CassazionedecretoSezione 3Decisione del 30 giugno 2025
Cassazione n. 20204/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 25308/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] G. DONIZETTI, N. 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]-SOCIETA' COOPERATIVA, elettivamente domiciliato presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] - SOCIETA' COOPERATIVA, elettivamente domiciliata presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n. 2066/2023 depositata il 13/10/2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/6/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: Rilevato che: Per quanto qui interessa, [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. otteneva dal Tribunale di Firenze con decreto del 10 agosto 2016 omologa di concordato con riserva. Successivamente il medesimo Tribunale, a seguito di istanza di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., dichiarava la risoluzione di tale concordato, provvedimento oggetto poi di impugnazione. Il 9 settembre 2016, frattanto, [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] citava davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. per ottenere, ex articolo 2901 c.c., dichiarazione di inefficacia nei propri confronti di un atto notarile del 31 gennaio 2014 con cui [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. aveva consentito alla costituzione di ipoteca volontaria sull’unico suo immobile sito a Firenze, a garanzia della somma di euro 115.729,20 per un credito di pari importo che [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. avrebbe avuto nei suoi confronti. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. si costituiva, resistendo, mentre [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. restava contumace. Entrava nel giudizio per intervento volontario ai sensi dell’articolo 105 c.p.c. pure [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], assumendo di avere interesse alla stessa azione riguardo all’atto notarile suddetto per un credito che le era stato riconosciuto con decreto ingiuntivo, divenuto definitivamente esecutivo. Il Tribunale accoglieva la domanda a favore dell’attrice e della intervenuta con sentenza del 15 ottobre 2019. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. proponeva appello, cui resistevano rispettivamente [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di Pontassieve e [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione rimaneva contumace. La Corte d’appello di Firenze rigettava il gravame con sentenza del 13 ottobre 2023. Ha presentato ricorso articolato in tre motivi [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di Pontassieve e [OSCURATO:PERSONA], ciascuna delle quali parti si è difesa con controricorso, depositando pure memoria. Considerato che: Deve in primis rilevarsi che il ricorso non è stato notificato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione, la quale è litisconsorte necessaria come è proprio in ogni fattispecie di azione pauliana (cfr., p. es., Cass. 11005/2002, Cass. 11150/2003, Cass. ord. 23068/2011 e, da ultimo, Cass. ord. 10547/2025). Pertanto, all’esito riservando ogni altro profilo, si deve ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti di essa, assegnando termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza, con rinvio conseguente a nuovo ruolo. P.Q.M La Corte ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione, con termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza. Rinvia la causa a nuo