CassazionedecretoSezione 5Decisione del 17 marzo 2026
Cassazione n. 16340/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ariaregionale del Friuli-[OSCURATO:PERSONA], depositata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA],non notificata;udita la relazione svolta alla pubblica udienza del giorno17.3.2026 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA];udito il P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleStefano Visonà, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;udito per l’Agenzia delle Entrate l’Avvocatura dello Stato, inpersona dell’avv. [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 4414/2017Numero sezionale 171/2026Numero di raccolta generale 16340/2026Data pubblicazione 26/05/20261. [OSCURATO:PERSONA] impugnava l'avviso di accertamento n.TI3010302279/2012, con il quale l'Agenzia delle entraterettificava il reddito dichiarato, accertando l'esistenza di maggioriricavi tassabili per € 5.678.965,00, eccependo in via preliminarel’inesistenza della notifica, dal che conseguiva che il termine perimpugnare l’atto impositivo decorreva dal 28.2.2013,allorquando l’Agenzia delle Entrate gli notificava l’adozione dimisure cautelari.2. [OSCURATO:PERSONA] di Trieste, nellaresistenza dell’Agenzia delle Entrate, dichiarava il ricorsoinammissibile per tardività, posto che dall’avviso di ricevimentodella raccomandata prevista dall’art. 140 c.p.c. risultava cheessa era stata consegnata al contribuente in data 28.12.2012 eche il ricorso era stato proposto oltre il termine perentorio di cuiall’art. 21, comma 1, del decreto legislativo n. 546/1992.3. [OSCURATO:PERSONA] del Friuli-[OSCURATO:PERSONA](d’ora in poi C.T.R.), adita dal contribuente, accoglieva ilgravame, ritenendo nulla la notifica dell’avviso di accertamento etempestivo il ricorso del contribuente, oltre che fondato nelmerito.4. Avverso la precitata sentenza l’Agenzia delle Entrate haproposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.5. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso, per l’ammissione delquale chiede la rimessione in termini.6. La Procura Generale, in persona del sost. Proc. StefanoVisonà, ha depositato conclusioni scritte.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Va in primo luogo dichiarata l’inammissibilità del controricorso, lacui disciplina si rinviene nell’art. 370 c.p.c.., nella versioneNumero registro generale 4414/2017Numero sezionale 171/2026Numero di raccolta generale 16340/2026Data pubblicazione 26/05/2026antecedente alle modifiche introdotte dal decreto legislativo n.149/2022, a norma del quale la parte contro la quale il ricorso èdiretto, se intende contraddire, deve farlo mediante ricorso danotificarsi al ricorrente nel domicilio eletto entro venti giorni dallascadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso.Secondo questa Corte, con riguardo alla disciplina applicabileratione temporis, è infatti inammissibile il controricorso notificatoe depositato oltre i termini previsti dall'art. 370 cod. proc. civ. eda tale inammissibilità deriva il divieto per i giudici di conoscerneil contenuto e per il resistente di depositare memorie, fatta salvala facoltà di partecipazione del difensore di quest'ultimo alladiscussione orale (Cass. n. 9396/2006, Cass. n. 9897/2007).2. Come risulta dagli atti, il ricorso per cassazione è stato notificatovia pec al difensore domiciliatario indicato nella sentenzaimpugnata in data 10.2.2017 (avv. [OSCURATO:PERSONA]). Il termineper il deposito del ricorso scadeva in data 6.3.2017. Ilcontroricorso, datato 24.3.2017, data anche del rilascio dellaprocura, avrebbe dovuto essere notificato entro venti giorni dal6.3.2017 e dunque entro lunedì 27.3.2017. Il controricorsorisulta invece notificato in data 6.4.2017.3. L’istanza di rimessione in termini, notificata alla controparte indata 11.9.2017, non può essere esaminata.3.1. Questa Corte ha infatti chiarito che, nel giudizio dilegittimità, l'istanza di rimessione in termini per la notificadel controricorso, depositata dall'intimato che non abbiaprovveduto al relativo adempimento nei termini di cui all'art. 370cod. proc. civ., non è suscettibile di esame da parte del collegioove il difensore, a cui sia stata conferita procura speciale ex art.83, secondo comma, cod. proc. civ. contestualmente al depositodell'istanza medesima, od un suo delegato, non compaiaNumero registro generale 4414/2017Numero sezionale 171/2026Numero di raccolta generale 16340/2026Data pubblicazione 26/05/2026all'udienza di discussione ex art. 379 cod. proc. civ. poichél'esercizio del diritto di difesa della parte, rilevante per il doveredecisorio della Corte di cassazione, è solo quello i cui contenutivengano manifestati tramite la partecipazione all'udienza didiscussione (Cass. n. 7361/2015).4. Il primo motivo di ricorso è articolato in due sub censure: 1) conla prima, l’Agenzia delle Entrate lamenta la «violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 139 e 140 c.p.c., nonché dell'art. 1563°comma c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c.»,per essere erronea la statuizione secondo cui la notifica eraaffetta da nullità in quanto il messo notificatore non avevaspiegato le ragioni per le quali aveva proceduto nelle formedell'art. 140 c.p.c.. Sostiene, al riguardo, che la notifica,riprodotta in ricorso in ossequio al canone dell’autosufficienza,era del tutto valida, dovendosi ritenere implicita nell’attestazionedella temporanea assenza del destinatario, l’inesistenza di altrepersone legittimate a ricevere l’atto; 2) con la seconda censura,rubricata «violazione e o falsa applicazione degli artt. 139 e 140c.p.c., nonché dell’art. 156, comma 3, c.p.c. in relazione all’art.360, comma 1, n. 3, c.p.c.» deduce che, in ogni caso, poiché laraccomandata informativa prevista dall’art. 140 c.p.c. era statapersonalmente consegnata al destinatario in data 28.12.2012,l’eventuale irregolarità o nullità doveva ritenersi sanata, essendouna scelta volontaria del contribuente quella di non recarsi aritirare l’atto presso la casa comunale.4.1. Il motivo è fondato.4.2. Si ha infatti "irreperibilità relativa" quando il destinatario,pur avendo un'abitazione, un ufficio o un'azienda nel Comune,non viene temporaneamente rinvenuto in tali luoghi, ovveroquando non è possibile eseguire la consegna per incapacità oNumero registro generale 4414/2017Numero sezionale 171/2026Numero di raccolta generale 16340/2026Data pubblicazione 26/05/2026rifiuto delle persone legittimate alla ricezione. In tali circostanze,la notificazione deve essere eseguita secondo le formalitàpreviste dall'art. 140 c.p.c., che includono il deposito dell'attopresso la casa comunale, l'affissione dell'avviso di deposito allaporta dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda del destinatario el'invio di una raccomandata con avviso di ricevimento perinformarlo dell'avvenuto deposito, attività che nella specierisultano attestate dal messo notificatore.4.3. Ciò posto, alla luce del consolidato orientamento di questaCorte, l'omissione di uno degli adempimenti previsti dall'art. 140c.p.c. comporta la nullità della notificazione, sanabile perraggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., anchenel caso in cui il destinatario abbia ricevuto al proprio indirizzo laraccomandata informativa del deposito del piego presso l'ufficiopostale ed abbia scelto di ometterne il ritiro, determinando lacompiuta giacenza, potendo la presunzione di conoscenza di cuiall'art. 1335 c.c. ritenersi superata soltanto se il destinatarioprovi di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità diprendere cognizione del piego. (Cass. n. 11713/2011, Cass. n.19552/2016, Cass. n. 265/2019, Cass. n. 31724/2019).4.4. Ne consegue che, anche a voler ritenere che il messonotificatore, pur avendo dato espressamente atto dellamomentanea assenza del destinatario, abbia omesso di verificarel’assenza delle persone di cui all’art. 139 c.p.c., la nullità dovevain ogni caso considerarsi sanata dalla consegna, al contribuentepersonalmente, della raccomandata informativa contenentel’avviso di deposito dell’atto presso la casa comunale, avvenutain data 28.12.2012.4.5. Ancora di recente (Cass. n. 14452/2025) è stato infattiribadito un principio consolidato, anche alla luce degli interventiNumero registro generale 4414/2017Numero sezionale 171/2026Numero di raccolta generale 16340/2026Data pubblicazione 26/05/2026della Corte Costituzionale (sent. n. 3/2010), secondo cui lanotifica ai sensi dell’art. 140 c.p.c. si perfeziona per ildestinatario con il ricevimento della raccomandata informativa,che lo avvisa del deposito dell’atto presso la casa comunale. Talericevimento è considerato idoneo a realizzare non la conoscenzaeffettiva, ma la conoscibilità legale dell’atto, ponendo ildestinatario nelle condizioni di attivarsi per il ritiro e per lapredisposizione delle proprie difese. Solo nel caso in cui laraccomandata non venga ricevuta, la notifica si perfezionadecorsi dieci giorni dalla sua spedizione.4.6. Non avendo il contribuente volontariamente provveduto alritiro dell’atto presso la casa comunale, nonostante ritualmenteavvisato in data 28.12.2012, da tale ultima data decorreva iltermine perentorio per proporre ricorso davanti alla Commissionetributaria provinciale.4.7. La C.T.R. avrebbe pertanto dovuto confermare la pronunciadi inammissibilità del ricorso emessa dai giudici di prime cure,stante la sua tardività.5. Il secondo motivo, con il quale si lamenta la «violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 9, comma 5 e dell’art. 37, comma 1,lettera v d.p.r. n. 917/1986 anche in relazione all’art. 6, legge n.218/95, ex art. art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.», per avere igiudici di appello ritenuto che fosse onere dell’amministrazionefinanziaria dimostrare che il momento perfezionativo deltrasferimento dei beni, secondo la legislazione serba, si fosseverificato nell’anno di imposta 2007, rimane assorbito.6. Analogamente assorbito deve ritenersi il terzo motivo,rubricato «violazione e falsa applicazione dell’art. 14 della leggen. 218/95, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c.», conil quale la ricorrente lamenta che la C.T.R. abbia posto a caricoNumero registro generale 4414/2017Numero sezionale 171/2026Numero di raccolta generale 16340/2026Data pubblicazione 26/05/2026dell’amministrazione finanziaria l’onere di dimostrare quale fossela disciplina straniera dell’ordinamento serbo, laddove, ai sensidell’art. 14 della legge n. 218/95, l’accertamento della leggestraniera è compiuto d’ufficio dal giudice.7. In accoglimento del primo motivo, assorbiti gli altri, lasentenza va pertanto cassata senza rinvio, ai sensi dell’art. 382,comma terzo, c.p.c., in quanto l’azione di [OSCURATO:PERSONA] avversol’avviso di accertamento n. TI3010302279/2012 non potevaessere proposta per intervenuta decadenza.8. Le spese del giudizio di primo grado rimangono compensate,in difetto di un autonomo, subordinato, motivo di appello a talriguardo da parte dell’Agenzia delle Entrate e seguono lasoccombenza per il giudizio di appello (come da nota spese) eper il presente giudizio di cassazione. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo, assorbiti il secondo ed il terzo;cassa senza rinvio la sentenza impugnata, dichiarandoinammissibile l’originario ricorso di [OSCURATO:PERSONA];condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali,che liquida in euro 6.205,21 per il giudizio di appello ed in euro15.400,00 per il giudizio di legittimità, oltre spese prenotate adebito.Così deciso in Roma, il 17.3.2026 e, a seguito di riconvocazione,il 21.5.2026.Il Consigliere estensore Il Presidente([OSCURATO:PERSONA]) ([OSCURATO:PERSONA])