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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2021/2025

ECLI:EU:C:2025:795
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62024CJ0510_SUM

Causa C‑510/24

PROFIL-COPY 2002 [OSCURATO:PERSONA].

contro [OSCURATO:PERSONA] és [OSCURATO:PERSONA] (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék) Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 16 ottobre 2025 «Rinvio pregiudiziale – Coesione economica, sociale e territoriale – Fondi dell’Unione europea – Gestione e controllo – Obbligo per gli Stati membri di adottare disposizioni atte ad assicurare l’esame efficace delle denunce riguardanti i fondi – Normativa nazionale che esclude qualsiasi ricorso giurisdizionale avverso una decisione che dispone il rimborso di una sovvenzione dell’Unione a causa di un’irregolarità – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 47 – Diritto a un ricorso effettivo» Diritti fondamentali – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Diritto a un ricorso effettivo da parte del beneficiario di una sovvenzione dell’Unione avverso una decisione amministrativa esecutiva che gli ingiunge di rimborsare tale sovvenzione – Invocabilità (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 47 e 51, § 1; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2021/1060) (v. punti 29‑33, dispositivo 1) Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Nozione – Ricorso incidentale del beneficiario di una sovvenzione dell’Unione avverso una decisione amministrativa esecutiva che lo obbliga a rimborsare tale sovvenzione, nell’ambito di un’azione giudiziaria civile diretta a riconoscere l’illegittimità di una decisione che dispone la revoca di detta sovvenzione – Possibilità, per il beneficiario di chiedere, nell’ambito di tale azione, provvedimenti provvisori volti a sospendere l’esecuzione della decisione di rimborso della sovvenzione – Inclusione (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47) (v. punti 38, 42, 43, 46, 47, dispositivo 2) Stati membri – Obblighi – Predisposizione dei mezzi di ricorso necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva – Principio di autonomia processuale – Portata (Art. 19, § 1, comma 2, TUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47) (v. punti 39‑41)

V. il testo della decisione.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CJ0510_SUM Causa C‑510/24 PROFIL-COPY 2002 [OSCURATO:PERSONA]. contro [OSCURATO:PERSONA] és [OSCURATO:PERSONA] (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék) Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 16 ottobre 2025 «Rinvio pregiudiziale – Coesione economica, sociale e territoriale – Fondi dell’Unione europea – Gestione e controllo – Obbligo per gli Stati membri di adottare disposizioni atte ad assicurare l’esame efficace delle denunce riguardanti i fondi – Normativa nazionale che esclude qualsiasi ricorso giurisdizionale avverso una decisione che dispone il rimborso di una sovvenzione dell’Unione a causa di un’irregolarità – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 47 – Diritto a un ricorso effettivo» Diritti fondamentali – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Diritto a un ricorso effettivo da parte del beneficiario di una sovvenzione dell’Unione avverso una decisione amministrativa esecutiva che gli ingiunge di rimborsare tale sovvenzione – Invocabilità (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 47 e 51, § 1; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2021/1060) (v. punti 29‑33, dispositivo 1) Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Nozione – Ricorso incidentale del beneficiario di una sovvenzione dell’Unione avverso una decisione amministrativa esecutiva che lo obbliga a rimborsare tale sovvenzione, nell’ambito di un’azione giudiziaria civile diretta a riconoscere l’illegittimità di una decisione che dispone la revoca di detta sovvenzione – Possibilità, per il beneficiario di chiedere, nell’ambito di tale azione, provvedimenti provvisori volti a sospendere l’esecuzione della decisione di rimborso della sovvenzione – Inclusione (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47) (v. punti 38, 42, 43, 46, 47, dispositivo 2) Stati membri – Obblighi – Predisposizione dei mezzi di ricorso necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva – Principio di autonomia processuale – Portata (Art. 19, § 1, comma 2, TUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47) (v. punti 39‑41) V. il testo della decisione.