CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 36671/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 27 maggio 2021 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di tentato furto aggravato ascrittogli; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci sì duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione: - alla ritenuta sussistenza dell'aggravante contestata ai sensi dell'art. 625 n.2 cod. pen., - al giudizio ex art. 69 cod. pen. ed alla misura della pena; Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarata sussistenza dell'aggravante, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; sul punto, poi, la Corte d'appello, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato che l'ingresso nell'area dell'esercizio commerciale era stato consentito dalla troncatura del lucchetto che assicurava la chiusura del cancello d'entrata; Considerato che il motivo relativo alla misura della pena è manifestamente infondato posto che la quantificazione della stessa rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., criteri da cui il giudice del merito non risulta essersi discostato; Ritenuto che il motivo dedotto sul giudizio di comparazione tra opposte circostanze, è inammissibile perché implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, che nel caso di specie non è stato frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico ed è sorretto da sufficiente motivazione; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 14 settembre 2