CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 03077/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 05ZP4U2 ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 01BGX96 ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 02HOK7H ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/05/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di AREZZOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 2/11,93 MOTIVAZIONE Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (che deduce erronea interpretazione della legge nel valutare come più grave il reato oggetto del capo 30 soltanto perché riferito a una ingente quantità di cocaina e non invece quello oggetto del capo 27 perché in tutti gli altri casi non è stata effettuata una perizia tossicologica che determini la quantità e qualità della sostanza rinvenuta), il ricorso di [OSCURATO:PERSONA](che deduce una carenza di motivazioni circa la misura della pena che assume eccessiva) e il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (che deduce violazione di legge nell'escludere il riconoscimento del fatto di lieve entità soltanto per la gravità delle condotte delle condotte delittuose) veicolano motivi che non rientrano fra quelli consentiti dall'art. 448-bis cod. proc. pen. in relazione a una sentenza di condanna emessa ex artt. 444 ss. cod. proc. pen.; ritenuto, pertanto, che i ricorsi vanno dichiarati inammissibili con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis