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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 luglio 2023

Cassazione n. 36507/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 7830/2023 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo di condanna per il reato di furto nnonoaggravato di energia elettrica; Rilevato che il primo motivo del ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, nonché mancata assunzione di prova decisiva quanto al giudizio di responsabilità - è aspecifico perché non contrasta la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata esclusivamente sulla non specificità dei motivi di appello; Rilevato che la richiesta di proscioglimento per difetto di querela non può essere accolta, perché è stata ritenuta la circostanza aggravante della destinazione del bene sottratto a pubblico servizio, che rientra tra quelle la cui applicazione determina ancora, pur dopo l'entrata in vigore del d.lgs 150 del 2022, la procedibilità di ufficio del reato di furto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 12 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 7830/2023 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo di condanna per il reato di furto nnonoaggravato di energia elettrica; Rilevato che il primo motivo del ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, nonché mancata assunzione di prova decisiva quanto al giudizio di responsabilità - è aspecifico perché non contrasta la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata esclusivamente sulla non specificità dei motivi di appello; Rilevato che la richiesta di proscioglimento per difetto di querela non può essere accolta, perché è stata ritenuta la circostanza aggravante della destinazione del bene sottratto a pubblico servizio, che rientra tra quelle la cui applicazione determina ancora, pur dopo l'entrata in vigore del d.lgs 150 del 2022, la procedibilità di ufficio del reato di furto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 36507/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris