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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 aprile 2022

Cassazione n. 17625/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2021 del GIP TRIBUNALE di TARANTOtdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. in ordine ai reati di cui agli artt. 73 comma 5 D.P.r.309/90, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'omesso proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

Il ricorso va dichiarato inammissibile de plano ex art. 610 comma 5 bis cpp per indeducibilità della descritta censura, che non rientra fra quelle consentite dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 23.6.2017, in vigore dal 3.8.2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso 20.04.2022 [OSCURATO:PERSONA] nte estensore Do ;tella Ferran [OSCURATO:PERSONA] LLER1A oggi, . 0 4 MA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2021 del GIP TRIBUNALE di TARANTOtdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. in ordine ai reati di cui agli artt. 73 comma 5 D.P.r.309/90, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'omesso proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. Il ricorso va dichiarato inammissibile de plano ex art. 610 comma 5 bis cpp per indeducibilità della descritta censura, che non rientra fra quelle consentite dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 23.6.2017, in vigore dal 3.8.2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 20.04.2022 [OSCURATO:PERSONA] nte estensore Do ;tella Ferran [OSCURATO:PERSONA] LLER1A oggi, . 0 4 MA
Sentenza Cassazione n. 17625/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris