CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 marzo 2025
Cassazione n. 13903/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato vviso alle parti; udita a relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], considerato che i primi due motivi, attinenti $1 'affermazione di responsabilità dell'imputato per i reati a lui ascritti, sono reiterativi e diretti alla rivalutazione del merito, proponendo letture alternative delle fonti di prova, in spregio alla funzione ed al ruolo assegnato, a livello ordinamentale e processual-penalistico, alla Corte di Cassazione; in particolare, non vengono considerate le parole spese a pagina 3 e 4 della sentenza in ordine alla conferma della decisione di autorizzareea consultazione degli atti da lei redatti alla ausiliare di polizia Sgroi nonché sulla corretta qualificazione giuridica della condotta ex art. 474 cod. pen.; osservato, quanto all'ulteriore motivo, concernente il trattamento sanzionatorio, che vi è ampia motivazione in sentenza (pg. 5) sul punto, di tal che il ricorso, anche sotto questo profilo, è ripetitivo e, quindi, generico; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 07/03/2025 Il C nsigli e [OSCURATO:PERSONA]