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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06942/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( REP.

DOMINICANA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'appello di Genova ha confermato la sentenza con cui il Gip del Tribunale di Massa, all'esito di rito abbreviato, aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309 e lo aveva condannato alla pena di mesi due, giorni venti di reclusione ed Euro 467,00 di multa.

2. Avverso detta sentenza l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in un solo motivo con cui si duole della carenza di motivazione in relazione all'esclusione dell'esimente ex art. 131 bis cod. pen. con riguardo ai criteri di cui all'art. 133, comma 1, cod.pen. 3.

Il ricorso é inammissibile.

La censura relativa al mancato riconoscimento dell'art. 131 bis cod.pen., è riproduttiva di un profilo di doglianza già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, considerato che la Corte territoriale aveva dato atto con motivazione logica e diffusa che il quantitativo non minimale di stupefacente detenuto, da cui si potevano ricavare circa 124 dosi, e le modalità dell'azione depongono per una capacità dell'imputato di avere disponibilità della sostanza e che connotano il fatto come non esiguo.

Va peraltro ribadito che non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza. (Fattispecie in cui il giudice di appello, pur non avendo espressamente argomentato in ordine alla denegata applicazione dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen., aveva posto in rilievo la consistente quantità e la buona qualità della droga detenuta, la zona in cui la condotta era avvenuta, la mancanza di elementi favorevoli al riconoscimento delle attenuanti generiche e la sussistenza di precedenti penali dell'imputato ostativi alla concessione della sospensione condizionale della pena (Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, Ry. 284096).

In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso, appare equo stabilire nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( REP. DOMINICANA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'appello di Genova ha confermato la sentenza con cui il Gip del Tribunale di Massa, all'esito di rito abbreviato, aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309 e lo aveva condannato alla pena di mesi due, giorni venti di reclusione ed Euro 467,00 di multa. 2. Avverso detta sentenza l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in un solo motivo con cui si duole della carenza di motivazione in relazione all'esclusione dell'esimente ex art. 131 bis cod. pen. con riguardo ai criteri di cui all'art. 133, comma 1, cod.pen. 3. Il ricorso é inammissibile. La censura relativa al mancato riconoscimento dell'art. 131 bis cod.pen., è riproduttiva di un profilo di doglianza già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, considerato che la Corte territoriale aveva dato atto con motivazione logica e diffusa che il quantitativo non minimale di stupefacente detenuto, da cui si potevano ricavare circa 124 dosi, e le modalità dell'azione depongono per una capacità dell'imputato di avere disponibilità della sostanza e che connotano il fatto come non esiguo. Va peraltro ribadito che non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza. (Fattispecie in cui il giudice di appello, pur non avendo espressamente argomentato in ordine alla denegata applicazione dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen., aveva posto in rilievo la consistente quantità e la buona qualità della droga detenuta, la zona in cui la condotta era avvenuta, la mancanza di elementi favorevoli al riconoscimento delle attenuanti generiche e la sussistenza di precedenti penali dell'imputato ostativi alla concessione della sospensione condizionale della pena (Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, Ry. 284096). In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso, appare equo stabilire nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in R
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