CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 33773/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
G. n. 22939/2021 ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat a e difes a d a ll’avv. [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata [OSCURATO:EMAIL] - ri corrent e - contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] -intimato - avverso la sentenza n. 115/2021della Corte d’appello di Campobasso depositata il 7 luglio 2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 settembre 2022dal [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. la Corte d’appello di Campobasso ha accolto l’appello proposto dall’I.N.P.S., dichiarando dovuti i contributi richiesti all’avv. [OSCURATO:PERSONA] a seguito dell’iscrizione di ufficio alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26,della legge 8 agosto 1995, n. 335 per l’attività professionale svolta nell’anno 2011; 2. per quanto qui rileva, la Corte territoriale, ritenuta doverosa l’iscrizione alla Gestione, ha escluso che la pretesa contributiva dell’I.N.P.S., azionata con notifica dell’avviso di addebito effettuata il 21agosto 2017, fosse prescritta, considerato che ricorreva un’ipotesi di sospensione della prescrizione, per doloso occultamento del credito contributivo per mancata compilazione del “quadro RR” della dichiarazione dei redditi 2012 per l’anno di imposta 2011, necessario per l’accertamento dei contributi per la gestione separata; 3. avverso tale pronuncia l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazionearticolando due motivi di censura; 4. l’I.N.P.S. non ha svolto attività difensiva; 5. è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio. Considerato che: 1. con il primo motivo l a ricorrente deduc e la violazione e falsa applicazione dell’art. 2941, n. 8, c od. c iv ., in relazione all ’ art. 2935 cod. civ. e dell'art. 116, comma 8, lett. b),legge n. 388 del 2000 , (art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.), per non avere la Corte d’appello ritenuto prescritto il credito contributivo, ravvisando il caso di sospensione della prescrizione previsto dall’art. 2941 n. 8 cod. civ. per omessa c ompilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi relativi all’anno 2011, senza considerare la rituale indicazione del redditoprofessionale nella dichiarazione fiscale, presentata all'Agenzia delle Entrate , dovendosi escludere l ’ intenzionalità di occultare il reddito professionale, e, conseguentemente, il dolo richiesto per la sospensione della prescrizione dall’art. 2941, n. 8, cod. civ. , ed il presupposto dell’ “evasione contributiva” ai fini dell ’ applicazione del regime sanzionatorio; 2. con il secondo motivo la ricorrentededuce la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. - omessa pronuncia - (art. 360, comma 1, n. 4 , cod. proc. civ.),per avere la Corte territoriale omesso di pronunciarsi sulla eccezione di illegittimitàdell’iscrizione a ruolo esattoriale del credito de quo per violazione dell’art. 24, comma 3,del d.lgs. n. 46 del 1999 ; 3. ilprimo motivo, inteso a censurare la sentenza impugnata per aver escluso la prescrizione del credito contributivo, èfondato, posto che il dies a quo di decorrenza della prescrizione dei contributi non va individuato nel momento della presentazione della dichiarazione dei redditi da parte dell’interessato bensì ne l momento in cui doveva essere versato il saldo della contribuzione relativa all’attività professionale svolta nell’anno precedente al termine di versamento, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo, secondo l’orientamento ormai consolidato di questa Corte (Cass. Sez. L, 31/10/2018, n. 27950, Cass. Sez. 6-L, 18/07/2019, n. 19403, e, più di recente, Cass. Sez. 6-L, 15/02/2022, n. 4898, e Cass. Sez. 6 - L , 21/02/2022, n. 5578, alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ.), che ha pure precisato come, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, assuma rilievo anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui all’art. 1, comma 1, del d.P.C.M. del 10 giugno 2010 in relazione ai contributi dovuti per l’anno 2010dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite (Cass. Sez. L, 19/04/2021, n. 10273; Cass. Sez-6-L, 14/10/28123), ovvero, con riferimento al caso di specie, quello di cui all’art. 1, comma 1, del d.P.C.M. del 6 giugno del 20 12 disposto fino al 9 luglio 2012 in relazione ai contributi dovuti per l’anno 2011; 4.in applicazione di tali principi, considerato che dalla stessa sentenza impugnata risulta che in relazione all’attività professionale svolta dall’odierna ricorrente nel 2011 l’I.N.P.S. ha notificato l’avviso di addebito all’interessatain data 21 agosto 2017, la pretesa contributiva risulta prescritta anche considerando il differimento disposto dal citato d.m. del 2012, non potendosi accedere alla tesi della sospensione della prescrizione per doloso occultamento – specificamente addotta nella sentenza impugnata per respingere l’eccezione di prescrizione – in quanto fondata dalla Corte d’appello sull’erroneo presupposto di un automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l’occultamento doloso del debito contributivo che questa Corte ha, oramai, in più occasioni escluso (di recente, Sez. 6–L. 30/11/2021, n. 37529 e numerose altre ordinanze di questa Sezione); 5. pertanto, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbit o il secondo motivo, deve essere cassata la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, lacausa va decisa nel merito ex art. 384, comma 2, cod. proc. civ. con l’accertamento dell’insussistenza del credito contributivo dell’I.N.P.S. per l’attività professionale svolta dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] nell’anno 2011 per intervenuta prescrizione; 6. la novità e la complessità delle questioni giuridiche in rilievo giustificanol’integrale compensazione fra le parti delle spese relative ai gradi di merito, mentre, considerata l’epoca di consolidamento dell’orientamento di questa Corte, alla soccombenza nel pr esente giudizio di legittimità segue la condanna dell’Istituto ricorrente al pagamento delle spese, liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Accoglie il primo motiv o , assorbit o il secondo motivo , cassa la sentenza e, decidendo nel merito, dichiara insussistente il credito contributivo dell’I.N.P.S. nei confronti dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] per l’attività professionale svolta nell’anno 2011 per intervenuta prescrizione. Condanna l’I.N.P.S. al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Compensa integralmente fra le parti le spese dei gr