CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 giugno 2022
Cassazione n. 27069/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/9/2021 della Corte di appello di Bologna visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché del tutto generici con riferimento al giudizio di responsabilità; né ha maggior fondamento la censura di mancata risposta ai motivi di appello dal momento che la Corte di merito, sia pure evidenziando la genericità dei motivi dedotti, ha esaminato gli elementi conducenti al contributo fattivo dell'imputato al delitto di resistenza; Considerato che sono manifestamente infondate le censure relative all'omessa applicazione della circostanza di cui all'art. 62 n. 2 cod. pen., in quanto non proposta con i motivi di appello, e quella sull'eccessività della pena, risultato dell'applicazione dell'aumento pena per la recidiva e la continuazione tra reati e giustificata, con corretti argomenti giuridici, richiamando la capacità a delinquere dell'imputato, attestata dai numerosi e gravi precedenti penak; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del lz1 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA]