CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 settembre 2023
Cassazione n. 27567/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 18784-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ipotesi di rapporto privato R.G.N. 18784/2021 Cron. Rep. Ud. 13/09/2023 [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 385/2021 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 08/02/2021 R.G.N. 1052/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza n. 385/2021, ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale della stessa sede che aveva respinto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA], diretta ad ottenere l’accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la suddetta società dal 13.5.2013 (o da altra data ritenuta di giustizia) per la illiceità dell’appalto di servizi intercorrente tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA] (di cui era formale dipendente) con riguardo alla utilizzazione delle sue mansioni. 2. I giudici di seconde cure, dopo avere richiamato i principi in tema di appalto illecito e di differenza di questa tipologia con il contratto di somministrazione irregolare, hanno ritenuto che dalle risultanze processuali non erano emersi elementi idonei a dimostrare che la [OSCURATO:SOCIETA] avesse gestito i turni del Sarpa, esercitando i poteri di controllo e/o disciplinari al di là della fisiologica interazione con il proprio personale in considerazione della attività di cui al capitolato tecnico del contratto di appalto di servizi che, pertanto, non poteva considerarsi fraudolento. 3. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] affidato ad un solo motivo cui ha resistito con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]4. Il ricorrente ha depositato memoria. 5. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico articolato motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 29 co. 1 d.lgs. n. 276/2003 e dell’art. 1655 cc dallo stesso richiamato, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc. Sostiene che erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto legittimo l’appalto stipulato dalla [OSCURATO:PERSONA] con la [OSCURATO:SOCIETA] quando, invece, era chiaro che quest’ultima si fosse comportata, come emergeva dalle prove raccolte, esclusivamente come soggetto intermediario che si era limitato alla mera fornitura di manodopera, con lo stratagemma della stipula di un contratto di appalto di servizi ma, in realtà, eseguendo una tipica prestazione di dare e non di fare. 2. Il motivo è infondato. 3. In punto di diritto, va osservato che la gravata pronuncia è conforme al condivisibile orientamento di questa Corte (Cass. n. 15557/2019) secondo cui l'appalto di opere o servizi, espletato con mere prestazioni di manodopera, è lecito purché il requisito della "organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore", previsto dall'art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, costituisca un servizio in sé, svolto con organizzazione e gestione autonoma dell'appaltatore, senza che l'appaltante, al di là del mero coordinamento necessario per la confezione del prodotto, eserciti diretti interventi dispositivi e di controllo sui dipendenti dell'appaltatore. (In quella fattispecie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto genuino un appalto, avente per oggetto i servizi di accoglienza e assistenza alla clientela dei treni notturni, ove la predeterminazione delle modalità esecutive, descritte nel capitolato, rispondeva all'esigenza di adeguare la prestazione alle caratteristiche tecniche del servizio, senza incidere sull'autonomia dell'appaltatore nella gestione del rapporto di lavoro e nell'esercizio del potere disciplinare). 4. E’ stato, infatti, specificato, dai giudici di legittimità, che i l primo comma dell'art. 29, primo comma, del d. lgs. 276 del 2003, nel definire il contratto di appalto (genuino) rispetto a quello di somministrazione di lavoro, disciplinato dagli artt. 20-28 dello stesso decreto, richiama i due principali elementi che per la disciplina di cui all'art. 1655 cod. civ. caratterizzano il contratto di appalto, ossia la permanenza in capo all'appaltatore dell'esercizio del potere direttivo e organizzativo nei confronti dei dipendenti utilizzati nell'appalto e l'assunzione del rischio di impresa. 5. Requisiti, questi, che, con accertamento di merito, la Corte di appello ha ritenuto sussistenti nella specie. Né costituisce deviazione da tale schema tipico il fatto che siano predeterminate in modo analitico nel contratto di appalto le modalità operative del servizio, specificità certamente funzionale alla corretta esecuzione del servizio oggetto del contratto, restando comunque escluso che durante l'esecuzione della prestazione l’odierno ricorrente ricevesse direttive sullo svolgimento del servizio, se non nei limiti dell'assistenza alle operazioni di carico e scarico e nella messa in comunicazione tra nave e deposito per la qual ragione il Guardianave doveva necessariamente interfacciarsi con il dipendente [OSCURATO:PERSONA] (capo turno insieme ad altri due dipendenti della SGS) per stabilire tempi e modi dello scarico in deposito. 6. Non appare pienamente pertinente, invece, il richiamo al precedente di legittimità richiamato dalla difesa del lavoratore (Cass. n. 12551/2020) che, invece, è più conferente all'ipotesi di appalti ad alta intensità di manodopera (cd. "labour intensive"), ove all'appaltatore venga affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, non propriamente ravvisabile nel capitolato di appalto nello specifico intercorso tra la [OSCURATO:SOCIETA] e la [OSCURATO:SOCIETA], avente ad oggetto i servizi di “assistenza operazioni in deposito” e i servizi di “Guarda nave”.7. In punto di fatto, poi, le doglianze di parte ricorrente si risolvono, sostanzialmente, in una contestazione, sulla base di un autonomo percorso argomentativo, della valutazione probatoria della Corte partenopea e in una diversa ricostruzione del fatto, incensurabili in sede di legittimità, laddove congruamente argomentati (Cass. 19 marzo 2009, n. 6694; Cass. 16 dicembre 2011, n. 27197; Cass. 4 novembre 2013, n. 24679; Cass. 7 dicembre 2017, n. 29404; Cass. 18 settembre 2019, n. 23308): tanto meno alla luce del novellato testo dell'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., dal cui più rigoroso ambito devolutivo è esclusa la valutazione delle risultanze istruttorie; dovendosi poi escludere la configurabilità del vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, il quale deve avere natura del "fatto storico", oggetto di discussione tra le parti e "decisivo", ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. 12 ottobre 2017, n. 23940) e non già consistere in una valutazione giuridica frutto di un (diverso) apprezzamento probatorio, come invece, nel caso di specie, in riferimento alla configurabilità di un appalto fraudolento escluso motivatamente dai giudici di merito. 8. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato. 9. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto