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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 febbraio 2024

Cassazione n. 34840/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04HERDM) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], considerato che la questione di legittimità costituzionale dell'arte 633 cod. pen. risulta manifestamente infondata in quanto già negletta dalla Corte costituzionale con sentenza n. 28 del 2024, depositata il 27 febbraio 2024, rispetto ai cui contenuti la questione così come sollevata dal ricorrente non espone alcuna indicazione specifica, risultando affatto generica; considerato che il primo motivo di ricorso -con cui si contesta la violazione di legge in ordine all'art. 633 cod. pen.- è inammissibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si veda pagina 4 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che, a fronte di una motivazione logica e priva di contraddizioni, le ulteriore doglianze articolate nel ricorso non sono volte a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello e reiterano in gran parte le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto dei principi di diritto vigenti in materia, per come emerge dalla lettura delle pagine 4-5 della sentenza impugnata in relazione alle tessere nominative rinvenute in possesso dello stesso; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 4 giu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04HERDM) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], considerato che la questione di legittimità costituzionale dell'arte 633 cod. pen. risulta manifestamente infondata in quanto già negletta dalla Corte costituzionale con sentenza n. 28 del 2024, depositata il 27 febbraio 2024, rispetto ai cui contenuti la questione così come sollevata dal ricorrente non espone alcuna indicazione specifica, risultando affatto generica; considerato che il primo motivo di ricorso -con cui si contesta la violazione di legge in ordine all'art. 633 cod. pen.- è inammissibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si veda pagina 4 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che, a fronte di una motivazione logica e priva di contraddizioni, le ulteriore doglianze articolate nel ricorso non sono volte a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello e reiterano in gran parte le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto dei principi di diritto vigenti in materia, per come emerge dalla lettura delle pagine 4-5 della sentenza impugnata in relazione alle tessere nominative rinvenute in possesso dello stesso; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 giu
Sentenza Cassazione n. 34840/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris