzo comma dello stesso articolo. 2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato, tramite il proprio difensore, muovendo doglianze esposte in tre motivi. 2.1. Con il primo motivo eccepisce la nullità del decreto di citazione a giudizio dell'imputato per non essere stato rispettato il termine a comparire previsto dall'art. 429 cod. proc. pen. 2.2. Con il secondo motivo lamenta violazione-dell'art. 131-bis cod. pen., rilevando che la causa di non punibilità ivi prevista è stata erroneamente negata sulla base della semplice menzione dei precedenti penali e senza considerare la minima offensività del fatto, dovuta alle caratteristiche dello strumento oggetto del porto (un birillo da bowling della lunghezza di appena 34 centimetri) che hanno portato a riconoscere il caso della lieve entità del fatto. 2.3. Con il terzo motivo denuncia violazione di legge e vizi della motivazione con riferimento alla ricostruzione della condotta richiesta dal reato contestato, non potendo configurarsi la sua integrazione in ragione del tipo di oggetto e del tempo e del luogo del porto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito illustrate. 2. Il primo motivo, denunciando la nullità del decreto di citazione a giudizio, espone che all'udienza del 7 maggio 2021 veniva eccepita da parte del difensore di fiducia la nullità del decreto che dispone il giudizio per l'inosservanza del termine a comparire. Ciò comportava l'obbligo di rinnovazione dell'atto nullo ai sensi dell'art. 185 cod. proc. pen., in modo da garantire all'imputato per intero il termine a comparire di venti giorni liberi previsto dall'art. 429 cod. proc. pen., senza che fosse integrabile il termine originario risultato insufficiente. Tuttavia, come emerge dall'esame della sentenza e dei verbali di udienza, il rinvio della trattazione, a seguito della constatazione all'udienza del 7 maggio 2021 dell'inosservanza del termine di comparizione, veniva disposto per l'udienza del 20 novembre 2021, alla quale, di nuovo assente l'imputato, presenziava il difensore di fiducia senza muovere ulteriori rilievi in ordine alla correttezza della notificazione all'imputato del decreto di citazione a giudizio. Orbene, va anzitutto rilevato che pacificamente il decreto di citazione a giudizio è stato notificato all'imputato in data 8 marzo 2021. Sicché, non essendo stata omessa la citazione a giudizio, ciò che può essere prospettata è una nullítà non assoluta ai sensi dell'art. 179, comma 1, cod. proc. pen., ma di ordine generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. Poiché all'udienza del 7 maggio 2021 la trattazione è stata rinviata all'udienza del 20 novembre 2021, è stato garantito all'imputato, senza integrazioni, l'intero termine a comparire previsto dalla legge. A tale ultima udienza non venivano mosse dal difensore eccezioni con riguardo alla notificazione nei confronti dell'imputato dell'avviso relativo alla nuova udienza. Si procedeva, pertanto, in assenza di quest'ultimo, alla celebrazione del dibattimento e alla deliberazione della sentenza. Da quanto sopra deriva che qualsiasi ipotesi di nullità, anch'essa a regime intermedio di ordine generale, che dovrebbe essersi ancora verificata secondo le prospettazioni del ricorrente, non può essere rilevata o eccepita, per la prima volta, in questa sede, stante il regime al riguardo previsto dall'art.180 cod. proc. pen. Va, dunque, disattesa l'eccezione di nullità sollevata con il primo motivo. 3. Il secondo motivo contesta attraverso, sovrapposizioni valutative, le considerazioni di merito che hanno escluso la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis 2 cod. pen., in ragione delle caratteristiche dello strumento riposto nel vano portaoggetti dell'auto dell'imputato, di cui l'intera motivazione ha illustrato la perfetta idoneità dell'uso per colpire la persona. Inoltre, l'ulteriore riferimento in sentenza in senso preclusivo ai precedenti penali rimanda a quanto riportato nel certificato penale ove sono annotate due condanne per reati in materia di armi, così rimanendo integrata la specifica previsione ostativa della abitualità della condotta. Si tratta, dunque, di doglianze con evidenza prive di fondamento. 4. Il terzo motivo svolge le stesse considerazioni puramente rivalutative dedotte con il precedente motivo ma con riferimento alla sussistenza degli estremi del reato contestato, senza confrontarsi sulla natura ingiustificata del porto in auto dell'oggetto di cui trattasi, per forma, materiale e consistenza, equiparabile a una piccola mazza idonea ad arrecare offesa alla persona. Oggetto posto all'interno del vano portaoggetti della portiera anteriore lato guida e pertanto prontamente prelevabile dall'imputato per farne uso contro la persona. Del resto, non risulta che sia stata fornita altra plausibile spiegazione di tale presenza nell'autovettura. Ne discende l'infondatezza anche del terzo motivo. 5. Il ricorso va, dunque, rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 6 aprile 2022. Il s igliere estensore [OSCURATO:PERSONA] rto [OSCURATO:PERSONA]