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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 06544/2026

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ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del la CORTE di ASSISE di APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettala requisitoria del Pubblico m inistero, in persona del S ostituto Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] , che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con provvedimento di esecuzione di pene concorrenti n. 85/2014 SIEP emesso in data 8 aprile 2014,la Procura generale presso la Corte di appello di Catanzaro aveva determinato, ai sensi dell’art. 72 cod. pen., la pena che [OSCURATO:PERSONA] espiare in quella dell’ergastolo e di 4 mesi di isolamento diurno, relativamente aiseguenti titoli esecutivi : A) sentenza in data 6 giugno 1997 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, definitiva in data 27 giugno 1997, di condanna allapena di 2 anni di reclusione e di 600.000 lire di multa, inflittaper il reato di cui agli artt. 81, 110, 629, cod. pen.; B) sentenza in data 22 ottobre 1997 della Corte di appello di Catanzaro, definitiva il 6 gennaio 1998, di condanna alla pena di 3 anni e 6 mesi di reclusione e di 1.500.000 lire di multa, inflitta peri reati di cui agli artt. 81 cpv. 110, cod. pen., 10 e 12, legge n. 497 del 1974, 648 cod. pen.; C) sentenza in data 6 novembre 1998 della Corte di assise di appello di Catanzaro, definitiva in data 22 marzo 1999, di condanna alla pena di 4 anni di reclusione, inflitta per ilreato di cui a ll ’ art. 416 - bis cod. pen.; D) sentenza in data 27 aprile 2000 della Corte di assise di appello di Catanzaro, definitiva in data 25marzo 2002, di condanna alla pena di 27 anni e 6 mesi di reclusioneinflitta per i reati di cui agli artt. 81, 62-bis, 110, 575, 577, n. 3, cod. pen.; E) sentenza in data 5 novembre 2003 della Corte di appello di Catanzaro, definitiva in data 4 giugno 2004, di condanna alla pena di 5 anni e 8 mesi di reclusionee di 1.400 euro di m ulta inflitta per i reati di cui agli artt. 81, 110, 112, 629, comma primo, in relazione all’art. 628, ultimo comma, cod. pen.; F) sentenza in data 25maggio 2012 della Corte di assise di appello di Catanzaro, definitiva in data 21maggio 2014, di condanna alla penadell’ergastolo con l’isolamento diurno per la durata di 4 mesi, inflitta per i reati di cui agli artt. 110, 81 comma secondo, 112, comma primo, 575, 577, nn. 3 e 4, cod. pen. e di cui agli artt. 110, 81, secondo comma, 575, 577, comma primo, nn. 3e 4, cod. pen.

Successivamente all’emissione del provvedimento di cumulo , era divenuta eseguibile la sentenza in data 7novembre 2022 della Corte di a ssise di a ppello di Catanzaro, definitiva il 14settembre 2023,con la quale Rua’ era stato nuovamente condannato allapena dell’ergastolo, inflitta per i reati di cui agli artt. 110 , 575 , 577,n. 3, c od . p en ., nonché di cui agli artt. 110 , 575 , 577 , n n . 3 e 4 , c od . p en . , sicché laProcura generale presso la Corte di appello di Catanzaro aveva emesso, in data 22settembre 2023, un ulteriore provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, richiedendo algiudice dell’esecuzione, la determinazione del periodo complessivo di isolamento diurno.

1.1. Con ordinanza in data 2 luglio 2024, la Corte di assise di appello di Catanzaro aveva determinato, nei confronti di Ru a’ , la durata dell ’ isolamento diurno in 18mesi.

1.2. Con sentenza n. 12155in data 9 gennaio 2025, la Prima Sezione penale della Corte di cassazione annullò l’ordinanza in questione con riferimento alla determinazione della durata del periodo di isolamento diurno , rilevando che l a motivazione adottata, sul punto, dal G iudice dell ’ esecuzione si risolveva « nella tautologica affermazione di congruità del periodo di quattordici mesi prescelto».

1.3. Con ordinanza in data 13 maggio 2025 , la Corte di assise di appello di Catanzaroha determinato la durata dell ’ isolamento diurno, in applicazione dei criteri di cui all’art. 133 cod. p en ., in 1 anno e 4 mesi , tenuto conto che il condannatorisultava già gravato di un periodo di isolamento diurno pari a 4 mesi relativamente alle precedenti condanne, argomentando la dete rm inazione del quantum in misura superiore al minimo edittale , da un lato, in ragione della personalità delcondannato, responsabile di molteplici gravi reati, tra cui diversi omicidi, e figuraapicale di un’associazione per delinquere di stampo mafioso; e, dall’altrolato, rilevando che l’omicidio oggetto della nuova condanna è risalente nel tempo e che Ru a’ ha beneficiato di un rilevante periodo di liberazione anticipata, da valorizzare nell’ambito di una valutazione complessiva dei criter i dettati dall’art. 133 cod. p en .

Quanto alla tesi dife n s iv a secondo cui si sa rebbe dovuto tenereconto della continuazione tra la condanna de quae quella di cui al la letteraF) del primo provvedimento di cumulo , il Collegio di merito ha rilevato che non risulta ilriconoscimento del medesimo disegno criminoso tra le condotte in questione né in sede di cognizionené in sede esecutiva, trattandosi, peraltro , di profilo estraneo al presente procedimento.

2. [OSCURATO:PERSONA] R ua’ ha proposto ricorso per cassazione avverso l ’ o rdinanza emessa in sede di rinvio per il tramite del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo tre distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari alla motivazione exart. 173 disp. att. cod. proc. pen .

2.1. Con il primo motivo, il ricorsolamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell’art. 442, comma 2, cod. proc. pen. nella suavecchia formulazione e dell’art. 72 cod. p en .

L’applicazione dell’isolamento diurno nella misura di 1 anno non terrebbe conto che l’ultima condanna divenuta esecutiva sarebbe stata pronunciata a seguito d i giudizio abbreviato,in relazione al quale l a disciplina medio tempore applicabile prevedeva che alla pena dell’ergastolo conisolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di reato conti n uato, si applicasse la sola pena dell ’ ergastolo, senza isolamentodiurno.

Pertanto, tale sanzione non avrebbe potuto essere dispostanel caso in cui essaconseguisse ad altra condanna alla pena dell ’ ergastolo ex art. 72, primo comma, cod. p en . , posto che, d iversamente ragionando , sa rebbe stata vanificata la misura premiale conseguente al rito prescelto.

Pertanto, la Corte avrebbe dovutosciogliere il cumulo giuridico, e d esclusa la condanna alla pena perpetua conseguente algiudizio abbreviato, avrebbe dovuto ricalcolare il periodo di isolamento diurno avendo riguardo alle altre condanne a penetemporanee in applicazione del secondo comma dell’art. 72 cod . p en . , con individuazione dell’ulteriore periododi isolamento calibrato sul minimo edittale di due mesi.In ogni caso, l’isolamento applicabile in virtù del passaggio in giudicato di un’altra condanna all’ergastolo pronunciata a seguito di giudizio abbreviato (senzaisolamento diurno) non potrebbe mai superare la durata dell’ isolamento diurno disposto con altro provvedimento, nel caso concreto pari a 4 mesi.

2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, exart. 606, comma 1, lett. b ) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell’art. 671 cod. proc. pen . e de ll ’ art. 72 c od . p en ., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all’art. 125 cod. proc. pen.

Il G iudice dell ’ esecuzione ha respinto l ’ istanza di riconoscimento della continuazioneesterna tra la sentenza di cui alla lettera F) e quella che ha dato abbrivio al ricalcolo del periodo di isolamento, benché si fosse segnalato che, con la prima di esse, Rua’era stato ritenuto colpevole di un triplice omicidio (in danno [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , in Amantea il 23 dicembre 1981), di un duplice omicidio ( in danno di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in Scalea il 6 agosto 1983) e di un omicidio ( in danno di [OSCURATO:PERSONA], in Cosenza il 15agosto 1990), mentr e con il secondo provvedimento era stato condannato per un duplice omicidio ( in danno di Lenti e G i gliott i, commesso tra il 2 e il 14 febbraio 1986); e che tutti gli episodi si inseri va no nell’ambito della partecipazione diRua’ alla cosca mafiosa denominat a Pino - Sena , sìda potersi ricondurre a un medesimo disegno criminoso.

Secondo il ricorrente, sarebbe errato affermare che la continuazione tra i due provvedimenti non sia stata riconosciuta insede di cognizion e , atteso che , a seguito dell ’ assoluzione di Rua’per l’omicidio in danno di Ricioppo,la condanna a 2 mesi di isolamento diurno sarebbe stata elisa.

Inoltre, sarebbe pacifico che la continuazione esterna tra diversi provvedimenti giudiziari passati in giudicato possaessere decisa in sede esecutivae, in ta l caso, sarebbe stata competente proprio la Corte d i a ssise d i appello di Catanzaro, messa in condizioni di decidere dalle allegazioni difensive.

2.3. Con il terzo motivo, il ricorso denuncia , ai sensi dell ’ art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all’art. 125 cod. p roc . p en .

I l mancato pronunciamento della Corte di assise di appello sull’applicazione del reato continuato avrebbe prodotto un cortocircuito motivazionale.

Infatti, pur proponendo la Corte un bilanciamento tra la gravità dei fatti e la loro risalenza,unita alla buona condotta carceraria,la decisio ne sarebbe carente, sul piano logico, in quanto, trattandosi di determinare l’isolamento diurno exart. 72, primo comma, cod. pen. sarebbe stato ovvio che si fosse al cospetto di fatti gravi .

Inoltr e , essa contrasterebbe con la sentenza “Missing”che avrebbe applica to , sulla pena dell ’ ergastolo , l ’ aumento di 2 mesi di isolamento per ogni ulteriore fatto omicidiario, per un totale di 4 mesi .

Dunque, se il processo per l’omicidio in danno di Lenti e Gigliotti fosse stato celebrato unitamente agli altri episodi giudicati nel processo “Missing”,la sanzione sarebbe consistita in un ulteriore periodo di isolamento per 2 mesi;operazione di ricalcolo cui il giudice dell’esecuzioneavrebbe dovuto unifo rm arsi.

3. In data 10 novembre 2025è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondatoe, pertanto , deve essere r igetta to .

2. Il primo motivo, con cui la difesa deduce l’inapplicabilità dell’isolamento diurno nel caso in cui una delle condanne sia stata pronunciata in esito a giudizio abbreviato,è inammissibile Infatti,la relativa prospettazione, oggetto del secondo motivo del primo ricorso per cassazione, è già stataritenuta infondat a dalla prima pronuncia rescindente.

Quest’ultima, invero, ha ribadito, aderendo a un consolidato orientamento interpretativo, chel'isolamento diurno, relativo alla posizione di un soggetto che abbia riportato plurime condanne allapena detentiva - applicato in sede esecutiva –debba avere una valenza prevalente, rispetto all’art. 442, comma 2, cod. proc. pen., inerente alla sostituzione dellapena dell'ergastolo con isolamento diurno con quella dell'ergastolo.

Ciò al fine di non produrre una duplicazione del vantaggio che viene assicurato all'imputato, grazie all'accesso al rito speciale (Sez. 1, n. 11108 del 24/02/2006, Guidotto, Rv. 233541- 01 ).

3. Ilsecondo motivo, con cui la difesa deduce il mancato riconoscimento della continuazioneesterna tra la sentenza di cui alla lettera F) del provvedimento di cumulo e quella che ha dato luogo al ricalcolo del periodo di isolamento, è parimenti inammissibile.

Ciòin quanto il motivo in questione concerne una questione non consentita, siccome avanzata,per la prima volta , in sede rescissoria, ove i l perimetro della cognizione del giudice dell ’ esecuzione è circoscritto dall e statuizioni dell a pronuncia rescindente sulla durata dell’isolamento diurno, cui la questione, concernente il riconoscimento della continuazione tra alcuni titoli esecutivi, era totalmente estranea.

4. Il terzo motivo, con cui la difesa deduce l’illogicità di una distonica determinazione del quantum dell’isolamento diurno rispetto a quanto stabilito in altro procedimento, nel quale la durata dell’isolamento era stata stabilità in due mesi per ciascun omicidio, è infondato.

Premesso che, come osservato nell’analisi del motivo che precede, la Corte di assise di appello non poteva pronunciarsi, in sede rescissoria, sull’applicazione del reato continuato, ovvero su una questione totalmente eccentrica rispetto a quella devoluta dalla pronuncia rescindente, il Giudice dell’esecuzione ha operato, in corretta applicazione dei criteri offerti dall’art. 133 cod. pen., un bilanciamento tra la gravità dei fatti, la loro risalenza e la positiva condotta carceraria, giungendo a determinare la durata dell’isolamento alla stregua di una valutazione di merito che, in quanto motivata in maniera niente affatto illogica, si sottrae alle censure formulate in sede di legittimità.

Quanto, poi, alla disomogeneità del giudizio sulla durata dell’isolamento per ciascun reato punito con l’ergastolo, è appena il caso di osservare che proprio la necessità di ricorrere, nel relativo giudizio, ai criteri dettati dall’art. 133 cod. pen. e, dunque, di operare una valutazione in concreto della specifica vicenda, non consente una valutazione comparativa formulata a partire dal titolo di reato e dalla pena principale per il medesimo inflitta, richiedendo uno specifico apprezzamento di tutti gli elementi fattuali della singola vicenda processuale, che può consentire di giungere a un diverso epilogo decisorio in presenza di fatti che, in concreto, presentino un differente disvalore (il quale può, ad esempio, consistere anche soltanto nel fatto che, dopo i primi omicidi, ne siano stati commessi altri, con ciò palesando una pervicace inclinazione alla commissione di gravissimi reati contro la persona e, dunque, una maggiore riprovevolezza complessiva dei fatti e una più accentuata pericolosità soggettiva dell’agente).

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del la CORTE di ASSISE di APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettala requisitoria del Pubblico m inistero, in persona del S ostituto Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] , che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con provvedimento di esecuzione di pene concorrenti n. 85/2014 SIEP emesso in data 8 aprile 2014,la Procura generale presso la Corte di appello di Catanzaro aveva determinato, ai sensi dell’art. 72 cod. pen., la pena che [OSCURATO:PERSONA] espiare in quella dell’ergastolo e di 4 mesi di isolamento diurno, relativamente aiseguenti titoli esecutivi : A) sentenza in data 6 giugno 1997 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, definitiva in data 27 giugno 1997, di condanna allapena di 2 anni di reclusione e di 600.000 lire di multa, inflittaper il reato di cui agli artt. 81, 110, 629, cod. pen.; B) sentenza in data 22 ottobre 1997 della Corte di appello di Catanzaro, definitiva il 6 gennaio 1998, di condanna alla pena di 3 anni e 6 mesi di reclusione e di 1.500.000 lire di multa, inflitta peri reati di cui agli artt. 81 cpv. 110, cod. pen., 10 e 12, legge n. 497 del 1974, 648 cod. pen.; C) sentenza in data 6 novembre 1998 della Corte di assise di appello di Catanzaro, definitiva in data 22 marzo 1999, di condanna alla pena di 4 anni di reclusione, inflitta per ilreato di cui a ll ’ art. 416 - bis cod. pen.; D) sentenza in data 27 aprile 2000 della Corte di assise di appello di Catanzaro, definitiva in data 25marzo 2002, di condanna alla pena di 27 anni e 6 mesi di reclusioneinflitta per i reati di cui agli artt. 81, 62-bis, 110, 575, 577, n. 3, cod. pen.; E) sentenza in data 5 novembre 2003 della Corte di appello di Catanzaro, definitiva in data 4 giugno 2004, di condanna alla pena di 5 anni e 8 mesi di reclusionee di 1.400 euro di m ulta inflitta per i reati di cui agli artt. 81, 110, 112, 629, comma primo, in relazione all’art. 628, ultimo comma, cod. pen.; F) sentenza in data 25maggio 2012 della Corte di assise di appello di Catanzaro, definitiva in data 21maggio 2014, di condanna alla penadell’ergastolo con l’isolamento diurno per la durata di 4 mesi, inflitta per i reati di cui agli artt. 110, 81 comma secondo, 112, comma primo, 575, 577, nn. 3 e 4, cod. pen. e di cui agli artt. 110, 81, secondo comma, 575, 577, comma primo, nn. 3e 4, cod. pen. Successivamente all’emissione del provvedimento di cumulo , era divenuta eseguibile la sentenza in data 7novembre 2022 della Corte di a ssise di a ppello di Catanzaro, definitiva il 14settembre 2023,con la quale Rua’ era stato nuovamente condannato allapena dell’ergastolo, inflitta per i reati di cui agli artt. 110 , 575 , 577,n. 3, c od . p en ., nonché di cui agli artt. 110 , 575 , 577 , n n . 3 e 4 , c od . p en . , sicché laProcura generale presso la Corte di appello di Catanzaro aveva emesso, in data 22settembre 2023, un ulteriore provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, richiedendo algiudice dell’esecuzione, la determinazione del periodo complessivo di isolamento diurno. 1.1. Con ordinanza in data 2 luglio 2024, la Corte di assise di appello di Catanzaro aveva determinato, nei confronti di Ru a’ , la durata dell ’ isolamento diurno in 18mesi. 1.2. Con sentenza n. 12155in data 9 gennaio 2025, la Prima Sezione penale della Corte di cassazione annullò l’ordinanza in questione con riferimento alla determinazione della durata del periodo di isolamento diurno , rilevando che l a motivazione adottata, sul punto, dal G iudice dell ’ esecuzione si risolveva « nella tautologica affermazione di congruità del periodo di quattordici mesi prescelto». 1.3. Con ordinanza in data 13 maggio 2025 , la Corte di assise di appello di Catanzaroha determinato la durata dell ’ isolamento diurno, in applicazione dei criteri di cui all’art. 133 cod. p en ., in 1 anno e 4 mesi , tenuto conto che il condannatorisultava già gravato di un periodo di isolamento diurno pari a 4 mesi relativamente alle precedenti condanne, argomentando la dete rm inazione del quantum in misura superiore al minimo edittale , da un lato, in ragione della personalità delcondannato, responsabile di molteplici gravi reati, tra cui diversi omicidi, e figuraapicale di un’associazione per delinquere di stampo mafioso; e, dall’altrolato, rilevando che l’omicidio oggetto della nuova condanna è risalente nel tempo e che Ru a’ ha beneficiato di un rilevante periodo di liberazione anticipata, da valorizzare nell’ambito di una valutazione complessiva dei criter i dettati dall’art. 133 cod. p en . Quanto alla tesi dife n s iv a secondo cui si sa rebbe dovuto tenereconto della continuazione tra la condanna de quae quella di cui al la letteraF) del primo provvedimento di cumulo , il Collegio di merito ha rilevato che non risulta ilriconoscimento del medesimo disegno criminoso tra le condotte in questione né in sede di cognizionené in sede esecutiva, trattandosi, peraltro , di profilo estraneo al presente procedimento. 2. [OSCURATO:PERSONA] R ua’ ha proposto ricorso per cassazione avverso l ’ o rdinanza emessa in sede di rinvio per il tramite del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo tre distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari alla motivazione exart. 173 disp. att. cod. proc. pen . 2.1. Con il primo motivo, il ricorsolamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell’art. 442, comma 2, cod. proc. pen. nella suavecchia formulazione e dell’art. 72 cod. p en . L’applicazione dell’isolamento diurno nella misura di 1 anno non terrebbe conto che l’ultima condanna divenuta esecutiva sarebbe stata pronunciata a seguito d i giudizio abbreviato,in relazione al quale l a disciplina medio tempore applicabile prevedeva che alla pena dell’ergastolo conisolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di reato conti n uato, si applicasse la sola pena dell ’ ergastolo, senza isolamentodiurno. Pertanto, tale sanzione non avrebbe potuto essere dispostanel caso in cui essaconseguisse ad altra condanna alla pena dell ’ ergastolo ex art. 72, primo comma, cod. p en . , posto che, d iversamente ragionando , sa rebbe stata vanificata la misura premiale conseguente al rito prescelto. Pertanto, la Corte avrebbe dovutosciogliere il cumulo giuridico, e d esclusa la condanna alla pena perpetua conseguente algiudizio abbreviato, avrebbe dovuto ricalcolare il periodo di isolamento diurno avendo riguardo alle altre condanne a penetemporanee in applicazione del secondo comma dell’art. 72 cod . p en . , con individuazione dell’ulteriore periododi isolamento calibrato sul minimo edittale di due mesi.In ogni caso, l’isolamento applicabile in virtù del passaggio in giudicato di un’altra condanna all’ergastolo pronunciata a seguito di giudizio abbreviato (senzaisolamento diurno) non potrebbe mai superare la durata dell’ isolamento diurno disposto con altro provvedimento, nel caso concreto pari a 4 mesi. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, exart. 606, comma 1, lett. b ) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell’art. 671 cod. proc. pen . e de ll ’ art. 72 c od . p en ., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all’art. 125 cod. proc. pen. Il G iudice dell ’ esecuzione ha respinto l ’ istanza di riconoscimento della continuazioneesterna tra la sentenza di cui alla lettera F) e quella che ha dato abbrivio al ricalcolo del periodo di isolamento, benché si fosse segnalato che, con la prima di esse, Rua’era stato ritenuto colpevole di un triplice omicidio (in danno [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , in Amantea il 23 dicembre 1981), di un duplice omicidio ( in danno di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in Scalea il 6 agosto 1983) e di un omicidio ( in danno di [OSCURATO:PERSONA], in Cosenza il 15agosto 1990), mentr e con il secondo provvedimento era stato condannato per un duplice omicidio ( in danno di Lenti e G i gliott i, commesso tra il 2 e il 14 febbraio 1986); e che tutti gli episodi si inseri va no nell’ambito della partecipazione diRua’ alla cosca mafiosa denominat a Pino - Sena , sìda potersi ricondurre a un medesimo disegno criminoso. Secondo il ricorrente, sarebbe errato affermare che la continuazione tra i due provvedimenti non sia stata riconosciuta insede di cognizion e , atteso che , a seguito dell ’ assoluzione di Rua’per l’omicidio in danno di Ricioppo,la condanna a 2 mesi di isolamento diurno sarebbe stata elisa. Inoltre, sarebbe pacifico che la continuazione esterna tra diversi provvedimenti giudiziari passati in giudicato possaessere decisa in sede esecutivae, in ta l caso, sarebbe stata competente proprio la Corte d i a ssise d i appello di Catanzaro, messa in condizioni di decidere dalle allegazioni difensive. 2.3. Con il terzo motivo, il ricorso denuncia , ai sensi dell ’ art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all’art. 125 cod. p roc . p en . I l mancato pronunciamento della Corte di assise di appello sull’applicazione del reato continuato avrebbe prodotto un cortocircuito motivazionale. Infatti, pur proponendo la Corte un bilanciamento tra la gravità dei fatti e la loro risalenza,unita alla buona condotta carceraria,la decisio ne sarebbe carente, sul piano logico, in quanto, trattandosi di determinare l’isolamento diurno exart. 72, primo comma, cod. pen. sarebbe stato ovvio che si fosse al cospetto di fatti gravi . Inoltr e , essa contrasterebbe con la sentenza “Missing”che avrebbe applica to , sulla pena dell ’ ergastolo , l ’ aumento di 2 mesi di isolamento per ogni ulteriore fatto omicidiario, per un totale di 4 mesi . Dunque, se il processo per l’omicidio in danno di Lenti e Gigliotti fosse stato celebrato unitamente agli altri episodi giudicati nel processo “Missing”,la sanzione sarebbe consistita in un ulteriore periodo di isolamento per 2 mesi;operazione di ricalcolo cui il giudice dell’esecuzioneavrebbe dovuto unifo rm arsi. 3. In data 10 novembre 2025è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondatoe, pertanto , deve essere r igetta to . 2. Il primo motivo, con cui la difesa deduce l’inapplicabilità dell’isolamento diurno nel caso in cui una delle condanne sia stata pronunciata in esito a giudizio abbreviato,è inammissibile Infatti,la relativa prospettazione, oggetto del secondo motivo del primo ricorso per cassazione, è già stataritenuta infondat a dalla prima pronuncia rescindente. Quest’ultima, invero, ha ribadito, aderendo a un consolidato orientamento interpretativo, chel'isolamento diurno, relativo alla posizione di un soggetto che abbia riportato plurime condanne allapena detentiva - applicato in sede esecutiva –debba avere una valenza prevalente, rispetto all’art. 442, comma 2, cod. proc. pen., inerente alla sostituzione dellapena dell'ergastolo con isolamento diurno con quella dell'ergastolo. Ciò al fine di non produrre una duplicazione del vantaggio che viene assicurato all'imputato, grazie all'accesso al rito speciale (Sez. 1, n. 11108 del 24/02/2006, Guidotto, Rv. 233541- 01 ). 3. Ilsecondo motivo, con cui la difesa deduce il mancato riconoscimento della continuazioneesterna tra la sentenza di cui alla lettera F) del provvedimento di cumulo e quella che ha dato luogo al ricalcolo del periodo di isolamento, è parimenti inammissibile. Ciòin quanto il motivo in questione concerne una questione non consentita, siccome avanzata,per la prima volta , in sede rescissoria, ove i l perimetro della cognizione del giudice dell ’ esecuzione è circoscritto dall e statuizioni dell a pronuncia rescindente sulla durata dell’isolamento diurno, cui la questione, concernente il riconoscimento della continuazione tra alcuni titoli esecutivi, era totalmente estranea. 4. Il terzo motivo, con cui la difesa deduce l’illogicità di una distonica determinazione del quantum dell’isolamento diurno rispetto a quanto stabilito in altro procedimento, nel quale la durata dell’isolamento era stata stabilità in due mesi per ciascun omicidio, è infondato. Premesso che, come osservato nell’analisi del motivo che precede, la Corte di assise di appello non poteva pronunciarsi, in sede rescissoria, sull’applicazione del reato continuato, ovvero su una questione totalmente eccentrica rispetto a quella devoluta dalla pronuncia rescindente, il Giudice dell’esecuzione ha operato, in corretta applicazione dei criteri offerti dall’art. 133 cod. pen., un bilanciamento tra la gravità dei fatti, la loro risalenza e la positiva condotta carceraria, giungendo a determinare la durata dell’isolamento alla stregua di una valutazione di merito che, in quanto motivata in maniera niente affatto illogica, si sottrae alle censure formulate in sede di legittimità. Quanto, poi, alla disomogeneità del giudizio sulla durata dell’isolamento per ciascun reato punito con l’ergastolo, è appena il caso di osservare che proprio la necessità di ricorrere, nel relativo giudizio, ai criteri dettati dall’art. 133 cod. pen. e, dunque, di operare una valutazione in concreto della specifica vicenda, non consente una valutazione comparativa formulata a partire dal titolo di reato e dalla pena principale per il medesimo inflitta, richiedendo uno specifico apprezzamento di tutti gli elementi fattuali della singola vicenda processuale, che può consentire di giungere a un diverso epilogo decisorio in presenza di fatti che, in concreto, presentino un differente disvalore (il quale può, ad esempio, consistere anche soltanto nel fatto che, dopo i primi omicidi, ne siano stati commessi altri, con ciò palesando una pervicace inclinazione alla commissione di gravissimi reati contro la persona e, dunque, una maggiore riprovevolezza complessiva dei fatti e una più accentuata pericolosità soggettiva dell’agente). 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il
Sentenza Cassazione n. 06544/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris