CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 dicembre 2022
Cassazione n. 03158/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/05/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di PORDENONEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Pordenone ha applicato la pena concordata in relazione ai reati di cui agli artt. 640, comma 2, n.1, 48-476, 479 cod. pen. e 76 dPR 445/2000 uniti dal vincolo della continuazione; -che entrambi i motivi formulati dal ricorrente (con il quali si lamenta l'erronea qualificazione giuridica del fatto e la violazione degli artt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 640 cod. pen. in ragione dell'asserita rilevanza del diverso quadro normativo di riferimento e, conseguentemente, della qualificazione del fatto in termini esclusivamente disciplinari) sono inammissibili atteso che la deducibilità dell'erronea qualificazione giuridica del fatto è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (Sez. 4, n.13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023); - che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore