CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 01324/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette: - la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; - le conclusioni rassegnate, ai sensi della stessa norma, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che - nell'interesse della parte civile [OSCURATO:PERSONA] - ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso e la condanna il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio di legittimità, nonché dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che - nell'interesse dell'imputato - ha contestato la fondatezza di quanto dedotto dal Procuratore generale e ha insistito nell'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 8 luglio 2021, all'esito del gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello di Brescia, ha confermato le statuizioni di cui alla sentenza in data 21 novembre 2020, con la quale il Tribunale di Brescia aveva affermato la responsabilità dello stesso imputato per il delitto di lesioni personali nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e - esclusa la contestata aggravante e concesse le circostanze attenuanti generiche - lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia nonché al risarcimento del danno e alla rifusione delle spese di costituzione e assistenza in favore dello stesso Ripamonti; ed ha tuttavia revocato la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale concesse allo stesso imputato dal primo Giudice. 2. Avverso la sentenza di appello il difensore del [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, formulando due motivi (di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen). 2.1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione dell'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., poiché la Corte di merito avrebbe riformato in peius la sentenza appellata dal solo imputato, revocando la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, peraltro nonostante non ne sussistessero i presupposti. 2.2. Con il secondo motivo ha denunciato il vizio di motivazione in ordine alla revoca dei medesimi benefici. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile poiché manifestamente infondato e generico. 1. I motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente. Questa Corte ha già chiarito che «non contravviene al divieto della reformatio in peius il giudice di appello che, pur in presenza di impugnazione proposto dal solo imputato, revochi il beneficio della sospensione condizionale, nelle ipotesi previste dai commi primo e terzo dell'art. 168 cod. pen., in quanto, in entrambi i casi, si tratta di provvedimenti dichiarativi, riguardanti effetti che si producono ope legis e presuppongono un'attività puramente ricognitiva e non discrezionale o valutativa, a differenza dell'ipotesi di cui al comma secondo del medesimo articolo che, invece, ha natura costitutiva e implica un giudizio sull'indole e sulla gravità del reato, rispetto al quale l'imputato deve essere posto nella condizione di potersi difendere» (Sez. 2, n. 37009 del 30/06/2016, Seck, Rv. 267913 - 01). Nel caso in esame la Corte di appello ha rilevato ex art. 168, comma 3, cod. pen. la presenza di cause ostative alla concessione della sospensione condizionale in quanto l'imputato, all'esito di una verifica svolta con le sue corrette generalità (segnatamente, indicando come data di nascita il 14 agosto 1981), è risultato averne già beneficiato in due occasioni (per la condanna riportata per i delitti di furto e cessione di stupefacenti). E, difettando i presupposti proprio in ragione delle precedenti condanne (cfr. art. 175, comma 1, cod. pen.), ha disposto anche la revoca del beneficio della non menzione, rispetto alla quale pure - con riguardo alla denunciata reformatio in peius - deve argomentarsi alla stessa stregua della revoca di diritto della sospensione condizionale. Il dato posto a fondamento della statuizione impugnata (ossia i richiamati precedenti penali del [OSCURATO:PERSONA]) è stato apoditticamente censurato con il ricorso, sia nel primo che nel secondo motivo (quest'ultimo meramente assertivo, il che esime dall'immorare oltre), che non ha in alcun modo confutato tale profilo dirimente; né per vero con le conclusioni rassegnate, che hanno ribadito quanto constava nel corso del giudizio di primo grado ed assunto la correttezza di tale dato (sia pure richiamando un certificato penale più recente), senza tuttavia neppure addurre specificamente l'erroneità di quanto accertato dalla Corte di appello alla luce della data di nascita del [OSCURATO:PERSONA] ritenuta corretta dallo stesso Giudice di secondo grado. 2. All'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del medesimo ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). Non deve disporsi la condanna dell'imputato al pagamento delle spese di assistenza sostenute dalla parte civile nel presente giudizio poiché quest'ultima, dall'eventuale accoglimento dell'impugnazione (relativa solo alla sospensione condizionale della pena e alla non menzione della condanna), non avrebbe tratto alcun pregiudizio; ragion per cui, «non avendo interesse a formulare proprie conclusioni» e pur avendo esercitato il proprio diritto di partecipare al giudizio, non ha titolo alla rifusione delle spese (Sez. 4, n. 22697 del 09/07/2020, L. Rv. 279514 - 01; Sez. 6, n. 8326 del 04/02/2015, Murgia, Rv. 262626 - 01; cfr. già Sez. 2, n. 8230 del 18/04/1996, Sicco, Rv. 205616 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di e