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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 17 marzo 2022

Cassazione n. 12705/2022

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____________ SENTENZA sul ricorso iscritto al numero 21789 del ruolo generale dell’anno 2017, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 60L68 H501R) rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 71A15 H501L) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso, giusta procura a margine del controri- corso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 61E21 H501Y) -controricorrente- nonché [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. – Agente della Riscossione per la Provincia di Roma (C.F.: non indicato), in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 3089/2017, pubblicata in data 15 febbraio 2017; udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza del 17 marzo 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ric. n. 21789/2017 – Sez. 3 – Ud. 17 marzo 2022 – Sentenza – Pagina 1 di 6 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : T A T A N G E L O A U G U S T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 21789/2017 letta la requisitoria scritta del pubblico ministero, in persona Numero sezionale 452/2022Numero di raccolta generale 12705/2022 del sostituto procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha concluso per l’accoglimento del ricorso; letta la memoria dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], per la ricorrente.

Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione avverso una car- tella di pagamento con la quale il locale agente della riscos- sione aveva intimato al padre defunto [OSCURATO:PERSONA] il pa- gamento di crediti iscritti a ruolo da [OSCURATO:PERSONA] a titolo di sanzioni amministrative per infrazioni al codice della strada, contestando la sussistenza delle violazioni contestate e la re- golare notifica dei relativi verbali di accertamento.

L’opposizione è stata dichiarata inammissibile dal Giudice di Pace di Roma, in quanto tardivamente proposta, ai sensi dell’art. 6, comma 6, del decreto legislativo n. 150 del 2011.

Il Tribunale di Roma, in riforma della decisione di primo grado, ha ritenuto l’opposizione tempestiva, ma l’ha rigettata nel me- rito. [OSCURATO:PERSONA], sulla base di tre motivi.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’altro ente in- timato.

Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazio- ne degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c..

Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..

È stata disposta e regolarmente effettuata la rinnovazione del- la notificazione del ricorso all’Agenzia delle Entrate – Riscos- sione, subentrata ad [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. quale agente della riscossione.

È stata quindi disposta la trattazione alla odierna pubblica udienza, che ha avuto luogo in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 23, comma 8 bis, del decreto-legge 28 ottobre 2020 Ric. n. 21789/2017 – Sez. 3 – Ud. 17 marzo 2022 – Sentenza – Pagina 2 di 6 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : T A T A N G E L O A U G U S T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 21789/2017 Numero sezionale 452/2022 n. 137 (convertito con modificazioni in legge 18 dicembrNumero di raccolta generale 12705/2022e Data pubblicazione 21/04/2022 2020 n. 176) e successive modificazioni.

Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia «Error in proce- dendo (art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c.).

Omesso esame dell’esito negativo delle notifiche ex art. 140 c.p.c. dei verbali di accer- tamento sottesi alla cartella impugnata.

Omesso esame della circostanza che l’amministrazione fosse a conoscenza del de- cesso del sig. [OSCURATO:PERSONA] prima di tentare le notifiche dei verbali oggetto di causa.

Omesso esame della circostanza che l’amministrazione avesse altresì individuato nella sig.ra [OSCURATO:PERSONA] l’autore della violazione».

Con il secondo motivo si denunzia «Error in iudicando (art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.).

Violazione e falsa applicazione degli artt. 140 c.p.c. e 201 comma 1 e 3 del D. Lgs. 285/92 (Codice della Strada) in relazione alla affermazione di correttezza della notifica dei verbali di accertamento eseguita ex art. 140 nei confronti di un soggetto deceduto, e per conseguenza alla ri- tenuta sussistenza del presupposto del rispetto del termine di decadenza ivi previsto».

Con il terzo motivo si denunzia «Error in iudicando (art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.).

Violazione e falsa applicazione degli artt.140 c.p.c. e 201 comma 1 del D. Lgs. 285/92 (Codice della Strada) in relazione alla affermazione di correttezza della inte- stazione e della notifica della cartella di pagamento, eseguita ex art. 140, nei confronti di un soggetto deceduto.

Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della Legge 689/81».

I tre motivi del ricorso sono connessi e, quindi, possono esse- re esaminati congiuntamente.

Essi sono fondati.

Ric. n. 21789/2017 – Sez. 3 – Ud. 17 marzo 2022 – Sentenza – Pagina 3 di 6 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : T A T A N G E L O A U G U S T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : b 7 4 0 3 1 a 3 5 6 9 b 7 b 3 b 9 4 e 6 b 2 9 7 1 9 b d 8 4 3 F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 21789/2017 Numero sezionale 452/2022 La ricorrente [OSCURATO:PERSONA] contesta la decisione impu-Numero di raccolta generale 12705/2022Data pubblicazione 21/04/2022 gnata nella parte in cui in essa è affermata la regolarità della notificazione dei verbali di accertamento di alcune infrazioni stradali, nonché della conseguente cartella di pagamento, no- tificazioni effettuate al padre [OSCURATO:PERSONA] (quale intestata- rio del veicolo con il quale erano state commesse le infrazioni) in epoca successiva al suo stesso decesso.

Il tribunale ha ritenuto valide sia l’irrogazione delle sanzioni amministrative che le notificazioni in questione, affermando: a) che le infrazioni contestate risultavano commesse dopo il decesso di [OSCURATO:PERSONA] (avvenuto in data 11 dicembre 2009) e, quindi, i suoi eredi dovevano ritenersi responsabili per le relative sanzioni, quali effettivi proprietari del veicolo (a titolo ereditario); b) che i verbali di accertamento delle sud- dette infrazioni dovevano ritenersi correttamente notificati al de cuius, quale intestatario formale del veicolo secondo le ri- sultanze del P.R.A., ai sensi dell’art. 201, comma 1, CdS, avendo gli stessi eredi omesso di curare la trascrizione del trasferimento della proprietà in loro favore, in violazione dell’art. 94 CdS; c) che «gravava appunto sui chiamati all’eredità l’onere di monitorare – per un verso – l’utilizzo dell’autovettura caduta in successione e – per altro verso – la corrispondenza (tra cui rientrano gli atti impugnati) indirizzata al de cuius».

Si tratta di argomentazioni manifestamente erronee in diritto.

È sufficiente ed assorbente, in proposito, considerare che è (ovviamente) da escludere in radice la possibilità di ritenere regolarmente perfezionata una qualunque notificazione indi- rizzata ad un soggetto già deceduto, per l’evidente ragione che non sarebbe in nessun caso possibile ipotizzare una qual- siasi forma di conoscenza dell’atto da parte del destinatario.

È poi appena il caso di osservare, in linea generale, che, lad- dove proprietario di un veicolo con il quale sono state com- Ric. n. 21789/2017 – Sez. 3 – Ud. 17 marzo 2022 – Sentenza – Pagina 4 di 6 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : T A T A N G E L O A U G U S T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : b 7 4 0 3 1 a 3 5 6 9 b 7 b 3 b 9 4 e 6 b 2 9 7 1 9 b d 8 4 3 F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 21789/2017 Numero sezionale 452/2022 messe infrazioni al codice della strada risulti, secondo le Numero di raccolta generale 12705/2022Data pubblicazione 21/04/2022 emergenze del P.R.A., un soggetto già deceduto anteriormen- te alla data di commissione delle infrazioni, la notificazione dei relativi verbali di accertamento va effettuata ai suoi eredi (nelle forme consentite dalla legge), quali proprietari del vei- colo e, quindi, responsabili, al momento degli illeciti ammini- strativi e non può certo effettuarsi direttamente al soggetto già deceduto solo in quanto intestatario formale del veicolo presso il P.R.A..

Dunque, la decisione impugnata va cassata e la controversia, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, può es- sere decisa nel merito, dal momento che, in conseguenza del- la mancata regolare notificazione dei verbali di accertamento delle infrazioni, è certamente intervenuta l’estinzione dell’obbligo di pagamento delle relative sanzioni pecuniarie, ai sensi dell’art. 201, comma 5, CdS, il che comporta necessa- riamente l’accoglimento dell’opposizione, l’annullamento delle sanzioni amministrative contestate e la dichiarazione di ineffi- cacia della cartella di pagamento impugnata.

2. Il ricorso è accolto, la sentenza impugnata è cassata e, de- cidendo nel merito, l’opposizione proposta è accolta, le san- zioni amministrative contestate sono annullate e la cartella di pagamento impugnata è dichiarata inefficace.

Per le spese del giudizio si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. per questi motivi La Corte: - accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, deci- dendo nel merito, accoglie l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA], annulla le sanzioni amministrative contestate e dichiara inefficace la cartella di pagamento impugnata; Ric. n. 21789/2017 – Sez. 3 – Ud. 17 marzo 2022 – Sentenza – Pagina 5 di 6 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 21789/2017 Numero sezionale 452/2022 - condanna [OSCURATO:PERSONA] e l’Agenzia delle Entrate Numero di raccolta generale 12705/2022– [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] scossione a pagare le spese del giudizio in favore della ricorrente, liquidandole in complessivi € 1.200,00, per il primo grado, € 2.400,00, per il secondo grado e € 1.800,00 per il giudizio legittimità, oltre € 200,00 per esborsi, eventuali spese di notifica e contributo unifica- to, per tutti i gradi, nonché spese generali ed accessori di legge.

Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 17 marzo 2022. [OSCURATO:PERSONA] presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Ric. n. 21789/2017 – Sez. 3 – Ud. 17 marzo 2022 – Sentenza – Pagina 6 di 6 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
____________ SENTENZA sul ricorso iscritto al numero 21789 del ruolo generale dell’anno 2017, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 60L68 H501R) rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 71A15 H501L) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso, giusta procura a margine del controri- corso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 61E21 H501Y) -controricorrente- nonché [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. – Agente della Riscossione per la Provincia di Roma (C.F.: non indicato), in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 3089/2017, pubblicata in data 15 febbraio 2017; udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza del 17 marzo 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ric. n. 21789/2017 – Sez. 3 – Ud. 17 marzo 2022 – Sentenza – Pagina 1 di 6 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : T A T A N G E L O A U G U S T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b 7 4 0 3 1 a 3 5 6 9 b 7 b 3 b 9 4 e 6 b 2 9 7 1 9 b d 8 4 3 F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 21789/2017 letta la requisitoria scritta del pubblico ministero, in persona Numero sezionale 452/2022Numero di raccolta generale 12705/2022 del sostituto procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha concluso per l’accoglimento del ricorso; letta la memoria dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], per la ricorrente. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione avverso una car- tella di pagamento con la quale il locale agente della riscos- sione aveva intimato al padre defunto [OSCURATO:PERSONA] il pa- gamento di crediti iscritti a ruolo da [OSCURATO:PERSONA] a titolo di sanzioni amministrative per infrazioni al codice della strada, contestando la sussistenza delle violazioni contestate e la re- golare notifica dei relativi verbali di accertamento. L’opposizione è stata dichiarata inammissibile dal Giudice di Pace di Roma, in quanto tardivamente proposta, ai sensi dell’art. 6, comma 6, del decreto legislativo n. 150 del 2011. Il Tribunale di Roma, in riforma della decisione di primo grado, ha ritenuto l’opposizione tempestiva, ma l’ha rigettata nel me- rito. [OSCURATO:PERSONA], sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’altro ente in- timato. Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazio- ne degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c.. Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. È stata disposta e regolarmente effettuata la rinnovazione del- la notificazione del ricorso all’Agenzia delle Entrate – Riscos- sione, subentrata ad [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. quale agente della riscossione. È stata quindi disposta la trattazione alla odierna pubblica udienza, che ha avuto luogo in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 23, comma 8 bis, del decreto-legge 28 ottobre 2020 Ric. n. 21789/2017 – Sez. 3 – Ud. 17 marzo 2022 – Sentenza – Pagina 2 di 6 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : T A T A N G E L O A U G U S T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b 7 4 0 3 1 a 3 5 6 9 b 7 b 3 b 9 4 e 6 b 2 9 7 1 9 b d 8 4 3 F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 21789/2017 Numero sezionale 452/2022 n. 137 (convertito con modificazioni in legge 18 dicembrNumero di raccolta generale 12705/2022e Data pubblicazione 21/04/2022 2020 n. 176) e successive modificazioni. Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia «Error in proce- dendo (art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c.). Omesso esame dell’esito negativo delle notifiche ex art. 140 c.p.c. dei verbali di accer- tamento sottesi alla cartella impugnata. Omesso esame della circostanza che l’amministrazione fosse a conoscenza del de- cesso del sig. [OSCURATO:PERSONA] prima di tentare le notifiche dei verbali oggetto di causa. Omesso esame della circostanza che l’amministrazione avesse altresì individuato nella sig.ra [OSCURATO:PERSONA] l’autore della violazione». Con il secondo motivo si denunzia «Error in iudicando (art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.). Violazione e falsa applicazione degli artt. 140 c.p.c. e 201 comma 1 e 3 del D. Lgs. 285/92 (Codice della Strada) in relazione alla affermazione di correttezza della notifica dei verbali di accertamento eseguita ex art. 140 nei confronti di un soggetto deceduto, e per conseguenza alla ri- tenuta sussistenza del presupposto del rispetto del termine di decadenza ivi previsto». Con il terzo motivo si denunzia «Error in iudicando (art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.). Violazione e falsa applicazione degli artt.140 c.p.c. e 201 comma 1 del D. Lgs. 285/92 (Codice della Strada) in relazione alla affermazione di correttezza della inte- stazione e della notifica della cartella di pagamento, eseguita ex art. 140, nei confronti di un soggetto deceduto. Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della Legge 689/81». I tre motivi del ricorso sono connessi e, quindi, possono esse- re esaminati congiuntamente. Essi sono fondati. Ric. n. 21789/2017 – Sez. 3 – Ud. 17 marzo 2022 – Sentenza – Pagina 3 di 6 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : T A T A N G E L O A U G U S T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b 7 4 0 3 1 a 3 5 6 9 b 7 b 3 b 9 4 e 6 b 2 9 7 1 9 b d 8 4 3 F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 21789/2017 Numero sezionale 452/2022 La ricorrente [OSCURATO:PERSONA] contesta la decisione impu-Numero di raccolta generale 12705/2022Data pubblicazione 21/04/2022 gnata nella parte in cui in essa è affermata la regolarità della notificazione dei verbali di accertamento di alcune infrazioni stradali, nonché della conseguente cartella di pagamento, no- tificazioni effettuate al padre [OSCURATO:PERSONA] (quale intestata- rio del veicolo con il quale erano state commesse le infrazioni) in epoca successiva al suo stesso decesso. Il tribunale ha ritenuto valide sia l’irrogazione delle sanzioni amministrative che le notificazioni in questione, affermando: a) che le infrazioni contestate risultavano commesse dopo il decesso di [OSCURATO:PERSONA] (avvenuto in data 11 dicembre 2009) e, quindi, i suoi eredi dovevano ritenersi responsabili per le relative sanzioni, quali effettivi proprietari del veicolo (a titolo ereditario); b) che i verbali di accertamento delle sud- dette infrazioni dovevano ritenersi correttamente notificati al de cuius, quale intestatario formale del veicolo secondo le ri- sultanze del P.R.A., ai sensi dell’art. 201, comma 1, CdS, avendo gli stessi eredi omesso di curare la trascrizione del trasferimento della proprietà in loro favore, in violazione dell’art. 94 CdS; c) che «gravava appunto sui chiamati all’eredità l’onere di monitorare – per un verso – l’utilizzo dell’autovettura caduta in successione e – per altro verso – la corrispondenza (tra cui rientrano gli atti impugnati) indirizzata al de cuius». Si tratta di argomentazioni manifestamente erronee in diritto. È sufficiente ed assorbente, in proposito, considerare che è (ovviamente) da escludere in radice la possibilità di ritenere regolarmente perfezionata una qualunque notificazione indi- rizzata ad un soggetto già deceduto, per l’evidente ragione che non sarebbe in nessun caso possibile ipotizzare una qual- siasi forma di conoscenza dell’atto da parte del destinatario. È poi appena il caso di osservare, in linea generale, che, lad- dove proprietario di un veicolo con il quale sono state com- Ric. n. 21789/2017 – Sez. 3 – Ud. 17 marzo 2022 – Sentenza – Pagina 4 di 6 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : T A T A N G E L O A U G U S T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b 7 4 0 3 1 a 3 5 6 9 b 7 b 3 b 9 4 e 6 b 2 9 7 1 9 b d 8 4 3 F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 21789/2017 Numero sezionale 452/2022 messe infrazioni al codice della strada risulti, secondo le Numero di raccolta generale 12705/2022Data pubblicazione 21/04/2022 emergenze del P.R.A., un soggetto già deceduto anteriormen- te alla data di commissione delle infrazioni, la notificazione dei relativi verbali di accertamento va effettuata ai suoi eredi (nelle forme consentite dalla legge), quali proprietari del vei- colo e, quindi, responsabili, al momento degli illeciti ammini- strativi e non può certo effettuarsi direttamente al soggetto già deceduto solo in quanto intestatario formale del veicolo presso il P.R.A.. Dunque, la decisione impugnata va cassata e la controversia, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, può es- sere decisa nel merito, dal momento che, in conseguenza del- la mancata regolare notificazione dei verbali di accertamento delle infrazioni, è certamente intervenuta l’estinzione dell’obbligo di pagamento delle relative sanzioni pecuniarie, ai sensi dell’art. 201, comma 5, CdS, il che comporta necessa- riamente l’accoglimento dell’opposizione, l’annullamento delle sanzioni amministrative contestate e la dichiarazione di ineffi- cacia della cartella di pagamento impugnata. 2. Il ricorso è accolto, la sentenza impugnata è cassata e, de- cidendo nel merito, l’opposizione proposta è accolta, le san- zioni amministrative contestate sono annullate e la cartella di pagamento impugnata è dichiarata inefficace. Per le spese del giudizio si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. per questi motivi La Corte: - accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, deci- dendo nel merito, accoglie l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA], annulla le sanzioni amministrative contestate e dichiara inefficace la cartella di pagamento impugnata; Ric. n. 21789/2017 – Sez. 3 – Ud. 17 marzo 2022 – Sentenza – Pagina 5 di 6 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : T A T A N G E L O A U G U S T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b 7 4 0 3 1 a 3 5 6 9 b 7 b 3 b 9 4 e 6 b 2 9 7 1 9 b d 8 4 3 F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 21789/2017 Numero sezionale 452/2022 - condanna [OSCURATO:PERSONA] e l’Agenzia delle Entrate Numero di raccolta generale 12705/2022– [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] scossione a pagare le spese del giudizio in favore della ricorrente, liquidandole in complessivi € 1.200,00, per il primo grado, € 2.400,00, per il secondo grado e € 1.800,00 per il giudizio legittimità, oltre € 200,00 per esborsi, eventuali spese di notifica e contributo unifica- to, per tutti i gradi, nonché spese generali ed accessori di legge. Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 17 marzo 2022. [OSCURATO:PERSONA] presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Ric. n. 21789/2017 – Sez. 3 – Ud. 17 marzo 2022 – Sentenza – Pagina 6 di 6 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : T A T A N G E L O A U G U S T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b 7 4 0 3 1 a 3 5 6 9 b 7 b 3 b 9 4 e 6 b 2 9 7 1 9 b d 8
Sentenza Cassazione n. 12705/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris