Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 2021/2025
ECLI:EU:C:2025:795
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CJ0510_SUM
Causa C‑510/24
PROFIL-COPY 2002 [OSCURATO:PERSONA].
contro
[OSCURATO:PERSONA] és [OSCURATO:PERSONA]
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék)
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 16 ottobre 2025
«Rinvio pregiudiziale – Coesione economica, sociale e territoriale – Fondi dell’Unione europea – Gestione e controllo – Obbligo per gli Stati membri di adottare disposizioni atte ad assicurare l’esame efficace delle denunce riguardanti i fondi – Normativa nazionale che esclude qualsiasi ricorso giurisdizionale avverso una decisione che dispone il rimborso di una sovvenzione dell’Unione a causa di un’irregolarità – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 47 – Diritto a un ricorso effettivo»
Diritti fondamentali – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Diritto a un ricorso effettivo da parte del beneficiario di una sovvenzione dell’Unione avverso una decisione amministrativa esecutiva che gli ingiunge di rimborsare tale sovvenzione – Invocabilità
(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 47 e 51, § 1; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2021/1060)
(v. punti 29‑33, dispositivo 1)
Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Nozione – Ricorso incidentale del beneficiario di una sovvenzione dell’Unione avverso una decisione amministrativa esecutiva che lo obbliga a rimborsare tale sovvenzione, nell’ambito di un’azione giudiziaria civile diretta a riconoscere l’illegittimità di una decisione che dispone la revoca di detta sovvenzione – Possibilità, per il beneficiario di chiedere, nell’ambito di tale azione, provvedimenti provvisori volti a sospendere l’esecuzione della decisione di rimborso della sovvenzione – Inclusione
(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47)
(v. punti 38, 42, 43, 46, 47, dispositivo 2)
Stati membri – Obblighi – Predisposizione dei mezzi di ricorso necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva – Principio di autonomia processuale – Portata
(Art. 19, § 1, comma 2, TUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47)
(v. punti 39‑41)
V. il testo della decisione.