CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 ottobre 2025
Cassazione n. 25891/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma in data 16 ottobre 2025, di conferma della sentenza emessa dal Tribunale di Frosinone in data 10 ottobre 2024, con la quale è stata ritenuta responsabile del reato di cui all'art. 590-bis cod. pen.; rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità è inammissibile, in quanto prospetta deduzioni assolutamente generiche, prive di riferimenti al caso concreto e al percorso argomentativo della doppia conforme decisione di merito (fondata sulla accertata assunzione di stupefacenti e l'analisi dei rilievi fotografici e planimetrici, per la ricostruzione del sinistro), limitandosi la ricorrente a lamentare «un generico riferimento alle fonti di prova raccolte» (p. 2 ricorso); considerato che in ricorso, per argomentare il motivo, si fa un generico riferimento alla "modalità dei fatti" ed alla "personalità" del ricorrente, senza invece analizzare le puntuali indicazioni rinvenibili nella sentenza impugnata, sia con riguardo al riconoscimento della recidiva, sia con riguardo alla congruità del trattamento sanzionatorio (pp. 2 e ss.); posto che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato, le cui ragioni non possono essere ignorate da chi propone l'impugnazione (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Rv. 268822); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; ritenuto, infine, che la ricorrente deve essere condannata anche alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, liquidate come da dispositivo tenendo conto della nota spese presentata con le conclusioni; rilevato, infatti, che venendo in rilievo motivi il cui accoglimento poteva recare pregiudizio alla parte civile, questa deve ritenersi legittimata a formulare proprie conclusioni nel giudizio, e quindi, in caso di rigetto o declaratoria di inammissibilità del gravame, ha diritto alla rifusione delle spese processuali, non essendosi limitata 2a richiedere la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso, ovvero il rigetto, ma anzi contrastando specificamente i motivi di impugnazione, così fornendo un contributo alla dialettica processuale (Sez. U, n. 34559 del 26/6/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222264 - 01; Sez. U, n. 877 del 14/7/2022, dep. 2023, Sacchettino, in motivazione); P.Q.M. Dichiara inammiss P.Q.M