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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 17585/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 04ETE6W) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; ( n. 39027/24 Nasri OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.337 cod. pen. e altro); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, afferente al vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, è privo di specificità, dal momento che non si confronta con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito ai fini dell'individuazione della pena base - determinata nel minimo edittale - e dell'aumento operato a titolo di continuazione, ritenuto proporzionato alla gravità del fatto; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 21

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 04ETE6W) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; ( n. 39027/24 Nasri OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.337 cod. pen. e altro); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, afferente al vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, è privo di specificità, dal momento che non si confronta con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito ai fini dell'individuazione della pena base - determinata nel minimo edittale - e dell'aumento operato a titolo di continuazione, ritenuto proporzionato alla gravità del fatto; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21
Sentenza Cassazione n. 17585/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris