CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 49440/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del Sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 4 novembre 2021 la Corte di appello di Brescia - a seguito di annullamento con rinvio di questa sezione della Cassazione con sentenza del 10 maggio 2021 per un vizio procedurale - ha confermato la sentenza del Tribunale in composizione monocratica della stessa città del 6 febbraio 2020 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di tentato furto aggravato, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art.625 n.5 cod. pen. alla pena di anni uno di reclusione e 500,00 euro di multa (capo A artt. 56,624,625 n.2 e 61 n.5 cod. pen.) e per il reato di false dichiarazioni sulla propria identità personale di cui all'art.496 cod. pen., diversamente qualificato il reato di cui all'art.495 cod. pen. contestato al capo B) alla pena di mesi cinque di reclusione. 1.1. [OSCURATO:PERSONA] era stato sorpreso nottetempo dai carabinieri nei pressi dello stabilimento industriale [OSCURATO:SOCIETA]. con il volto e le mani sporche di una sostanza fuligginosa; richiesto di fornire spiegazioni in ordine alla sua presenza sul posto, aveva asserito che la stessa era dovuta allo svolgimento di un non precisato lavoro e, senza esibire alcun documento di identità, aveva dichiarato di chiamarsi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26 novembre 1972. Poiché le risposte fornite non erano convincenti e i carabinieri sospettavano che egli avesse commesso un furto, i militari gli avevano comunicato che sarebbe stato accompagnato presso i loro uffici per procedere alla sua esatta identificazione ed egli a quel punto aveva fornito le sue esatte generalità. Il mattino seguente era stato scoperto e denunciato il tentativo di furto di alcuni quintali di rame all'interno dello stabilimento industriale che trattava prodotti carboniosi. Avverso la decisione della Corte di appello ha proposto ricorso il ricorrente attraverso il difensore di fiducia articolando i seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla affermazione della penale responsabilità del ricorrente. In particolare, secondo il ricorrente, l'individuazione del Pedrinelli quale autore del tentato furto si è fondata sulla testimonianza della Polizia giudiziaria senza valutare le risultanze delle immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza. 2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della contestata aggravante di cui all'art. 625 n.2 cod. pen. Il teste Lieta ha ricordato la effrazione del lucchetto e la porta di ingresso scassinata solo a specifica contestazione del Pubblico Ministero, laddove dalla visione delle immagini di videosorveglianza non si percepisce l'esercizio della violenza sulle cose. Alla testimonianza non si è accompagnato il riscontro delle immagini della videosorveglianza, né il ricorrente è stato trovato in possesso di arnesi atti allo scasso. 2.3. Con il terzo motivo è stata dedotta violazione di legge relazione alla sussistenza della contestata circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen. Osserva la difesa che esisteva un sistema di videosorveglianza e un allarme asseritamente manomesso, con ciò dovendosi ritenere che vi fosse un sistema di allarme in origine idoneo la cui presenza conduce ad escludere la sussistenza della circostanza aggravante contestata.2.4.Con il quarto e ultimo motivo è stato dedotto vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Nel motivare la mancata concessione delle circostanze attenuante generiche, la sentenza impugnata ha valutato solo parzialmente la documentazione difensiva prodotta e relativa alla relazione dell'area pedagogica della struttura penitenziaria in cui lo stesso è stato detenuto nell'anno 2020 per altra causa. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile risolvendosi in una riproposizione delle censure dedotte avverso la pronunzia di primo grado e in relazione alle quali la sentenza impugnata ha fornito esaustiva e logica motivazione. 1.11 primo motivo risulta manifestamente infondato non confrontandosi con i contenuti della sentenza impugnata, fornendo unicamente una prospettazione alternativa degli eventi descritti e delle valutazioni effettuate nel provvedimento impugnato. La sentenza (p.4), con motivazione logica e non contraddittoria, dopo avere evidenziato la natura indiziaria della prova a fondamento del giudizio di penale responsabilità del ricorrente e la conseguente necessità di evitare la parcellizzazione dell'indizio, individua "indizi gravi, precisi e concordanti": - nella presenza del ricorrente, senza un giustificato motivo, alle prime ore del mattino della domenica a pochi metri dallo stabilimento SELCA che produce prodotti carboniosi e che durante la notte era stato oggetto di un tentativo di furto; - nelle condizioni personali del ricorrente (viso e volto sporco di fuliggine); - nella dichiarazione di false generalità rese dal ricorrente alla Polizia giudiziaria in sede di controllo; - nella contraddittorietà della versione difensiva smentita anche dal teste a discarico; nella disponibilità del ricorrente di un'auto prestata da un amico (veicolo intestato ad un terzo estraneo) compatibile con la necessità di caricare sulla stessa un notevole quantitativo di rame, trovato accumulato al centro dello stabilimento; nella telefonata effettuata al momento del controllo dopo che uno dei carabinieri aveva visto in lontananza e inseguito un altro soggetto che si era dato a precipitosa fuga.1.1. Appare evidente che il richiamo alle immagini estratte dalla videosorveglianza e la mancanza di una certa individuazione del ricorrente attraverso l'esame delle stesse appare alla luce del percorso motivazionale della sentenza, irrilevante e non decisivo ai fini della affermazione del giudizio di penale responsabilità. La sentenza ha operato buon governo dei principi fissati da questa Corte in tema di prova indiziaria secondo i quali. "In tema di prova indiziaria, ai sensi dell'art.192, comma 2 cod. proc. pen., gli indizi devono essere gravi, ossia consistenti, resistenti alle obiezioni e capacità dimostrativa in relazione al "thema probandum", precisi, ossia specifici, univoci e non suscettibili di diversa interpretazione altrettanto o più verosimile, nonché concordanti, ossia convergenti e non contrastanti tra loro e con gli altri dati ed elementi certi. (Sez. 5, n. 1987 del 11/12/2020, (2021) Rv. 280414 - 01). 2.11 secondo motivo è anch'esso manifestamente infondato. La sentenza impugnata (p.5) richiama sullo specifico punto la testimonianza del teste Lieta, custode dello stabilimento il quale aveva personalmente rilevato nel consueto controllo giornaliero la forzatura del lucchetto del cancello e di un'altra porta di ingresso dello stabilimento, mentre nella giornata precedente era tutto integro; la sentenza ha risposto anche rispetto alla specifica censura dell'assenza di disponibilità del ricorrente di strumenti idonei allo scasso "[..] i quali ben potevano essere nella disponibilità del complice fuggito[..]" con motivazione non contraddittoria e come tale insindacabile in questa sede. 2.1. Quanto alla valenza probatoria delle dichiarazioni del teste Lieta, va in primo luogo evidenziato che il motivo appare inedito nella parte in cui il ricorrente pare contestare la efficacia probatoria della dichiarazione in quanto, essendo resa all'esito di una specifica contestazione del PM, non risulta riscontrata dagli esisti del sistema di videosorveglianza. A ciò si aggiunga che, come lo stesso ricorrente evidenzia con il richiamo alla giurisprudenza di questa Corte, il valore probatorio delle dichiarazioni del teste non è messo in discussione qualora nel corso della deposizione dibattimentale, attraverso la contestazione il teste chiarisca che le dichiarazioni rese nel corso delle indagini erano frutto di un ricorso più vivido. Al riguardo la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che: "Le dichiarazioni predibattinnentali utilizzate per le contestazioni al testimone che siano state confermate, anche se in termini laconici, vanno recepite e valutate come dichiarazioni rese dal testimone direttamente in sede dibattimentale, poiché l'art. 500, comma 2, cod. proc. pen. concerne il solo caso di dichiarazioni dibattimentali difformi da quelle contenute nell'atto utilizzato per le contestazioni. (Sez. 2, Sentenza n. 35428 del 08/05/2018, Rv. 273455).Ne consegue che la dichiarazione del teste Lieta non necessitava di ulteriori riscontri. 3. Il terzo motivo di ricorso risulta manifestamente infondato non confrontandosi con la giurisprudenza di legittimità di questa Corte e con i contenuti della sentenza che, con logiche e non contraddittorie argomentazioni in fatto, ne ha ribadito la sussistenza. Le Sezioni Unite con la sentenza "Cardellini" (Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. 282095 ) hanno chiarito che la commissione del fatto in tempo di notte è idonea ad integrare, anche in difetto di ulteriori circostanze dì tempo, di luogo o di persona, la circostanza aggravante della cosiddetta "minorata difesa", essendo tuttavia sempre necessario che la pubblica o privata difesa ne siano rimaste in concreto ostacolate e che non ricorrano circostanze ulteriori, di natura diversa, idonee a neutralizzare il predetto effetto. In motivazione in particolare si assume che «occorre che qualsiasi tipo di circostanza fattuale valorizzabile (di tempo, di luogo, di persona, anche in riferimento all'età) agevoli la commissione del reato, rendendo la pubblica o privata difesa, ancorché non impossibile, concretamente ostacolata (Sez. 2, n. 6608 del 14/11/2013, (2014), [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258337; Sez. 6, n. 18485 del 15/01/2020, Cannata, Rv. 279302). Peraltro, ai fini dell'integrazione di essa, occorre sempre verificare, sulla base di un giudizio di prognosi postuma, operato ex ante ed in concreto, il contesto e le peculiari condizioni che abbiano effettivamente agevolato la consumazione del reato, incidendo in concreto sulle possibilità di difesa (Sez. 5, n. 8004 del 13/01/2021, C., Rv. 280672)» 3.1. La sentenza impugnata ha espressamente motivato sul punto richiamando le concrete condizioni fattuali in cui il tentativo di furto è stato posto in essere: durante la notte, in luogo campestre del tutto isolato, privo di abitazioni e con due esercizi pubblici chiusi in orario notturno, con sistema di allarme manomesso così da richiedere l'intervento di un tecnico. 4. Il quarto motivo in punto di trattamento sanzionatorio risulta generico e manifestamente infondato. La Corte territoriale, nel negare la concessione delle circostanze attenuanti generiche al ricorrente, ha esaustivamente motivato sul punto evidenziando le plurime condanne per reati contro il patrimonio e ha anche argomentato, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, sulla irrilevanza della relazione dell'aprile 2020 dell'area pedagogica dell'Istituto penitenziario con motivazione in fatto non contraddittoria, né illogica e come tale non censurabile ( relazione di gran lunga successiva alla data di commissione del reato e attestante il potenziale inizio di un percorso da verificare tuttavia nel prosieguo). 5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e alla corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in euro 3.000,00. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e del