CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 settembre 2025
Cassazione n. 29656/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa in data 16 settembre 2025 dalla Corte di appello di Palermo, la quale ha parzialmente riformato - rideterminando la pena ex art. 133 cod. pen. - la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Marsala, pronunciata a suo carico, perché, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'art. 3 del d.l. n. 4 del 2019, attestava falsamente di essere in possesso di tutti i requisiti di legge, omettendo di indicare di essere sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di dimora; che, con un primo motivo di doglianza, si denuncia la violazione dell'art. 7 del dl. n. 4 del 2019; che il principio di diritto valorizzato dalla Corte distrettuale nella propria decisione sarebbe stato pronunciato obiter dictum e, conseguentemente sarebbe stato necessario sottolineare le ragioni per cui il reato contestato non si ritiene abrogato; che, ad avviso della difesa, il reato in questione si dovrebbe ritenere abrogato con la legge entrata in vigore il 1° gennaio 2023 - a prescindere dal suo concreto effetto abrogativo differito al 1° gennaio 2024 - in applicazione dell'art. 2 cod. pen.; che, con un secondo motivo di impugnazione, si censurano vizi della motivazione e violazione della legge penale, nonché il travisamento di prova decisiva, in quanto, ad avviso della difesa, l'istanza di reddito di cittadinanza depositata tramite il CAF sarebbe, da un lato, parzialmente illeggibile e, dall'altro, non sarebbe possibile individuare la sezione concernente le dichiarazioni relative alle misure cautelari; pertanto, sarebbe stato necessario acquisire copia del documento originale sottoscritto dall'imputato. Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto presentato per motivi riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici e di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza, oltre che basati su interpretazioni di diritto manifestamente infondate; che il primo motivo di ricorso prospetta, in particolare, una ricostruzione interpretativa in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità; che, infatti, l'abrogazione, a far data dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA], del delitto di cui all'art. 7 dl. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, disposta ex art. 1, comma 318, legge 29 dicembre 2022, n. 197, nel far salva l'applicazione delle sanzioni penali dallo stesso previste per i fatti commessi sino al termine finale di efficacia della relativa disciplina, deroga al principio di retroattività della lex mitior, altrimenti conseguente ex art. 2, comma secondo, cod. pen.; ma tale deroga, in quanto sorretta da una plausibile giustificazione, non presenta profili di irragionevolezza, assicurando la tutela penale all'indebita erogazione del reddito di cittadinanza sin tanto che sarà possibile continuare a fruire di detto beneficio, posto che la sua prevista soppressione si coordina cronologicamente con la nuova incriminazione di cui all'art. 8 dl.2 A-\\4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, riferita agli analoghi benefici per il futuro introdotti in sostituzione del reddito di cittadinanza (ex plurimis, Sez. 3, n. 7541 del 24/01/2024, Rv. 285964); che, quanto al secondo motivo di doglianza, deve rilevarsi come, del tutto correttamente, la Corte d'appello abbia evidenziato la sufficienza del compendio probatorio, essendo presente in atti copia dell'istanza volta a ottenere il beneficio, che la sentenza precisa che la mancanza di firma è dovuta al fatto che la richiesta è stata presentata dallo stesso imputato tramite un CAF e che l'imputato stesso ha comunque percepito il beneficio nella consapevolezza della frode operata, riducendosi le contestazioni difensive, circa una pretesa incertezza fattuale o normativa a mere asserzioni. Tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissib P.Q.MAlessan o [OSCURATO:PERSONA] entill 14--„5 77.7h,. 5 - AGO 2026 1.1... AJNzioNARio [OSCURATO:PERSONA] hibi 3