CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 30821/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] c__he ha concluso chiedendO)3 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 2 marzo 2021 la Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia del locale Tribunale del 20 febbraio 2019 con cui [OSCURATO:PERSONA], concesse le circostanze attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante ex art. 589, comma 2, cod. pen. (ed invece esclusa quella contestata ai sensi del comma 3 dell'art. 589 cod. pen.), e ritenuto il concorso di colpa della vittima nella misura del 30%, era stato condannato alla pena, sospesa, di anni uno e mesi otto di reclusione, con sospensione della patente di guida per anni uno e condanna, in solido con il responsabile civile [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., al risarcimento dei danni patiti dalla parte civile costituita [OSCURATO:PERSONA], con previsione di una provvisionale, oltre al pagamento delle spese processuali, in ordine ai delitti di cui agli artt. 589, commi 1 e 2, cod. pen. (capo A) e 189, commi 1 e 6, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (capo C). 1.1. [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile di: avere investito alla guida di un autoveicolo Smart il pedone [OSCURATO:PERSONA], cagionandone la morte per colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia e inosservanza delle norme in materia di circolazione stradale, in particolare viaggiando ad una velocità superiore a quella consentita e comunque non adeguata alle circostanze di tempo e di luogo (capo A); non avere ottemperato all'obbligo di fermarsi e di prestare soccorso a [OSCURATO:PERSONA], dopo aver causato il suddetto incidente (capo C). La penale responsabilità dell'imputato è stata, in particolare, accertata sulla scorta dell'effettuata escussione di testi, nonché dell'esame delle risultanze scaturite dalla disposta perizia tecnica che, svolta in contraddittorio tra le parti, ha consentito di ricostruire la dinamica del sinistro e stabilire le modalità di causazione delle lesioni patite da parte della vittima. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo quattro motivi di doglianza. Con il primo ha lamentato violazione di legge per intervenuta valutazione di prove inutilizzabili oltre a mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Eccepisce il ricorrente l'insussistenza di prove certe in ordine alla circostanza che alla guida della Smart, in occasione del sinistro, ci fosse stato lui, e non già il proprio padre, cui, peraltro, era intestata l'autovettura.Tale evento sarebbe stato accertato dai giudici di merito sulla scorta di prove non utilizzabili ai sensi dell'art. 195 cod. proc. pen., e cioè in ragione di testimonianze indirette rese dalla polizia giudiziaria in ordine alle dichiarazioni rilasciate dall'imputato al momento della sua costituzione spontanea agli inquirenti, ovvero contenute nel verbale del pronto soccorso presso cui il [OSCURATO:PERSONA] si era recato per effettuare controlli a seguito dell'incidente. Con la seconda e la terza censura il ricorrente ha dedotto mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, per essere stata ritenuta la responsabilità dell'imputato - con riferimento ad entrambe le fattispecie ascrittegli - senza fornire adeguata valutazione di plurimi elementi conoscitivi e valutativi rappresentati dal prevenuto in appello, quali la difficoltà ricostruttiva del sinistro, in carenza di individuazione di un punto d'urto, e le diverse ipotesi alternative di relativo svolgimento, con possibilità di riferimento, in via esclusiva, alla vittima della sua verificazione. Ciò avrebbe dovuto determinare, quanto meno, la pronuncia di una decisione assolutoria ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. Altresì non adeguatamente considerata sarebbe, poi, la circostanza che l'imputato non si sarebbe avveduto dell'intervenuto impatto con il corpo della Vasquenz, così da poter escludere l'integrazione dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 189, commi 1 e 6, cod. strada. Tali temi, devoluti con l'atto di appello, sarebbero stati, invece, del tutto non considerati nella sentenza di secondo grado, che, limitandosi a mere congetture e ad argomentazioni apodittiche, sarebbe incorsa nell'eccepito vizio, rendendo una motivazione solo apparente. Con l'ultima doglianza il ricorrente ha dedotto, infine, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla quantificazione della pena. Il ricorrente lamenta l'eccessività della sanzione inflittagli, tenuto conto dei parametri ex art. 133 cod. pen. e del riconosciuto concorso di colpa della vittima, altresì precisando che la stessa censura era stata già dedotta con l'atto di appello, senza che nulla sia stato argomentato in proposito da parte della Corte territoriale. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. 4. Il responsabile civile [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha depositato memoria conclusiva, con cui ha chiesto l'accoglimento del ricorso.5. La parte civile costituita [OSCURATO:PERSONA] ha depositato brevi note conclusive, con cui si è opposta all'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. 2. L'esame della gravata sentenza consente, infatti, di constatare come le censure in questa sede proposte ripropongano le stesse doglianze dedotte nel giudizio di appello, rispetto alle quali non può che ribadirsi quanto già, più volte, chiarito da parte di questa Corte, per cui è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre: Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838-01). 3. In ogni modo, a prescindere dalla decisività della superiore argomentazione, il Collegio osserva come le censure eccepite nei primi tre motivi di ricorso riguardino, nella sostanza, la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove acquisite, e cioè questioni non passibili di valutazione in questa sede, atteso che, in tema di sindacato del vizio di motivazione, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi - dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti - e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così, tra le tante, Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv, 203428-01). Esula, quindi, dai poteri di questa Corte la rilettura della ricostruzione storica dei fatti posti a fondamento della decisione di merito, dovendo l'illogicità del discorso giustificativo, quale vizio di legittimità denunciabile mediante ricorso per cassazione, essere di macroscopica evidenza (cfr. Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794-01; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone e altri, Rv. 207944-01).Sono precluse al giudice di legittimità, pertanto, la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., fra i molteplici arresti in tal senso: Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601- 01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507-01). E', conseguentemente, sottratta al sindacato di legittimità la valutazione con cui il giudice di merito esponga, con motivazione logica e congrua, le ragioni del proprio convincimento. Per altro verso, in virtù di un consolidato orientamento ermeneutico, gli aspetti riguardanti la ricostruzione della dinamica di un sinistro stradale, che attengono necessariamente al fatto, sono rimessi all'apprezzamento del giudice della cognizione e risultano insindacabili ove non si individuino evidenti vizi di carattere logico nella motivazione (cfr., in particolare, Sez. 4, n. 54996 del 24/10/2017, Baldisseri, Rv. 271679-01, per la quale la ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia è rimessa al giudice di merito ed integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata motivazione). 4. Ebbene, nel caso di specie può senz'altro ritenersi che la Corte territoriale, dando adeguato riscontro alle doglianze dedotte da parte dell'imputato, abbia fornito una chiara rappresentazione degli elementi di fatto considerati nella propria decisione, oltre che della modalità maggiormente plausibile in cui la vicenda è da ritenersi si sia svolta. Così, in primo luogo, in ordine alla lamentata carenza di riscontri circa la riferibilità alla sua persona delle perpetrate condotte criminose - per non essere stato provato che fosse lui alla guida dell'auto in occasione del sinistro - deve essere osservato come i giudici di appello abbiano compiutamente e logicamente osservato come l'indicata censura si scontri con le risultanze emerse da puntuali acquisizioni probatorie presenti in atti, idonee a confermare la penale responsabilità del [OSCURATO:PERSONA]. Evidenziato che né nel corso delle indagini né in fase dibattimentale tale circostanza, di significativo rilievo difensivo, era stata mai sollevata da parte dell'imputato, è stato, poi, esplicato, con argomentazione congrua e logica, che l'autovettura, seppur intestata al di lui padre, «era nella disponibilità dell'imputato, tant'è che poche ore dopo il sinistro veniva rinvenuta dalla polizia giudiziaria regolarmente parcheggiata presso la sua abitazione con i segni del recente investimento, tra cui "tracce organiche" sia sul montante parabrezza lato dx sia sulla parte anteriore/laterale dx». Ad ulteriore riscontro, poi, la Corte di merito ha logicamente osservato come il sottoporsi volontariamente ad accertamenti tossicologici per alcol e droghe, nella circostanza dimostrandosi come un soggetto in evidente stato emotivo di turbamento, fossero circostanze idonee a confortare l'assunto per cui era stato lui il conducente dell'autovettura. Tali riscontri, peraltro, sono costituiti da elementi fattuali e valutazioni logiche del tutto utilizzabili da parte dei giudici di merito, non trattandosi di testimonianze indirette rese dalla polizia giudiziaria, non consentite dalla norma dell'art. 195 cod. proc. pen. 5. In ordine, poi, alla lamentata mancata considerazione di aspetti di rilevante incidenza ai fini della ricostruzione della dinamica del sinistro, e della corretta riferibilità eziologica della sua verificazione all'esclusiva condotta tenuta dalla vittima, il Collegio rileva come, attraverso tale censura, il ricorrente, di fatto, ambisca ad una diversa ricostruzione delle emergenze fattuali e delle effettive modalità di verificazione del sinistro, così da poter essere esonerato da ogni responsabilità. Gli aspetti evidenziati dal ricorrente - in ordine alla difficoltà di ricostruzione del sinistro e alle diverse ipotesi alternative di suo svolgimento - sono stati, invece, diffusamente vagliati da parte dei giudici di merito che, sulla scorta delle inequivoche risultanze emerse dalla perizia svolta, hanno potuto con certezza riferire la responsabilità dell'incidente alla condotta del [OSCURATO:PERSONA], essendo stato accertato, e diffusamente esplicato, che: l'urto era avvenuto con la parte anteriore spigolare dell'auto frontalmente rispetto al corpo del pedone; non risulta ancorata a nessun dato fattuale la possibilità che la vittima si fosse improvvisamente palesata dinanzi all'autovettura; la velocità tenuta dalla Smart era pari a 68 Km/h, e comunque inadeguata rispetto alle circostanze di tempo e di luogo; la condotta tenuta dalla vittima, nel percorrere la strada sul margine destro anziché sul marciapiede, è stata certamente imprudente ed irregolare - tanto determinare un suo concorso di colpa nella misura del 30% - ma non tale da poter essere considerata eccezionale, abnorme, imprevista ed imprevedibile, e quindi idonea ad interrompere il nesso di causalità tra il comportamento del prevenuto e la verificazione del mortale evento. In ragione dei rappresentati argomenti, allora, non appare esservi dubbio di sorta in ordine al fatto che le censure mosse dal [OSCURATO:PERSONA] si appalesino, nella sostanza, come volte ad ottenere solo una rivalutazione del materiale probatorio raccolto in sede di merito, il che, avuto riguardo alla coerenza ed alla logicità della motivazione resa, appare del tutto infondato.D'altro canto, gli elementi dedotti dal ricorrente possono, al più, valere a suggerire una lettura alternativa delle emergenze probatorie, ma non di certo a ribaltarne l'esito in modo univoco, con ciò che ne consegue in termini di affermazione della penale responsabilità dell'imputato. E' noto, in proposito, come il principio dell'"oltre ogni ragionevole dubbio" non possa essere utilizzato, nel giudizio di legittimità, per valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto emerse in sede di merito su segnalazione della difesa, se tale duplicità sia stata oggetto di puntuale e motivata disamina da parte del giudice di appello (così, tra le altre, Sez. 1, n. 53512 del 11/07/2014, Gurgone, Rv. 261600-01). 6. Con riferimento, poi, alla lamentata insussistenza dell'elemento soggettivo del reato ex art. 189, commi 1 e 6, cod. strada, per non aver potuto constatare l'autore del sinistro l'avvenuto investimento della vittima, il Collegio rileva come l'indicata censura - peraltro ancora inerente ad una diversa valutazione degli elementi in fatto e delle prove acquisite nel giudizio di merito, non consentita in questa sede di legittimità - risulti manifestamente infondata, essendo stata adeguatamente vagliata dalla Corte di appello che, con motivazione logica e congrua, ha escluso che, per l'entità del sinistro, delle conseguenze scaturite e del comportamento tenuto dall'imputato dopo i fatti, potesse costui non essersi reso conto di avere attinto il corpo della Vasquenz con la sua autovettura. 7. Allo stesso modo inammissibile è pure l'ultima censura dedotta dal ricorrente, in ordine all'eccessività del trattamento sanzionatorio inflittogli ed alla carenza di motivazione resa sul punto dalla Corte territoriale. La dedotta doglianza appare, invero, del tutto generica ed aspecifica, nonché contraddetta dalla circostanza che, nella specie, si verte in un'ipotesi di "doppia conforme" pronuncia di responsabilità, in cui le motivazioni delle sentenze di primo e di secondo grado si saldano per formare un unico apparato logico-argomentativo a cui il giudice di legittimità deve riferirsi per valutare la congruità e la completezza della motivazione che sorregge la decisione assunta. Ebbene, facendo riferimento alla compiuta argomentazione resa da parte del primo giudice, è dato evincere la logicità e adeguatezza con cui sono state rappresentate le ragioni di ritenuta congruità della sanzione inflitta al [OSCURATO:PERSONA], in corretto riferimento ai parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., di cui è stato chiaramente tenuto conto ai fini della determinazione della pena applicata.8. Il ricorso deve, conclusivamente, essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). Non sussistono i presupposti, invece, per una condanna del [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese sostenute dalla costituita parte civile in questo giudizio di legittimità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrent