CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 maggio 2026
Cassazione n. 22288/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
7/11/2025 della Corte d'appello di Torinodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di mancanza, contraddittorietào manifesta illogicità della motivazione in ordine alla valutazione del compendio probatorioposto a fondamento del giudizio di responsabilità per il reato di cui agli artt. 56, 628, commasecondo e comma terzo, n. 1, cod. proc. pen., e più precisamente con riferimento allaricostruzione del fatto, al giudizio di attendibilità della persona offesa, e alla rideterminazionedella pena, è generico per indeterminatezza e per mancanza di specificità perché, a fronte diuna motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi chesono alla base della censura formulata, né d’altra parte si confronta con la motivazione dellasentenza, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi edesercitare il proprio sindacato; che la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1lett. c), deriva l’inammissibilità, si desume dall’assenza di correlazione tra le ragioniargomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (cfr.,s u l t e m a , S e z . 6 , n . 2 3 0 1 4 d e l 2 9 / 0 4 / 2 0 2 1 , B . , R v . 2 8 1 5 2 1 –01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadella ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila infavore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 19/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI [OSCURATO:PERSONA]