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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 11790/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Asti il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza in data 11.11.2022 del Tribunale di Asti visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 11.11.2022 il Tribunale di Asti, adito in sede di riesame, ha confermato il sequestro preventivo dell'autocarro [OSCURATO:PERSONA] tg EL208313 in uso, nonché intestato a [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di gestione incontrollata di rifiuti ex art. 256, primo comma lett. a) d.

Igs. 152/2006 per essere stato sorpreso in plurime occasioni nell'atto di scaricare rifiuti contenuti all'interno del cassone ribaltabile lungo la strada nei pressi di un campo nomadi.

2. Avverso il suddetto provvedimento l'indagato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando un unico motivo con il quale contesta la riconducibilità della condotta in contestazione alla previsione di cui all'art. 256 primo comma lett. a) d.

Igs. 152/2006, sostenendo vertersi nella diversa fattispecie di cui al secondo comma della medesima norma stante la licenza in suo possesso di commercio all'ingrosso di rottami metallici, comprendente l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi costituiti da materiali ferrosi, con conseguente insussistenza dei presupposti per procedere al sequestro del mezzo.

Lamenta che la motivazione resa sul punto dai giudici del riesame sia scarna e contraddittoria, non essendo stata adeguatamente valutata la licenza nella sua titolarità ed essendo stato contestualmente disposto il dissequestro del mezzo nei confronti degli altri indagati anch'essi segnalati per pregressi abbandoni ed in possesso della medesima licenza del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] dalla stessa prospettazione difensiva come il vizio lamentato sia di natura motivazionale dolendosi il ricorrente della inadeguata valutazione da parte dei giudici del riesame della licenza nella sua titolarità che gli avrebbe legittimamente consentito la gestione dei rifiuti derivanti dalla sua attività commerciale e della contraddittorietà delle argomentazioni spese rispetto alle posizioni, identiche alla propria, di altri coindagati nei cui confronti era stato invece disposto il dissequestro del mezzo.

Va al riguardo chiarito che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (tra le altre, Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Basi, Rv. 245093; Sez.

U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692).

Nel pronunciarsi ex professo, il supremo consesso di questa Corte ha avuto cura di chiarire che nella nozione di "violazione di legge" per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 stesso codice (cfr., Sez.

U, Sentenza n. 5876 del 28/01/2004, PC Ferazzi in proc.

Bevilacqua, Rv. 226710; Sez.

U, Sentenza n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, cit).

Non ricorre perciò alcuno dei vizi radicali della motivazione denunciabili nella presente sede di legittimità, avendo il Tribunale del riesame reale spiegato con argomenti logici e conducenti la ragione, ovverosia il fatto che l'attività di abbandono dei rifiuti, reiteratamente posta in essere dall'indagato alla guida del mezzo attinto dalla misura cautelare, non fosse coperta dall'autorizzazione in suo possesso, per la quale il sequestro sia stato operato in presenza dei presupposti necessari e sufficienti per disporre la misura ai sensi dell'art. 259 d.

Igs. 152/2006.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, seguendo a tale esito, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese processuali, nonché in difetto di elementi che consentano di escludere profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in fa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Asti il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza in data 11.11.2022 del Tribunale di Asti visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 11.11.2022 il Tribunale di Asti, adito in sede di riesame, ha confermato il sequestro preventivo dell'autocarro [OSCURATO:PERSONA] tg EL208313 in uso, nonché intestato a [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di gestione incontrollata di rifiuti ex art. 256, primo comma lett. a) d. Igs. 152/2006 per essere stato sorpreso in plurime occasioni nell'atto di scaricare rifiuti contenuti all'interno del cassone ribaltabile lungo la strada nei pressi di un campo nomadi. 2. Avverso il suddetto provvedimento l'indagato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando un unico motivo con il quale contesta la riconducibilità della condotta in contestazione alla previsione di cui all'art. 256 primo comma lett. a) d. Igs. 152/2006, sostenendo vertersi nella diversa fattispecie di cui al secondo comma della medesima norma stante la licenza in suo possesso di commercio all'ingrosso di rottami metallici, comprendente l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi costituiti da materiali ferrosi, con conseguente insussistenza dei presupposti per procedere al sequestro del mezzo. Lamenta che la motivazione resa sul punto dai giudici del riesame sia scarna e contraddittoria, non essendo stata adeguatamente valutata la licenza nella sua titolarità ed essendo stato contestualmente disposto il dissequestro del mezzo nei confronti degli altri indagati anch'essi segnalati per pregressi abbandoni ed in possesso della medesima licenza del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] dalla stessa prospettazione difensiva come il vizio lamentato sia di natura motivazionale dolendosi il ricorrente della inadeguata valutazione da parte dei giudici del riesame della licenza nella sua titolarità che gli avrebbe legittimamente consentito la gestione dei rifiuti derivanti dalla sua attività commerciale e della contraddittorietà delle argomentazioni spese rispetto alle posizioni, identiche alla propria, di altri coindagati nei cui confronti era stato invece disposto il dissequestro del mezzo. Va al riguardo chiarito che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (tra le altre, Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Basi, Rv. 245093; Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692). Nel pronunciarsi ex professo, il supremo consesso di questa Corte ha avuto cura di chiarire che nella nozione di "violazione di legge" per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 stesso codice (cfr., Sez. U, Sentenza n. 5876 del 28/01/2004, PC Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226710; Sez. U, Sentenza n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, cit). Non ricorre perciò alcuno dei vizi radicali della motivazione denunciabili nella presente sede di legittimità, avendo il Tribunale del riesame reale spiegato con argomenti logici e conducenti la ragione, ovverosia il fatto che l'attività di abbandono dei rifiuti, reiteratamente posta in essere dall'indagato alla guida del mezzo attinto dalla misura cautelare, non fosse coperta dall'autorizzazione in suo possesso, per la quale il sequestro sia stato operato in presenza dei presupposti necessari e sufficienti per disporre la misura ai sensi dell'art. 259 d. Igs. 152/2006. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, seguendo a tale esito, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese processuali, nonché in difetto di elementi che consentano di escludere profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in fa
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