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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04275/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (Roma n) Rilevato che l'unico motivo dedotto si rivela manifestamente infondato quanto alla dedotta mancanza di correlazione tra imputazione e sentenza, correlata alla diversa qualificazione giuridica (artt. 56, 378 cod. pen.) data dal giudice di appello al fatto in addebito (v.

Sez.

U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264438), profilo in ogni caso divenuto irrilevante a fronte della dichiarata estinzione del (diverso) reato per intervenuta prescrizione.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 13 dicembre 2024 Il consigliere) ensore [OSCURATO:PERSONA] ando [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (Roma n) Rilevato che l'unico motivo dedotto si rivela manifestamente infondato quanto alla dedotta mancanza di correlazione tra imputazione e sentenza, correlata alla diversa qualificazione giuridica (artt. 56, 378 cod. pen.) data dal giudice di appello al fatto in addebito (v. Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264438), profilo in ogni caso divenuto irrilevante a fronte della dichiarata estinzione del (diverso) reato per intervenuta prescrizione. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 13 dicembre 2024 Il consigliere) ensore [OSCURATO:PERSONA] ando [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 04275/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris