CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 26363/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Genova ha revocato l'affidamento in prova al servizio sociale concesso a [OSCURATO:PERSONA] e, ai fini del computo della pena residua, ha dichiarato validamente espiata la pena sino alla data del 20/8/2020, in quanto il condannato si è reso responsabile del reato di cessione di sostanze stupefacenti dal 21/8/2021 a ottobre 2021; Rilevato che con il ricorso si deduce il vizio di motivazione in ordine all'individuazione della data ai fini della dichiarazione della pena validamente espiata, in quanto il giudice, che pure avrebbe nella sostanza evidenziato che non era possibile individuare il momento esatto in cui era venuta meno la corretta espiazione, avrebbe, praticamente a caso, indicato la data di un anno precedente all'accertamento della prima violazione; Rilevato che il Tribunale, con il riferimento alle modalità della condotta illecita posta in essere e ai quantitativi oggetto di periodica cessione, ha dato sufficiente conto degli elementi posti a fondamento della valutazione quanto al momento dal quale far risalire la cessazione della partecipazione del condannato al programma di riabilitazione e, quindi, in ordine al periodo da considerare al fine di calcolare la pena residua da espiare; Rilevato che tale conclusione, in assenza di palesi illogicità, non è sindacabile in questa sede; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente e teso a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita a questa Corte (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.