CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 aprile 2024
Cassazione n. 17594/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro la sentenza della Corte di appello di Milano del 31 gennaio 2023 che ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano - all'esito di giudizio abbreviato - il 2 luglio 2021. Con la sentenza confermata in appello, Tamburriello è stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 56, 110, 624, 625, comma 1, n. 2 cod. pen. commesso il 27 dicembre 2018 e, concesse le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante e alla recidiva, operata la diminuzione di pena di cui all'art. 442 cod. proc. pen. è stato condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed C 200,00 di multa. Con l'unico motivo di ricorso la difesa deduce violazione di legge per essere stata considerata ai fini della recidiva una condanna del 1° febbraio 2012 ancorché la relativa pena ed ogni altro effetto penale fosserò estinti ai sensi dell'art. 47, comma 12, legge 26 luglio 1975 n. 354, per esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale. La difesa osserva: che l'imputato ha riportato una sola altra condanna anteriore ai fatti per cui si procede; che pertanto la recidiva, contestata come reiterata specifica ed infraquinquennale ex art. 99, comma 4, cod. pen., avrebbe dovuto essere qualificata come specifica ed infraquinquennale ex art. 99, comma 2, cod. pen.; che, di conseguenza, le concesse attenuanti generiche avrebbero potuto essere valutate prevalenti sulle aggravanti e la pena avrebbe potuto essere ridotta. Il motivo è manifestamente infondato. La sentenza impugnata dà atto che, nel caso di specie, la recidiva «deve essere ritenuta ai sensi dell'art. 99, comma 2, cod. pen.». Spiega però che - pur esclusa la recidiva reiterata e venuta meno la preclusione di cui all'art. 64, comma 4, cod. pen. - il giudizio di bilanciamento tra le attenuanti generiche e le aggravanti non può essere compiuto in termini di prevalenza in ragione delle modalità del fatto (commesso avvalendosi della complicità di una cassiera dell'esercizio commerciale nel quale il furto fu commesso) e dell'annotazione sul certificato del casellario di due condanne successive ai fatti per cui si procede aventi ad oggetto reati contro il patrimonio. La querela in atti, pur proposta nei confronti della concorrente ([OSCURATO:PERSONA]), «si estende di diritto a tutti coloro che hanno commesso il reato» ai sensi dell'art. 123 cod. pen. Si estende dunque all'odierno ricorrente e il furto ascritto a Tamburriello - aggravato ai sensi dell'art. 625 n. 2 cod. pen. perché «commesso valendosi di un mezzo fraudolento» - è procedibile nonostante la modifica dell'art. 624 cod. pen. introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. In ragione della causa di inammissibilità, il ricorrente debba essere condannato anche al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 aprile 2024 [OSCURATO:PERSONA]